Avv. Paolo Alfano - diritto e dintorni
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Notizie giuridiche (e non solo) a cura dell'Avv. Paolo Alfano @starrlight76 - www.paoloalfano.it

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Riguardo ai primi due quesiti può quindi formularsi, in risposta, il seguente e unitario principio di diritto. «Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri».

In relazione al terzo quesito va pertanto formulato il seguente principio di diritto. «Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante».
Forwarded from SLpct
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SLpct e SLpw funzionano, anche se forse va reinstallato rosetta, ma a tal proposito trovate un'ottima guida di Filippo Strozzi postata anche in questo canale.
Il problema serio pare riguardare il middleware bit4 che non sembra compatibile. Il bit4 per chi non lo sapesse, serve a far funzionare i dispositivi di firma
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