[24.04.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI [sintesi estratto]
Dalle ore 15 del 24 aprile al 3 maggio 2020:
👉 è consentita la vendita di cibo da asporto, effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti, stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
👉 è revocata la disposizione restrittiva relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie: ammessa per tutti i giorni della settimana
👉 per le opere pubbliche è ammessa l’esecuzione dei lavori relativi a strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e relative opere complementari, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, etc.
👉 è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti
👉 è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti
👉 nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini
👉 sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità
👉 è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
👉 è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI [sintesi estratto]
Dalle ore 15 del 24 aprile al 3 maggio 2020:
👉 è consentita la vendita di cibo da asporto, effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti, stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce
👉 è revocata la disposizione restrittiva relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie: ammessa per tutti i giorni della settimana
👉 per le opere pubbliche è ammessa l’esecuzione dei lavori relativi a strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e relative opere complementari, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, etc.
👉 è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti
👉 è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti
👉 nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini
👉 sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità
👉 è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
👉 è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
⚠ ATTENZIONE!
In vista del weekend del 25 Aprile e a valle dell’ultima ordinanza regionale che allenta alcune misure restrittive, si ricorda che non sono cambiate le disposizioni generali riguardanti gli spostamenti e i divieti di assembramento. In particolare RIMANE VIETATO e potrà dunque essere sanzionato OGNI SPOSTAMENTO NON DETTATO DA NECESSITÀ e gli ASSEMBRAMENTI tra nuclei famigliari diversi (compresi parenti e vicinato). Rimane anche l’OBBLIGO di uscire di casa (per necessità o breve attività motoria in prossimità della propria abitazione) solamente con MASCHERINA e GUANTI (in alternativa: gel igienizzante).
In vista del weekend del 25 Aprile e a valle dell’ultima ordinanza regionale che allenta alcune misure restrittive, si ricorda che non sono cambiate le disposizioni generali riguardanti gli spostamenti e i divieti di assembramento. In particolare RIMANE VIETATO e potrà dunque essere sanzionato OGNI SPOSTAMENTO NON DETTATO DA NECESSITÀ e gli ASSEMBRAMENTI tra nuclei famigliari diversi (compresi parenti e vicinato). Rimane anche l’OBBLIGO di uscire di casa (per necessità o breve attività motoria in prossimità della propria abitazione) solamente con MASCHERINA e GUANTI (in alternativa: gel igienizzante).
[26.04.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ NUOVO DECRETO: dal 4 al 18 maggio rimane distanziamento sociale e divieto di assembramento, come il limite agli spostamenti per ragioni di necessità (lavoro, salute, spesa, etc.) all’interno della Regione. Consentiti: visite a congiunti (ma con divieto di assembramento), accesso a parchi pubblici laddove possibile il rispetto delle distanze, attività sportiva individuale e con distanza tra persone, funerali ma solo per congiunti, ristorazione con sole modalità di asporto ❌❌❌
Seguirà provvedimento specifico
❌❌❌ NUOVO DECRETO: dal 4 al 18 maggio rimane distanziamento sociale e divieto di assembramento, come il limite agli spostamenti per ragioni di necessità (lavoro, salute, spesa, etc.) all’interno della Regione. Consentiti: visite a congiunti (ma con divieto di assembramento), accesso a parchi pubblici laddove possibile il rispetto delle distanze, attività sportiva individuale e con distanza tra persone, funerali ma solo per congiunti, ristorazione con sole modalità di asporto ❌❌❌
Seguirà provvedimento specifico
[26.04.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale [sintesi estratto]
🔴 ATTENZIONE: dal 4 maggio 2020 (non da subito)
👉 SPOSTAMENTI. Consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano necessari quelli per incontrare congiunti purché venga rispetto il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E’ in ogni caso vietato spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza
👉 SALUTE. I soggetti con febbre maggiore a 37,5° hanno l’obbligo di rimanere in casa
👉 ASSEMBRAMENTI e PARCHI. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché alla distanza interpersonale di 1 metro. Il sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste disposizioni. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse
👉 ATTIVITÀ MOTORIA e SPORTIVA. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per altre attività (passeggiate)
👉 SPORT. L’allenamento degli atleti, professioni e non, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti, a porte chiuse, per gli atleti di discipline individuali. Sospese attività di palestre e centri sportivi, piscine, centri benessere e termali
👉 MANIFESTAZIONI. Sospesi eventi, spettacoli e feste, anche in abitazioni private, oltre che cinema, teatri, pub, discoteche etc.
👉 LUOGHI DI CULTO. Apertura condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti e garantire distanza di almeno 1 metro tra le persone. Sospese cerimonie civili e religiose, consentite solo quelle funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti del defunto
👉 SCUOLE. Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
👉 COMMERCIO. Sospese attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi i mercati, salvo attività per sola vendita di generi alimentari
👉 RISTORAZIONE. Sospesa attività di ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie per i quali è consentita però la consegna a domicilio e la vendita per asporto, con il divieto di consumare all’interno dei locali e di sostare nelle loro vicinanze
👉 SERVIZI ALLA PERSONA. Sospese attività per parrucchieri, barbieri, estetiste
❌❌❌ NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale [sintesi estratto]
🔴 ATTENZIONE: dal 4 maggio 2020 (non da subito)
👉 SPOSTAMENTI. Consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano necessari quelli per incontrare congiunti purché venga rispetto il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E’ in ogni caso vietato spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza
👉 SALUTE. I soggetti con febbre maggiore a 37,5° hanno l’obbligo di rimanere in casa
👉 ASSEMBRAMENTI e PARCHI. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché alla distanza interpersonale di 1 metro. Il sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste disposizioni. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse
👉 ATTIVITÀ MOTORIA e SPORTIVA. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per altre attività (passeggiate)
👉 SPORT. L’allenamento degli atleti, professioni e non, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti, a porte chiuse, per gli atleti di discipline individuali. Sospese attività di palestre e centri sportivi, piscine, centri benessere e termali
👉 MANIFESTAZIONI. Sospesi eventi, spettacoli e feste, anche in abitazioni private, oltre che cinema, teatri, pub, discoteche etc.
👉 LUOGHI DI CULTO. Apertura condizionata a misure organizzative tali da evitare assembramenti e garantire distanza di almeno 1 metro tra le persone. Sospese cerimonie civili e religiose, consentite solo quelle funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti del defunto
👉 SCUOLE. Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
👉 COMMERCIO. Sospese attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi i mercati, salvo attività per sola vendita di generi alimentari
👉 RISTORAZIONE. Sospesa attività di ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie per i quali è consentita però la consegna a domicilio e la vendita per asporto, con il divieto di consumare all’interno dei locali e di sostare nelle loro vicinanze
👉 SERVIZI ALLA PERSONA. Sospese attività per parrucchieri, barbieri, estetiste
[27.04.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI [sintesi estratto]
🔴 Dalle ore 18.00 del 27 aprile 2020:
👉 È consentito lo spostamento individuale per attività motoria, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e obbligo di rispetto della distanza di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante
🔴 Dalle ore 6.00 del 28 aprile 2020:
👉 È consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie
👉 È ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri
👉 È fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI [sintesi estratto]
🔴 Dalle ore 18.00 del 27 aprile 2020:
👉 È consentito lo spostamento individuale per attività motoria, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e obbligo di rispetto della distanza di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante
🔴 Dalle ore 6.00 del 28 aprile 2020:
👉 È consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie
👉 È ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri
👉 È fatto obbligo per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido
⚠ ATTENZIONE. In merito agli ultimi provvedimenti (DPCM e Ordinanza regionale) si sottolinea che attualmente è consentito lo spostamento individuale per attività motoria (passeggiate e giri in bici) all’interno del territorio comunale. Per il resto gli spostamenti sono ammessi solo per lavoro, motivi di salute, necessità (con autodichiarazione). Altri provvedimenti già annunciati, tra cui ad esempio la possibilità di far visita a congiunti, saranno in vigore SOLO dal 4 MAGGIO, dunque fino a quel momento non sono ammessi.
Si ricorda che anche nei nuovi movimenti autorizzati rimane il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e l’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE che ogni cittadino deve garantire tra sé e gli altri, oltre all’obbligo di uscita con COPERTURA DI NASO E BOCCA (mascherine) e UTILIZZO DI GUANTI o gel igienizzante
Si ricorda che anche nei nuovi movimenti autorizzati rimane il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e l’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE che ogni cittadino deve garantire tra sé e gli altri, oltre all’obbligo di uscita con COPERTURA DI NASO E BOCCA (mascherine) e UTILIZZO DI GUANTI o gel igienizzante
⚠ ATTENZIONE!
In vista del Ponte del 1° Maggio, raccomandiamo una volta di più l’osservanza delle disposizioni in vigore, in particolare quelle riguardanti gli spostamenti e i divieti di assembramento.
Si ricorda che RIMANGONO VIETATI gli SPOSTAMENTI, tranne che per lavoro, motivi di salute, necessità e, all’interno del territorio comunale, per attività motoria individuale (passeggiate e giri in bici).
VIETATI anche gli ASSEMBRAMENTI (pic-nic, ritrovi e grigliate) TRA NUCLEI FAMIGLIARI DIVERSI, compresi parenti e vicinato, anche in spazi privati: la possibilità di far visita a congiunti sarà in vigore solo da lunedì 4 maggio.
Ricordiamo infine che vige l’OBBLIGO di uscire di casa solamente con MASCHERINA e GUANTI (o gel igienizzante).
Chiediamo la collaborazione di tutti al rispetto delle regole e ricordiamo che saranno predisposti controlli specifici da parte delle forze dell’ordine. Buon 1° Maggio!
In vista del Ponte del 1° Maggio, raccomandiamo una volta di più l’osservanza delle disposizioni in vigore, in particolare quelle riguardanti gli spostamenti e i divieti di assembramento.
Si ricorda che RIMANGONO VIETATI gli SPOSTAMENTI, tranne che per lavoro, motivi di salute, necessità e, all’interno del territorio comunale, per attività motoria individuale (passeggiate e giri in bici).
VIETATI anche gli ASSEMBRAMENTI (pic-nic, ritrovi e grigliate) TRA NUCLEI FAMIGLIARI DIVERSI, compresi parenti e vicinato, anche in spazi privati: la possibilità di far visita a congiunti sarà in vigore solo da lunedì 4 maggio.
Ricordiamo infine che vige l’OBBLIGO di uscire di casa solamente con MASCHERINA e GUANTI (o gel igienizzante).
Chiediamo la collaborazione di tutti al rispetto delle regole e ricordiamo che saranno predisposti controlli specifici da parte delle forze dell’ordine. Buon 1° Maggio!
[03.05.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ulteriori disposizioni
[sintesi estratto]
Dal 4 al 17 maggio 2020:
👉 SPOSTAMENTI IN VENETO. Visite a congiunti ammesse se riguardanti coniuge, partner, persone legate da stabile legame affettivo, parenti fino al 6° grado (es: i figli dei cugini tra loro) e affini fino al 4° grado (es: i cugini del coniuge)
👉 MISURE DI PREVENZIONE. Per uscire dalla proprietà privata OBBLIGATORI mascherina (o altra copertura di naso e bocca) e guanti (o liquido igienizzante). Non sono soggetti all'obbligo i bambini sotto i 6 anni e disabili. Per chi svolge attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa
👉 ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA. Consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo per svolgere l’attività, nei limiti del territorio regionale
👉 IMPIANTI SPORTIVI. Consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri in funzione dell’allenamento agonistico, anche in impianti sportivi ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine
👉 SECONDE CASE E BENI MOBILI. Consentito lo spostamento ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione
👉 PARCHI, GIARDINI, VILLE. Riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche (senza utilizzo aree gioco)
👉 CHIUSURE FESTIVE NEGOZI. Chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto
👉 ACCESSO ESERCIZI COMMERCIALI. L’accesso ai negozi avviene con un componente per nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di 14 anni o persone non autosufficienti
👉 VENDITA CIBO DA ASPORTO. Previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati e nel rispetto del distanziamento di un metro, uso di mascherina e guanti o gel igienizzante. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto, confermata la possibilità di consegna a domicilio
👉 VEICOLI PRIVATI CON PASSEGGERI. L’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante
👉 CIMITERI E RITI FUNEBRI. È consentito l’accesso ai cimiteri e le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di 15 persone con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
👉 BIBLIOTECHE. È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito
👉 AREE VERDI E NATURALI. Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese
👉 ORTI E TERRENI AGRICOLI. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ulteriori disposizioni
[sintesi estratto]
Dal 4 al 17 maggio 2020:
👉 SPOSTAMENTI IN VENETO. Visite a congiunti ammesse se riguardanti coniuge, partner, persone legate da stabile legame affettivo, parenti fino al 6° grado (es: i figli dei cugini tra loro) e affini fino al 4° grado (es: i cugini del coniuge)
👉 MISURE DI PREVENZIONE. Per uscire dalla proprietà privata OBBLIGATORI mascherina (o altra copertura di naso e bocca) e guanti (o liquido igienizzante). Non sono soggetti all'obbligo i bambini sotto i 6 anni e disabili. Per chi svolge attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa
👉 ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA. Consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria. È consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo per svolgere l’attività, nei limiti del territorio regionale
👉 IMPIANTI SPORTIVI. Consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri in funzione dell’allenamento agonistico, anche in impianti sportivi ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine
👉 SECONDE CASE E BENI MOBILI. Consentito lo spostamento ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione
👉 PARCHI, GIARDINI, VILLE. Riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche (senza utilizzo aree gioco)
👉 CHIUSURE FESTIVE NEGOZI. Chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto
👉 ACCESSO ESERCIZI COMMERCIALI. L’accesso ai negozi avviene con un componente per nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di 14 anni o persone non autosufficienti
👉 VENDITA CIBO DA ASPORTO. Previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati e nel rispetto del distanziamento di un metro, uso di mascherina e guanti o gel igienizzante. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto, confermata la possibilità di consegna a domicilio
👉 VEICOLI PRIVATI CON PASSEGGERI. L’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante
👉 CIMITERI E RITI FUNEBRI. È consentito l’accesso ai cimiteri e le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di 15 persone con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
👉 BIBLIOTECHE. È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito
👉 AREE VERDI E NATURALI. Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese
👉 ORTI E TERRENI AGRICOLI. È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo
⚠ ATTENZIONE
Oggi entrano in vigore sia il DPCM 26.4.2020 che l’Ordinanza Regionale 3.5.2020, che regolano la cosiddetta “Fase 2”. Entrambi i provvedimenti vanno nel senso di un graduale allentamento delle restrizioni, è bene però ricordare che non si tratta di un “liberi tutti”: restano in vigore diverse misure di contenimento e relativi divieti, dunque anche la possibilità di incorrere in sanzioni.
🚫 Ricordiamo i principali provvedimenti: è consentito SPOSTARSI SOLO PER NECESSITÀ (lavoro, motivi di salute, etc.) e VISITE AI CONGIUNTI (sì parenti e fidanzati, no riunioni di famiglia, no amici). E’ consentita l’ATTIVITÀ MOTORIA e SPORTIVA, anche lontano da casa, ma INDIVIDUALE o con componenti dello stesso nucleo famigliare. E’ consentito, nel territorio regionale, lo spostamento per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività motoria. È consentita l’apertura di PARCHI e GIARDINI (facoltà del Comune), ma non l’utilizzo delle aree gioco. Per qualsiasi spostamento va esibita l’autocertificazione.
😷 È inoltre fatto obbligo di utilizzare sempre, per ogni uscita, MASCHERINA (o analoga copertura naso-bocca) e GUANTI (o gel igienizzante), con la sola eccezione dei bambini (fino a 6 anni) e persone con disabilità. La mascherina può essere omessa durante le fasi di attività motoria più intense (ma rimessa subito dopo).
‼ Al di là di obblighi e interpretazioni della norma, è richiesta a tutti i cittadini una prova di responsabilità: il rischio che i contagi possano risalire c’è ancora e qualora ciò si verificasse porterebbe inevitabilmente a nuove restrizioni per tutti, anche chi lavora.
Pur nella possibilità di farlo, è consigliabile dunque calibrare le uscite secondo necessità reali, comprese quelle che riguardano visite a parenti e attività motoria, considerando che ogni contatto tra persone può comportare rischi. Insomma: non abusarne.
❓ Per qualsiasi dubbio specifico è possibile consultare le FAQ (domande frequenti) relative sia al DPCM sia all’Ordinanza Regionale:
FAQ DPCM 👉 https://bit.ly/3fiCtWQ
FAQ Ord.Reg. 👉 https://bit.ly/2Wpdw3y
Modulo di autocertificazione 👉 https://bit.ly/2WmZ77Y
Oggi entrano in vigore sia il DPCM 26.4.2020 che l’Ordinanza Regionale 3.5.2020, che regolano la cosiddetta “Fase 2”. Entrambi i provvedimenti vanno nel senso di un graduale allentamento delle restrizioni, è bene però ricordare che non si tratta di un “liberi tutti”: restano in vigore diverse misure di contenimento e relativi divieti, dunque anche la possibilità di incorrere in sanzioni.
🚫 Ricordiamo i principali provvedimenti: è consentito SPOSTARSI SOLO PER NECESSITÀ (lavoro, motivi di salute, etc.) e VISITE AI CONGIUNTI (sì parenti e fidanzati, no riunioni di famiglia, no amici). E’ consentita l’ATTIVITÀ MOTORIA e SPORTIVA, anche lontano da casa, ma INDIVIDUALE o con componenti dello stesso nucleo famigliare. E’ consentito, nel territorio regionale, lo spostamento per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività motoria. È consentita l’apertura di PARCHI e GIARDINI (facoltà del Comune), ma non l’utilizzo delle aree gioco. Per qualsiasi spostamento va esibita l’autocertificazione.
😷 È inoltre fatto obbligo di utilizzare sempre, per ogni uscita, MASCHERINA (o analoga copertura naso-bocca) e GUANTI (o gel igienizzante), con la sola eccezione dei bambini (fino a 6 anni) e persone con disabilità. La mascherina può essere omessa durante le fasi di attività motoria più intense (ma rimessa subito dopo).
‼ Al di là di obblighi e interpretazioni della norma, è richiesta a tutti i cittadini una prova di responsabilità: il rischio che i contagi possano risalire c’è ancora e qualora ciò si verificasse porterebbe inevitabilmente a nuove restrizioni per tutti, anche chi lavora.
Pur nella possibilità di farlo, è consigliabile dunque calibrare le uscite secondo necessità reali, comprese quelle che riguardano visite a parenti e attività motoria, considerando che ogni contatto tra persone può comportare rischi. Insomma: non abusarne.
❓ Per qualsiasi dubbio specifico è possibile consultare le FAQ (domande frequenti) relative sia al DPCM sia all’Ordinanza Regionale:
FAQ DPCM 👉 https://bit.ly/3fiCtWQ
FAQ Ord.Reg. 👉 https://bit.ly/2Wpdw3y
Modulo di autocertificazione 👉 https://bit.ly/2WmZ77Y
www.governo.it
“Fase 2” - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
On line le FAQ relative alle misure in vigore a partire dal 4 maggio.
⚠ ATTENZIONE
Il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, anche occasionale, vanno rispettati con il comportamento attivo da parte di ciascun cittadino.
In particolare, durante l’attività motoria e sportiva va mantenuta la distanza di almeno 2 metri da altre persone: questo significa che l’incrocio o il superamento “distanziato” di altri soggetti è prerogativa di chi li effettua. “Sfilare” a fianco di altre persone senza mantenere il distanziamento può essere considerato contrario alle disposizioni vigenti e, dunque, sanzionabile.
Va dunque tenuto un comportamento consono a un’emergenza ancora in atto: allontanarsi dagli altri soggetti presenti, aver cura di preservarli dagli effetti della propria sudorazione e respirazione, fermarsi, aspettare o cambiare direzione in caso di più presenze nello stesso tratto di strada che non permettano un distanziamento sicuro, anche se per pochi secondi.
È fortemente raccomandato inoltre di alzare la mascherina su naso e bocca almeno per gli istanti di “incontro” con altre persone impegnate nell’attività motoria. Ricordiamo che la mascherina può essere abbassata in caso di attività fisica intensa, ma va sempre tenuta a portata e pronta all'uso (per esempio tenendola alla gola) per essere utilizzata all’occorrenza e alla fine dello sforzo.
Raccomandiamo di osservare scrupolosamente i provvedimenti per limitare la diffusione del contagio che, in particolare durante lo sforzo fisico, può rappresentare un pericolo maggiorato.
Il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, anche occasionale, vanno rispettati con il comportamento attivo da parte di ciascun cittadino.
In particolare, durante l’attività motoria e sportiva va mantenuta la distanza di almeno 2 metri da altre persone: questo significa che l’incrocio o il superamento “distanziato” di altri soggetti è prerogativa di chi li effettua. “Sfilare” a fianco di altre persone senza mantenere il distanziamento può essere considerato contrario alle disposizioni vigenti e, dunque, sanzionabile.
Va dunque tenuto un comportamento consono a un’emergenza ancora in atto: allontanarsi dagli altri soggetti presenti, aver cura di preservarli dagli effetti della propria sudorazione e respirazione, fermarsi, aspettare o cambiare direzione in caso di più presenze nello stesso tratto di strada che non permettano un distanziamento sicuro, anche se per pochi secondi.
È fortemente raccomandato inoltre di alzare la mascherina su naso e bocca almeno per gli istanti di “incontro” con altre persone impegnate nell’attività motoria. Ricordiamo che la mascherina può essere abbassata in caso di attività fisica intensa, ma va sempre tenuta a portata e pronta all'uso (per esempio tenendola alla gola) per essere utilizzata all’occorrenza e alla fine dello sforzo.
Raccomandiamo di osservare scrupolosamente i provvedimenti per limitare la diffusione del contagio che, in particolare durante lo sforzo fisico, può rappresentare un pericolo maggiorato.
⚠ ATTENZIONE
Alcuni negozianti del territorio segnalano avventori che si presentano all'ingresso degli esercizi commerciali con famigliari. Ricordiamo che non è consentito, se non nel caso di accompagnamento necessario di minori o persone bisognose di assistenza. Pertanto, di norma, la spesa va effettuata individualmente con l'obiettivo di esporre il minor numero di cittadini al rischio di contagio.
Sottolineiamo inoltre l'importanza e l'obbligo dell'utilizzo di mascherina e guanti (monouso, da gettare nel secco finita la spesa) anche all'interno dei negozi.
Alcuni negozianti del territorio segnalano avventori che si presentano all'ingresso degli esercizi commerciali con famigliari. Ricordiamo che non è consentito, se non nel caso di accompagnamento necessario di minori o persone bisognose di assistenza. Pertanto, di norma, la spesa va effettuata individualmente con l'obiettivo di esporre il minor numero di cittadini al rischio di contagio.
Sottolineiamo inoltre l'importanza e l'obbligo dell'utilizzo di mascherina e guanti (monouso, da gettare nel secco finita la spesa) anche all'interno dei negozi.
⚠ SEGNALAZIONE METEO VENETO
Domani tempo instabile/perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, a tratti moderate o forti specie nella prima parte di giornata. Fenomeni più diffusi e persistenti su zone montane e pedemontane, con quantitativi mediamente consistenti, localmente abbondanti su Prealpi. Sulla pianura centro-meridionale precipitazioni più sparse e discontinue con quantitativi solo localmente consistenti.
La nostra zona, nonostante la possibilità di fenomeni anche intensi, non è per ora interessata da allerta specifica
Domani tempo instabile/perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, a tratti moderate o forti specie nella prima parte di giornata. Fenomeni più diffusi e persistenti su zone montane e pedemontane, con quantitativi mediamente consistenti, localmente abbondanti su Prealpi. Sulla pianura centro-meridionale precipitazioni più sparse e discontinue con quantitativi solo localmente consistenti.
La nostra zona, nonostante la possibilità di fenomeni anche intensi, non è per ora interessata da allerta specifica
⚠⚠⚠ ATTENZIONE!
È in corso un incendio potenzialmente pericoloso per la salute in zona industriale a Malcontenta (Venezia).
Si invita la popolazione in via cautelativa a CHIUDERE LE FINESTRE ed EVITARE DI RIMANERE ALL'APERTO in attesa di nuove disposizioni.
È in corso un incendio potenzialmente pericoloso per la salute in zona industriale a Malcontenta (Venezia).
Si invita la popolazione in via cautelativa a CHIUDERE LE FINESTRE ed EVITARE DI RIMANERE ALL'APERTO in attesa di nuove disposizioni.
🟢 ORE 14.00: Comune di S. Maria di Sala: "Sentiti gli organi competenti e preso atto delle mutate condizioni meteo a Venezia, si comunica che è possibile tornare alla normalità"
❌❌❌ DECRETO-LEGGE: Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 [sintesi estratto]
➡ Spostamenti
👉 A partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti a limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
👉 Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
👉 È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
👉 Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
👉 Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
➡ Attività economiche e produttive
👉 A partire dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
👉 Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
➡ Sanzioni
👉 Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
👉 Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
👉 Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
➡ Spostamenti
👉 A partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti a limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
👉 Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
👉 È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
👉 Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
👉 Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
➡ Attività economiche e produttive
👉 A partire dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
👉 Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
➡ Sanzioni
👉 Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
👉 Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
👉 Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
[17.05.2020] #coronavirus #emergenza
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ulteriori disposizioni
[sintesi estratto]
➡ Dal 18 maggio al 2 giugno 2020:
😷 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
👉 È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione l’uso di mascherina o altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri nell’esercizio dell’attività sportiva)
👉 Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) guida di auto o moto, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del datore di lavoro; b) soggetti di età inferiore ai 6 anni; c) disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.
🚶♂️ SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
👉 È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo
👉 È vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata
👉 È ammesso l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è vietato l’accesso dei minori alle aree gioco attrezzate
👉 L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, anche con utilizzo di mezzi e in gruppo, con rispetto del distanziamento di 2 metri o, in caso di impossibilità di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico
👉 È ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione Veneto, nei limiti della provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome
👨🔧 ATTIVITA’ ECONOMICHE
👉 Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione (v. precedenti): ristorazione, stabilimenti balneari, strutture ricettive, rifugi alpini, campeggi, servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, trattamenti per animali di affezione, etc.), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti), uffici aperti al pubblico, autoscuole, attività di produzione teatrale, piscine, palestre, impianti sportivi, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, parchi zoologici e riserve naturali, trasporto di persone mediante impianti a fune e attività non specificamente indicate nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone (e relative prescrizioni)
🚫 ATTIVITA’ SOSPESE
👉 Sono sospese le attività di centri termali (ad eccezione per prestazioni L.E.A.), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati
🕐 ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
👉 Per consentire nell’immediato la ripresa delle attività, possono essere modificati, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e limitazione per le giornate festive
👩🎓 TIROCINIO PROFESSIONALE
👉 È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive, a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione
(continua...)
❌❌❌ Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ulteriori disposizioni
[sintesi estratto]
➡ Dal 18 maggio al 2 giugno 2020:
😷 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
👉 È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione l’uso di mascherina o altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri nell’esercizio dell’attività sportiva)
👉 Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) guida di auto o moto, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del datore di lavoro; b) soggetti di età inferiore ai 6 anni; c) disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.
🚶♂️ SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
👉 È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo
👉 È vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata
👉 È ammesso l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; è vietato l’accesso dei minori alle aree gioco attrezzate
👉 L’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, anche con utilizzo di mezzi e in gruppo, con rispetto del distanziamento di 2 metri o, in caso di impossibilità di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico
👉 È ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione Veneto, nei limiti della provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome
👨🔧 ATTIVITA’ ECONOMICHE
👉 Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione (v. precedenti): ristorazione, stabilimenti balneari, strutture ricettive, rifugi alpini, campeggi, servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, trattamenti per animali di affezione, etc.), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti), uffici aperti al pubblico, autoscuole, attività di produzione teatrale, piscine, palestre, impianti sportivi, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, parchi zoologici e riserve naturali, trasporto di persone mediante impianti a fune e attività non specificamente indicate nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone (e relative prescrizioni)
🚫 ATTIVITA’ SOSPESE
👉 Sono sospese le attività di centri termali (ad eccezione per prestazioni L.E.A.), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati
🕐 ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
👉 Per consentire nell’immediato la ripresa delle attività, possono essere modificati, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e limitazione per le giornate festive
👩🎓 TIROCINIO PROFESSIONALE
👉 È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive, a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione
(continua...)
(continua)
🙋♀️ ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
👉 È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali
⛪ FUNZIONI RELIGIOSE
👉 Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni
✝ CIMITERI
👉 I riti funebri devono avvenire con obbligo di distanziamento di 1 metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione
🙋♀️ ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
👉 È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali
⛪ FUNZIONI RELIGIOSE
👉 Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni
✝ CIMITERI
👉 I riti funebri devono avvenire con obbligo di distanziamento di 1 metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione
⚠ ATTENZIONE
Da oggi si riparte. I diversi provvedimenti emanati nel fine settimana vanno nella direzione di una riapertura pressoché totale delle attività in Veneto. Tuttavia restano obblighi che, nel caos della ripartenza generale, rischiano di essere ignorati e che prevedono sanzioni importanti.
E’ il caso dei dispositivi di protezione: nella nostra Regione RIMANE L’OBBLIGO di uscire di casa con la MASCHERINA e prodotti per l’igienizzazione delle mani. L’obbligo vale PER TUTTI (eccetto minori di 6 anni e persone con alcune disabilità) e SEMPRE, anche durante l'attività sportiva: solo nella fase di maggior sforzo la mascherina può essere abbassata, ma comunque tenuta a portata (al collo) e alzata su naso e bocca appena terminata la fase di attività intensa.
Rimane anche l’obbligo di distanziamento tra persone: 1 metro per le normali attività e spostamenti, 2 metri durante l’attività sportiva.
Gli spostamenti ora sono liberi, ma limitati al territorio regionale: per sconfinare servono ancora motivi di stretta necessità (lavoro, salute, urgenza) che vanno dichiarati con il modello di autocertificazione. Per gli spostamenti all’interno della regione l’autodichiarazione non è più necessaria.
Da oggi si riparte. I diversi provvedimenti emanati nel fine settimana vanno nella direzione di una riapertura pressoché totale delle attività in Veneto. Tuttavia restano obblighi che, nel caos della ripartenza generale, rischiano di essere ignorati e che prevedono sanzioni importanti.
E’ il caso dei dispositivi di protezione: nella nostra Regione RIMANE L’OBBLIGO di uscire di casa con la MASCHERINA e prodotti per l’igienizzazione delle mani. L’obbligo vale PER TUTTI (eccetto minori di 6 anni e persone con alcune disabilità) e SEMPRE, anche durante l'attività sportiva: solo nella fase di maggior sforzo la mascherina può essere abbassata, ma comunque tenuta a portata (al collo) e alzata su naso e bocca appena terminata la fase di attività intensa.
Rimane anche l’obbligo di distanziamento tra persone: 1 metro per le normali attività e spostamenti, 2 metri durante l’attività sportiva.
Gli spostamenti ora sono liberi, ma limitati al territorio regionale: per sconfinare servono ancora motivi di stretta necessità (lavoro, salute, urgenza) che vanno dichiarati con il modello di autocertificazione. Per gli spostamenti all’interno della regione l’autodichiarazione non è più necessaria.