L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
https://www.sabinopaciolla.com/dal-chaos-al-kosmos-la-teogonia-di-esiodo-ed-il-diritto-naturale/
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Il blog di Sabino Paciolla
Dal Chaos al Kosmos: la Teogonia di Esiodo ed il diritto naturale - Il blog di Sabino Paciolla
Il poeta Esiodo e la dea della giustizia (immagine generata con IA di ChatGPT)
Rielaborazione della lezione tenuta in data 15 ottobre
Rielaborazione della lezione tenuta in data 15 ottobre
SCUOLA DI BIOETICA 2026
Oggi ospite degli amici di Pro Vita e Famiglia e dell'amico e collega prof. Aldo Rocco Vitale (Universitá Europea di Roma) per la prestigiosa Scuola di Bioetica 2026. Ho tenuto una relazione dal titolo: "La persona umana tra lex naturalis e delirio tecnocratico".
"Diventiamo tecnicamente modificabili perchè ci consideriamo filosoficamente disponibili" (cit. Trabucco).
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https://t.me/Giusnaturalista
Oggi ospite degli amici di Pro Vita e Famiglia e dell'amico e collega prof. Aldo Rocco Vitale (Universitá Europea di Roma) per la prestigiosa Scuola di Bioetica 2026. Ho tenuto una relazione dal titolo: "La persona umana tra lex naturalis e delirio tecnocratico".
"Diventiamo tecnicamente modificabili perchè ci consideriamo filosoficamente disponibili" (cit. Trabucco).
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LE APORIE DEL LEVIATANO EUROPEO:
L’aporia fondamentale dell’Unione Europea consiste nel pretendere di superare lo Stato moderno conservandone intatta la premessa giuridica fondamentale, perché ciò che caratterizza la modernità politica non è anzitutto la dimensione territoriale dello Stato, né il fatto che il potere abbia sede in una capitale nazionale, ma la pretesa che l’ordine giuridico trovi la propria ragione ultima in un ordinamento positivo capace di determinare dall’alto l’ambito, il contenuto e i limiti delle situazioni giuridiche che esso stesso riconosce; sicché, se questa struttura viene trasferita dal livello nazionale a quello europeo, non si è veramente oltrepassato lo Stato, ma si è semplicemente portata la sua logica a una scala superiore. È precisamente qui che una critica di diritto naturale classico coglie un punto che la consueta alternativa tra europeismo e sovranismo lascia invece nell’ombra, perché il problema non è stabilire se il comando debba provenire da Bruxelles oppure da Roma, ma stabilire se il diritto sia interamente disponibile alla volontà dell’ordinamento che lo pone. Per la concezione classica, infatti, "ius" non significa anzitutto norma prodotta da un’autorità, né pretesa soggettiva riconosciuta da un apparato, ma ciò che è giusto, ciò che è dovuto all’altro secondo una misura oggettiva che il potere politico non istituisce, bensì incontra; proprio per questo nessuna autorità, nazionale o sovranazionale, può essere fonte ultima del diritto, poiché essa è giuridicamente legittima soltanto in quanto riconosce e custodisce un ordine di giustizia che la precede. L’ordinamento europeo presenta, da questo punto di vista, una tensione particolarmente significativa. Esso afferma che le competenze dell’Unione sono soltanto quelle attribuite dagli Stati membri, riconosce la sussidiarietà e proclama che ciò che non è attribuito all’Unione rimane agli Stati; nello stesso tempo, tuttavia, la sussidiarietà viene costruita secondo una logica eminentemente funzionale, poiché l’intervento europeo diventa giustificabile quando gli obiettivi dell’azione non possano essere conseguiti sufficientemente dagli Stati e possano essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. Il punto teorico è decisivo: il livello inferiore non viene protetto perché possiede un bene proprio e quindi una competenza che gli spetta secondo giustizia, ma perché, e finché, appare adeguato al conseguimento di un determinato obiettivo. La sussidiarietà rischia così di cessare di essere un limite ontologico del potere superiore per diventare un criterio di buona amministrazione del potere superiore. È proprio questa la differenza tra sussidiarietà classica e sussidiarietà funzionalistica. Nella prima, il superiore non può assorbire l’inferiore perché famiglia, comunità locale, corpo sociale e comunità politica possiedono una consistenza propria, derivante dal bene al quale sono naturalmente ordinate; nella seconda, l’inferiore conserva la propria competenza finché il superiore non possa dimostrare di poter perseguire più efficacemente il medesimo risultato. Ora, posta così la questione, la sussidiarietà contiene già in sé la possibilità dell’accentramento, perché quanto più un problema viene definito come transnazionale, comune, sistemico o incapace di essere efficacemente risolto dai singoli Stati, tanto più diventa razionalmente giustificabile lo spostamento della decisione verso il centro. Anche il principio del primato mostra la medesima tensione: esso è comprensibile come esigenza tecnica di qualsiasi ordinamento che pretenda applicazione uniforme nelle materie di propria competenza, ma proprio per questo rivela come l’Unione, nata per relativizzare la sovranità degli Stati, abbia progressivamente costruito un ordinamento che rivendica, nel proprio ambito, una superiorità giuridica rispetto al diritto nazionale.
LE APORIE DEL LEVIATANO EUROPEO:
L’aporia fondamentale dell’Unione Europea consiste nel pretendere di superare lo Stato moderno conservandone intatta la premessa giuridica fondamentale, perché ciò che caratterizza la modernità politica non è anzitutto la dimensione territoriale dello Stato, né il fatto che il potere abbia sede in una capitale nazionale, ma la pretesa che l’ordine giuridico trovi la propria ragione ultima in un ordinamento positivo capace di determinare dall’alto l’ambito, il contenuto e i limiti delle situazioni giuridiche che esso stesso riconosce; sicché, se questa struttura viene trasferita dal livello nazionale a quello europeo, non si è veramente oltrepassato lo Stato, ma si è semplicemente portata la sua logica a una scala superiore. È precisamente qui che una critica di diritto naturale classico coglie un punto che la consueta alternativa tra europeismo e sovranismo lascia invece nell’ombra, perché il problema non è stabilire se il comando debba provenire da Bruxelles oppure da Roma, ma stabilire se il diritto sia interamente disponibile alla volontà dell’ordinamento che lo pone. Per la concezione classica, infatti, "ius" non significa anzitutto norma prodotta da un’autorità, né pretesa soggettiva riconosciuta da un apparato, ma ciò che è giusto, ciò che è dovuto all’altro secondo una misura oggettiva che il potere politico non istituisce, bensì incontra; proprio per questo nessuna autorità, nazionale o sovranazionale, può essere fonte ultima del diritto, poiché essa è giuridicamente legittima soltanto in quanto riconosce e custodisce un ordine di giustizia che la precede. L’ordinamento europeo presenta, da questo punto di vista, una tensione particolarmente significativa. Esso afferma che le competenze dell’Unione sono soltanto quelle attribuite dagli Stati membri, riconosce la sussidiarietà e proclama che ciò che non è attribuito all’Unione rimane agli Stati; nello stesso tempo, tuttavia, la sussidiarietà viene costruita secondo una logica eminentemente funzionale, poiché l’intervento europeo diventa giustificabile quando gli obiettivi dell’azione non possano essere conseguiti sufficientemente dagli Stati e possano essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. Il punto teorico è decisivo: il livello inferiore non viene protetto perché possiede un bene proprio e quindi una competenza che gli spetta secondo giustizia, ma perché, e finché, appare adeguato al conseguimento di un determinato obiettivo. La sussidiarietà rischia così di cessare di essere un limite ontologico del potere superiore per diventare un criterio di buona amministrazione del potere superiore. È proprio questa la differenza tra sussidiarietà classica e sussidiarietà funzionalistica. Nella prima, il superiore non può assorbire l’inferiore perché famiglia, comunità locale, corpo sociale e comunità politica possiedono una consistenza propria, derivante dal bene al quale sono naturalmente ordinate; nella seconda, l’inferiore conserva la propria competenza finché il superiore non possa dimostrare di poter perseguire più efficacemente il medesimo risultato. Ora, posta così la questione, la sussidiarietà contiene già in sé la possibilità dell’accentramento, perché quanto più un problema viene definito come transnazionale, comune, sistemico o incapace di essere efficacemente risolto dai singoli Stati, tanto più diventa razionalmente giustificabile lo spostamento della decisione verso il centro. Anche il principio del primato mostra la medesima tensione: esso è comprensibile come esigenza tecnica di qualsiasi ordinamento che pretenda applicazione uniforme nelle materie di propria competenza, ma proprio per questo rivela come l’Unione, nata per relativizzare la sovranità degli Stati, abbia progressivamente costruito un ordinamento che rivendica, nel proprio ambito, una superiorità giuridica rispetto al diritto nazionale.
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L’aporia non consiste nel primato in quanto tale, che è perfettamente spiegabile sul piano della tecnica giuridica, ma nella pretesa di avere superato il paradigma statuale mediante un ordinamento che, per funzionare, deve assumere alcuni degli attributi tipici che rendevano possibile quello stesso paradigma: autonomia dell’ordinamento, uniformità applicativa, prevalenza della norma superiore e capacità di delimitare le sfere normative inferiori. Il problema diventa ancora più radicale quando il linguaggio europeo dei diritti viene letto alla luce del diritto naturale, perché una carta dei diritti può certamente riconoscere beni autenticamente umani, ma il punto decisivo rimane sempre quale sia il criterio attraverso cui distinguere un vero diritto da una semplice pretesa rivestita di forma giuridica. Se questo criterio non è rinvenuto nella natura dell’uomo e nell’ordine oggettivo della giustizia, esso dovrà essere trovato nell’interpretazione evolutiva dei testi, nel consenso politico o nella decisione delle istituzioni competenti; e proprio nel momento in cui il diritto pretende di liberarsi da una misura naturale esterna al potere, aumenta inevitabilmente il potere di chi è autorizzato a stabilire che cosa debba contare come diritto. Per questo la critica giusnaturalistica dell’Unione Europea è più radicale della critica sovranista, perché non domanda semplicemente la restituzione di competenze agli Stati, quasi che la volontà del legislatore nazionale fosse per ciò stesso più giusta della volontà delle istituzioni europee; essa domanda, invece, quale sia il limite intrinseco di entrambe. Se quel limite è soltanto una norma superiore posta da un altro potere, si entra in un regresso nel quale il diritto viene sempre giustificato da altro diritto positivo; se invece esiste un giusto per natura, allora tanto il legislatore nazionale quanto quello europeo trovano davanti a sé una misura che non possono modificare senza cessare, almeno in quella misura, di produrre autentico diritto. È, dunque, qui che l’Unione Europea manifesta una delle più profonde contraddizioni della modernità giuridica: proclama il superamento delle sovranità assolute, ma non supera necessariamente il positivismo che aveva reso assoluta la sovranità; afferma la sussidiarietà, ma può concepirla come ripartizione funzionale decisa dall’ordinamento superiore; tutela una molteplicità sempre crescente di diritti, ma rischia di non possedere, se rinuncia a una concezione oggettiva della natura umana, un criterio giuridico anteriore alla propria volontà interpretativa per stabilire quali pretese siano veramente giuste. In questo senso il paradosso europeo non consiste nell’avere abolito lo Stato, ma nell’avere creduto di poterlo superare mediante la sua espansione concettuale: non più un solo Stato sovrano, bensì un ordinamento sovranazionale che limita le sovranità particolari assumendo progressivamente la medesima funzione ordinante che esse pretendevano di esercitare. Il diritto naturale indica precisamente la via opposta: non bisogna domandare quanto grande debba essere il potere affinché riesca a produrre l’unità, ma quanto esso debba essere limitato perché possa rimanere giusto. Una vera Europa delle comunità non sarebbe quindi quella nella quale il centro concede spazi alle parti, bensì quella nella quale il centro riconosce che vi sono cose che, per giustizia e non per semplice opportunità, non gli appartengono. Solo allora il superamento dello Stato non consisterebbe nella costruzione di uno Stato più grande, ma nel superamento dell’idea moderna che ogni ordine debba, alla fine, dipendere da una volontà sovrana.
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Buona domenica mister tafazziano Sempre dalla parte sbagliata! #guerra #ucraina #tafazzismo
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Gazzetta dell'Emilia & Dintorni
Sempre dalla parte sbagliata!
Tutti si fanno i cavolacci loro ma tutti insieme scegliamo coscientemente di stare dalla parte sbagliata. Una sindrome tafazziana collettiva per la quale nemmeno la Pfizer riescirebbe a creare un b...
Buon onomastico a quanti portano il nome Luca o Lucrezia.
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