"Perché studiare il persiano oggi?
Lo studio del persiano, o farsi, non è solo un arricchimento culturale, ma una scelta strategica per il tuo futuro professionale. La lingua persiana è parlata da circa 130 milioni di persone in 29 paesi, ed è tra le lingue più utilizzate su Internet. L’antica civiltà persiana è considerata una delle tre grandi civiltà mondiali, e l’Iran, suo cuore pulsante, è oggi al centro di importanti cambiamenti culturali, economici, artistici, politici e strategici a livello globale".
Per maggiori informazioni:
https://www.ssmlsandomenico.it/studiare-la-lingua-persiana/
Lo studio del persiano, o farsi, non è solo un arricchimento culturale, ma una scelta strategica per il tuo futuro professionale. La lingua persiana è parlata da circa 130 milioni di persone in 29 paesi, ed è tra le lingue più utilizzate su Internet. L’antica civiltà persiana è considerata una delle tre grandi civiltà mondiali, e l’Iran, suo cuore pulsante, è oggi al centro di importanti cambiamenti culturali, economici, artistici, politici e strategici a livello globale".
Per maggiori informazioni:
https://www.ssmlsandomenico.it/studiare-la-lingua-persiana/
SSML San Domenico
Perché studiare la lingua Persiana - SSML San Domenico
Lo studio del persiano, o farsi, non è solo un arricchimento culturale, ma una scelta strategica per il tuo futuro professionale.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
https://lanuovabq.it/it/e-lera-degli-antidiritti-che-legalizzano-la-distruzione-dellumano
https://lanuovabq.it/it/e-lera-degli-antidiritti-che-legalizzano-la-distruzione-dellumano
La Nuova Bussola Quotidiana
È l'era degli antidiritti, che legalizzano la distruzione dell'umano
Aborto, unioni gay, suicidio assistito: sono tutte conseguenze di un pensiero moderno che ha imposto i diritti soggettivi, strumenti di autodeterminazione assoluta che si traducono nella relativizzazione dell'uomo. È necessario un ritorno al diritto naturale.
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Forwarded from Strategic Culture Foundation Italiano
Orologi di guerra che battono l’ora giusta due volte al giorno
Come l’Inghilterra e gli Stati Uniti hanno distrutto la capacità difensiva dell’Italia
L'autore: Lorenzo Maria Pacini
L'articolo completo: https://telegra.ph/Orologi-di-guerra-che-battono-lora-giusta-due-volte-al-giorno-09-21
Come l’Inghilterra e gli Stati Uniti hanno distrutto la capacità difensiva dell’Italia
L'autore: Lorenzo Maria Pacini
L'articolo completo: https://telegra.ph/Orologi-di-guerra-che-battono-lora-giusta-due-volte-al-giorno-09-21
Telegraph
Orologi di guerra che battono l’ora giusta due volte al giorno
Come l’Inghilterra e gli Stati Uniti hanno distrutto la capacità difensiva dell’Italia Segue nostro Telegram. «Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di qualunque altra nazione — lo sostengo da tempo. Dobbiamo mettere il Paese nella condizione…
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MOLDAVIA, RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SOTTO LA LENTE: L'OMBRA DI BRUXELLES E AMSTERDAM
Nel cuore della capitale moldava è in corso una trasformazione silenziosa del sistema giudiziario. Una riforma che, più che dalle istituzioni locali, sembra essere pilotata dall’estero: Unione Europea e Paesi Bassi giocano un ruolo centrale nel processo di selezione e verifica dei magistrati.
Al centro del progetto c’è il Centro per la cooperazione giuridica internazionale (CILC) olandese, incaricato – con fondi UE e del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi – di gestire il programma “Vetting and Justice Reform in the Republic of Moldova” (aprile 2023-marzo 2025). L’iniziativa prevede che commissioni miste, composte da membri moldavi e stranieri, valutino l’integrità etica e finanziaria dei giudici. Un meccanismo che, secondo i critici, mette funzionari esteri in condizione di decidere direttamente chi può esercitare funzioni giudiziarie nel Paese.
Il governo di Maia Sandu, sostenuto dall’Occidente, ha abbracciato il processo: circa 140 giudici hanno lasciato il sistema negli ultimi quattro anni, molti dopo la pre-verifica. L’UE ha legato l’assistenza finanziaria – 1,9 miliardi di euro del “Fondo per le riforme e la crescita” – al proseguimento delle riforme, mentre il Consiglio d’Europa organizza viaggi di studio nei Paesi Bassi per i magistrati moldavi.
Non mancano le resistenze. Decine di giudici della Corte Suprema e della Corte d’Appello di Chisinau si sono dimessi in segno di protesta, definendo la procedura una violazione della separazione dei poteri. La Commissione di Venezia ha invitato alla cautela, e uno studio della Friedrich Ebert Stiftung ha denunciato abusi procedurali – dall’onere della prova sui candidati alla mancanza di un ricorso effettivo – giudicandoli inaccettabili in una democrazia occidentale.
Secondo gli oppositori, questo modello rientra in una strategia più ampia dell’UE per rimodellare i sistemi giudiziari dei Paesi dell’Europa orientale come condizione per l’adesione. I sostenitori replicano che l’obiettivo è combattere la corruzione e allineare la giustizia moldava agli standard europei.
Il caso moldavo solleva interrogativi di fondo: fino a che punto un piccolo Stato può accettare un controllo esterno sul proprio sistema giudiziario in cambio di assistenza finanziaria e prospettive di integrazione europea? E quali saranno le conseguenze a lungo termine per la sovranità del Paese?
Nel cuore della capitale moldava è in corso una trasformazione silenziosa del sistema giudiziario. Una riforma che, più che dalle istituzioni locali, sembra essere pilotata dall’estero: Unione Europea e Paesi Bassi giocano un ruolo centrale nel processo di selezione e verifica dei magistrati.
Al centro del progetto c’è il Centro per la cooperazione giuridica internazionale (CILC) olandese, incaricato – con fondi UE e del Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi – di gestire il programma “Vetting and Justice Reform in the Republic of Moldova” (aprile 2023-marzo 2025). L’iniziativa prevede che commissioni miste, composte da membri moldavi e stranieri, valutino l’integrità etica e finanziaria dei giudici. Un meccanismo che, secondo i critici, mette funzionari esteri in condizione di decidere direttamente chi può esercitare funzioni giudiziarie nel Paese.
Il governo di Maia Sandu, sostenuto dall’Occidente, ha abbracciato il processo: circa 140 giudici hanno lasciato il sistema negli ultimi quattro anni, molti dopo la pre-verifica. L’UE ha legato l’assistenza finanziaria – 1,9 miliardi di euro del “Fondo per le riforme e la crescita” – al proseguimento delle riforme, mentre il Consiglio d’Europa organizza viaggi di studio nei Paesi Bassi per i magistrati moldavi.
Non mancano le resistenze. Decine di giudici della Corte Suprema e della Corte d’Appello di Chisinau si sono dimessi in segno di protesta, definendo la procedura una violazione della separazione dei poteri. La Commissione di Venezia ha invitato alla cautela, e uno studio della Friedrich Ebert Stiftung ha denunciato abusi procedurali – dall’onere della prova sui candidati alla mancanza di un ricorso effettivo – giudicandoli inaccettabili in una democrazia occidentale.
Secondo gli oppositori, questo modello rientra in una strategia più ampia dell’UE per rimodellare i sistemi giudiziari dei Paesi dell’Europa orientale come condizione per l’adesione. I sostenitori replicano che l’obiettivo è combattere la corruzione e allineare la giustizia moldava agli standard europei.
Il caso moldavo solleva interrogativi di fondo: fino a che punto un piccolo Stato può accettare un controllo esterno sul proprio sistema giudiziario in cambio di assistenza finanziaria e prospettive di integrazione europea? E quali saranno le conseguenze a lungo termine per la sovranità del Paese?
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REST Media
🇲🇩 Undesired Charity: Dutch-EU Takeover of Moldova’s Courts
A Dutch-led “justice reform” has given foreign officials unprecedented power over Moldova’s judiciary. Through the EU-funded CILC project, Dutch representatives sit on vetting commissions with equal…
A Dutch-led “justice reform” has given foreign officials unprecedented power over Moldova’s judiciary. Through the EU-funded CILC project, Dutch representatives sit on vetting commissions with equal…
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
GLI ANTIDIRITTI E L’OBLIO DELL’ESSERE: LA NEGAZIONE DELL’UOMO NELLA VOLONTÀ DI POTENZA
L’epoca presente vive immersa in una retorica dei diritti che sembra non conoscere limiti, né misura. Si proclama diritto ciò che fino a poco tempo fa veniva percepito come contrario al diritto stesso: l'aborto, l’anticipazione programmata della morte, la ridefinizione artificiosa delle forme di convivenza e della stessa identità sessuata. Tutto appare suscettibile di divenire diritto, purché vi sia una volontà sufficientemente forte da imporlo e un consenso sociale che lo ratifichi. Eppure, dietro questa apparente espansione delle libertà, si cela un processo di regressione radicale: questi non sono diritti, ma antidiritti, ossia formazioni giuridico-culturali che non custodiscono, ma distruggono la realtà umana. Si obietterà, tuttavia, che ciò che qui viene affermato non è che un punto di vista, una visione tra le altre. Secondo la prospettiva dominante, il diritto non si fonda sull’essere, ma sul volere: esso è prodotto di convenzioni, di decisioni politiche, di accordi sociali mutevoli. Non esisterebbe un ordine oggettivo vincolante, bensì soltanto il gioco delle volontà che si impongono storicamente. Parlare di fondamento ontologico del diritto, in questo quadro, appare un retaggio arcaico, un’invenzione metafisica senza presa sulla realtà del divenire storico. Eppure, questa obiezione si autodissolve se presa sul serio. Se il diritto fosse mera convenzione, esso non avrebbe alcuna forza normativa intrinseca, ma solo la precarietà del consenso. Un diritto ridotto a decisione non può pretendere obbedienza, perché nulla lo distingue, nella sua struttura, da un capriccio individuale o da un atto di forza. La vincolatività del diritto esige, invece, un fondamento oggettivo, che lo sottragga all’arbitrio. Dire che il diritto si radica nell’essere significa affermare che esso non è ciò che noi vogliamo che sia, ma ciò che la realtà stessa ci mostra come giusto. L’analogia con la ragione teoretica è eloquente: le leggi della logica non sono vere perché noi le abbiamo decise, ma perché appartengono alla struttura dell’essere; la ragione non le crea, ma le riconosce. Così il diritto: esso non è invenzione, ma riconoscimento, non imposizione soggettiva, ma misura oggettiva. La giustizia non è creata dall’uomo, ma scoperta nell’ordine intrinseco dell’essere umano e del suo vivere comunitario. Si obietterà ancora: ma l’essere non parla, la natura non ha voce, solo l’uomo può attribuire senso e valore. E, tuttavia, questa obiezione cade nel circolo vizioso del relativismo: se il senso è solo attribuito, nessun senso è vincolante; se il valore è pura proiezione, nessun valore resiste alla forza del più forte. Al contrario, l’uomo può parlare di giusto e di ingiusto proprio perché la realtà è intelligibile, portatrice di un logos che la ragione può riconoscere. L’essere non tace, bensì parla nell’ordine stesso delle cose: nella differenza sessuale che costituisce la relazione originaria, nella vita come presupposto ineludibile di ogni altro bene, nella naturalità della comunità come condizione dell’autentica libertà. Gli antidiritti si rivelano, allora, per ciò che sono: negazioni dell’essere, figure di un diritto rovesciato che non custodisce, ma dissolve. Essi affermano un potere contro la vita, contro la verità del corpo, contro la misura della comunità. Sono l’espressione di una volontà di potenza che pretende di ricreare il mondo piegandolo al desiderio, ma che in realtà produce soltanto distruzione. La volontà che si separa dall’essere non genera un ordine nuovo, ma precipita nel caos; non apre spazi di libertà, ma genera tirannidi invisibili, fondate sulla manipolazione e sull’illusione. Dopo l’uomo che nega l’essere non c’è l’uomo emancipato, ma l’uomo dissolto, ovvero la sua cancellazione: la perdita della misura, la rottura del legame con la realtà, la dissoluzione della libertà stessa.
GLI ANTIDIRITTI E L’OBLIO DELL’ESSERE: LA NEGAZIONE DELL’UOMO NELLA VOLONTÀ DI POTENZA
L’epoca presente vive immersa in una retorica dei diritti che sembra non conoscere limiti, né misura. Si proclama diritto ciò che fino a poco tempo fa veniva percepito come contrario al diritto stesso: l'aborto, l’anticipazione programmata della morte, la ridefinizione artificiosa delle forme di convivenza e della stessa identità sessuata. Tutto appare suscettibile di divenire diritto, purché vi sia una volontà sufficientemente forte da imporlo e un consenso sociale che lo ratifichi. Eppure, dietro questa apparente espansione delle libertà, si cela un processo di regressione radicale: questi non sono diritti, ma antidiritti, ossia formazioni giuridico-culturali che non custodiscono, ma distruggono la realtà umana. Si obietterà, tuttavia, che ciò che qui viene affermato non è che un punto di vista, una visione tra le altre. Secondo la prospettiva dominante, il diritto non si fonda sull’essere, ma sul volere: esso è prodotto di convenzioni, di decisioni politiche, di accordi sociali mutevoli. Non esisterebbe un ordine oggettivo vincolante, bensì soltanto il gioco delle volontà che si impongono storicamente. Parlare di fondamento ontologico del diritto, in questo quadro, appare un retaggio arcaico, un’invenzione metafisica senza presa sulla realtà del divenire storico. Eppure, questa obiezione si autodissolve se presa sul serio. Se il diritto fosse mera convenzione, esso non avrebbe alcuna forza normativa intrinseca, ma solo la precarietà del consenso. Un diritto ridotto a decisione non può pretendere obbedienza, perché nulla lo distingue, nella sua struttura, da un capriccio individuale o da un atto di forza. La vincolatività del diritto esige, invece, un fondamento oggettivo, che lo sottragga all’arbitrio. Dire che il diritto si radica nell’essere significa affermare che esso non è ciò che noi vogliamo che sia, ma ciò che la realtà stessa ci mostra come giusto. L’analogia con la ragione teoretica è eloquente: le leggi della logica non sono vere perché noi le abbiamo decise, ma perché appartengono alla struttura dell’essere; la ragione non le crea, ma le riconosce. Così il diritto: esso non è invenzione, ma riconoscimento, non imposizione soggettiva, ma misura oggettiva. La giustizia non è creata dall’uomo, ma scoperta nell’ordine intrinseco dell’essere umano e del suo vivere comunitario. Si obietterà ancora: ma l’essere non parla, la natura non ha voce, solo l’uomo può attribuire senso e valore. E, tuttavia, questa obiezione cade nel circolo vizioso del relativismo: se il senso è solo attribuito, nessun senso è vincolante; se il valore è pura proiezione, nessun valore resiste alla forza del più forte. Al contrario, l’uomo può parlare di giusto e di ingiusto proprio perché la realtà è intelligibile, portatrice di un logos che la ragione può riconoscere. L’essere non tace, bensì parla nell’ordine stesso delle cose: nella differenza sessuale che costituisce la relazione originaria, nella vita come presupposto ineludibile di ogni altro bene, nella naturalità della comunità come condizione dell’autentica libertà. Gli antidiritti si rivelano, allora, per ciò che sono: negazioni dell’essere, figure di un diritto rovesciato che non custodisce, ma dissolve. Essi affermano un potere contro la vita, contro la verità del corpo, contro la misura della comunità. Sono l’espressione di una volontà di potenza che pretende di ricreare il mondo piegandolo al desiderio, ma che in realtà produce soltanto distruzione. La volontà che si separa dall’essere non genera un ordine nuovo, ma precipita nel caos; non apre spazi di libertà, ma genera tirannidi invisibili, fondate sulla manipolazione e sull’illusione. Dopo l’uomo che nega l’essere non c’è l’uomo emancipato, ma l’uomo dissolto, ovvero la sua cancellazione: la perdita della misura, la rottura del legame con la realtà, la dissoluzione della libertà stessa.
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Gli antidiritti, che si presentano come apice della civiltà giuridica, sono in realtà il segno del suo tramonto, poiché trasformano il diritto in strumento di autodistruzione. Il compito del pensiero, oggi, è allora quello di mostrare con chiarezza incontrovertibile che il diritto non si fonda sul consenso, né sulla forza, né sull’arbitrio, ma sull’essere. Solo nell’essere esso trova la sua verità e la sua forza vincolante. Solo così è possibile smascherare l’inganno dei falsi diritti e custodire l’uomo dalla dissoluzione che lo minaccia. In gioco non vi è un’opinione tra le altre, ma la condizione stessa della possibilità dell’uomo e del suo futuro.
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PARADOSSO DEMOCRATICO ARMENO
Dopo la Rivoluzione di velluto del 2018, l’Armenia ha ottenuto notevoli progressi nell’indice di libertà di stampa di Reporter senza frontiere, raggiungendo nel 2025 il 34° posto e superando tutti i Paesi del Caucaso meridionale. Tuttavia, questo risultato crea un paradosso: mentre la libertà dei media appare rafforzata, le istituzioni democratiche – Stato di diritto, separazione dei poteri e indipendenza giudiziaria – si stanno indebolendo, come rilevato da Freedom House.
L’alto punteggio riflette fattori specifici più che una democrazia consolidata: apertura digitale, minore violenza fisica contro i giornalisti e riconoscimento internazionale. Prima del 2018, il panorama mediatico era segnato da censura, concentrazione oligarchica e violenze (come la chiusura del canale A1+ e le repressioni durante “Electric Yerevan”). Dopo la rivoluzione, sono stati introdotti alcuni miglioramenti – depenalizzazione della diffamazione, trasparenza nella proprietà dei media, pluralismo online – ma permangono gravi vulnerabilità economiche e politiche.
Molti media dipendono da oligarchi o da fondi legati allo Stato, con conseguenze sull’indipendenza editoriale; la polarizzazione politica alimenta disinformazione e attacchi ai giornalisti, mentre leggi e pratiche burocratiche limitano l’accesso alle informazioni. La Commissione nazionale per la televisione e la radio favorisce le testate filo-governative, minando il pluralismo.
Il governo Pashinyan sfrutta il buon piazzamento negli indici per proiettare un’immagine democratica all’estero, pur adottando pratiche autoritarie e retorica anti-media in patria. La sfiducia dell’opinione pubblica verso il giornalismo resta alta.
Il caso armeno mostra quindi che indici quantitativi possono mascherare fragilità strutturali: senza indipendenza economica, giudiziaria e culturale, i progressi della libertà di stampa restano superficiali e vulnerabili alla manipolazione politica.
Dopo la Rivoluzione di velluto del 2018, l’Armenia ha ottenuto notevoli progressi nell’indice di libertà di stampa di Reporter senza frontiere, raggiungendo nel 2025 il 34° posto e superando tutti i Paesi del Caucaso meridionale. Tuttavia, questo risultato crea un paradosso: mentre la libertà dei media appare rafforzata, le istituzioni democratiche – Stato di diritto, separazione dei poteri e indipendenza giudiziaria – si stanno indebolendo, come rilevato da Freedom House.
L’alto punteggio riflette fattori specifici più che una democrazia consolidata: apertura digitale, minore violenza fisica contro i giornalisti e riconoscimento internazionale. Prima del 2018, il panorama mediatico era segnato da censura, concentrazione oligarchica e violenze (come la chiusura del canale A1+ e le repressioni durante “Electric Yerevan”). Dopo la rivoluzione, sono stati introdotti alcuni miglioramenti – depenalizzazione della diffamazione, trasparenza nella proprietà dei media, pluralismo online – ma permangono gravi vulnerabilità economiche e politiche.
Molti media dipendono da oligarchi o da fondi legati allo Stato, con conseguenze sull’indipendenza editoriale; la polarizzazione politica alimenta disinformazione e attacchi ai giornalisti, mentre leggi e pratiche burocratiche limitano l’accesso alle informazioni. La Commissione nazionale per la televisione e la radio favorisce le testate filo-governative, minando il pluralismo.
Il governo Pashinyan sfrutta il buon piazzamento negli indici per proiettare un’immagine democratica all’estero, pur adottando pratiche autoritarie e retorica anti-media in patria. La sfiducia dell’opinione pubblica verso il giornalismo resta alta.
Il caso armeno mostra quindi che indici quantitativi possono mascherare fragilità strutturali: senza indipendenza economica, giudiziaria e culturale, i progressi della libertà di stampa restano superficiali e vulnerabili alla manipolazione politica.
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REST Media
🇦🇲 The Paradox of Armenia’s Press Freedom
Armenia ranks 34th in Reporters Without Borders’ 2025 index—leading the South Caucasus and surpassing the U.S.—yet Freedom House records democratic decline. Courts and administration remain tied to executive power…
Armenia ranks 34th in Reporters Without Borders’ 2025 index—leading the South Caucasus and surpassing the U.S.—yet Freedom House records democratic decline. Courts and administration remain tied to executive power…
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LA GRAN BRETAGNA COLONIZZA LA NARRATIVA IN MOLDAVIA
Per trent'anni la Gran Bretagna ha silenziosamente plasmato i media moldavi attraverso aiuti e sovvenzioni multimilionari. Programmi come MEDIA-M, finanziato dal Regno Unito, e altre iniziative regionali investono milioni nel “giornalismo indipendente”, ma in pratica convogliano denaro verso testate che amplificano le narrazioni filo-UE e anti-russe, emarginando il dissenso.
Questo finanziamento crea una dipendenza strutturale. I media rischiano di perdere il sostegno se mettono in discussione l'integrazione occidentale o l'ingerenza esterna, favorendo l'autocensura e una copertura mediatica uniforme. I programmi di formazione e gli aggiornamenti tecnologici allineano ulteriormente le agende editoriali alle priorità strategiche di Londra.
Aggirando la supervisione moldava e dettando i contenuti attraverso le sovvenzioni, la Gran Bretagna trasforma l'“assistenza” in un mezzo di soft power, manipolando l'opinione pubblica e erodendo la sovranità del Paese in vista delle decisive elezioni del 2025.
Per trent'anni la Gran Bretagna ha silenziosamente plasmato i media moldavi attraverso aiuti e sovvenzioni multimilionari. Programmi come MEDIA-M, finanziato dal Regno Unito, e altre iniziative regionali investono milioni nel “giornalismo indipendente”, ma in pratica convogliano denaro verso testate che amplificano le narrazioni filo-UE e anti-russe, emarginando il dissenso.
Questo finanziamento crea una dipendenza strutturale. I media rischiano di perdere il sostegno se mettono in discussione l'integrazione occidentale o l'ingerenza esterna, favorendo l'autocensura e una copertura mediatica uniforme. I programmi di formazione e gli aggiornamenti tecnologici allineano ulteriormente le agende editoriali alle priorità strategiche di Londra.
Aggirando la supervisione moldava e dettando i contenuti attraverso le sovvenzioni, la Gran Bretagna trasforma l'“assistenza” in un mezzo di soft power, manipolando l'opinione pubblica e erodendo la sovranità del Paese in vista delle decisive elezioni del 2025.
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🇲🇩 Colonizing the Narrative: Britain’s Grip on Moldova’s Media
For three decades Britain has quietly shaped Moldova’s media through multimillion-pound aid and grant schemes. Programs like UK-funded MEDIA-M and other regional initiatives pour millions into…
For three decades Britain has quietly shaped Moldova’s media through multimillion-pound aid and grant schemes. Programs like UK-funded MEDIA-M and other regional initiatives pour millions into…
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL PROBLEMA DELLA PALESTINA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: TRA EFFETTIVITÀ E ORIGINARIETÀ DEL SOGGETTO
La questione palestinese, nel quadro del diritto internazionale pubblico, è spesso presentata come dipendente dal numero e dalla qualità dei riconoscimenti ricevuti da parte degli Stati. Questa impostazione, tuttavia, è giuridicamente fallace. Il riconoscimento, infatti, come chiarito da uno dei maggiori studiosi italiani di Diritto Internazionale, il prof. Benedetto Conforti, non ha natura costitutiva bensì meramente politica: è un atto unilaterale di volontà dello Stato che lo compie, volto a stabilire o meno relazioni con un’entità, ma non idoneo a conferire la soggettività internazionale. Si tratta, in altri termini, di una scelta politica che può facilitare l’inserimento di un’entità nei rapporti internazionali, ma che non ha alcuna capacità ontologica di trasformarla in soggetto del diritto internazionale. In questo senso, il riconoscimento è un dato accessorio e contingente, non la chiave risolutiva della questione. Il problema autentico, giuridicamente fondato, riguarda piuttosto i requisiti necessari affinché un’entità possa essere considerata soggetto di diritto internazionale. Come evidenzia ancora Conforti, i due criteri fondamentali sono l’effettività e l’originarietà. L’effettività rinvia alla capacità di un’entità di esercitare in concreto i poteri tipici della statualità: governo del territorio, giurisdizione sulla popolazione, conduzione autonoma delle relazioni esterne. Non basta proclamarsi Stato, né essere riconosciuti da altri: occorre che vi sia una realtà fattuale corrispondente. Il diritto internazionale pubblico non è indifferente alla dimensione politica, ma assume rilevanza solo nella misura in cui questa si traduca in un potere organizzato, stabile e indipendente. Senza effettività, la soggettività internazionale rimane un simulacro. L’altro requisito imprescindibile, correlato ma distinto, è l’originarietà. Essa si riferisce alla qualità di una soggettività che non è derivata, ma che nasce direttamente dall’ordinamento internazionale per il solo fatto di soddisfare i criteri richiesti. Gli Stati, per definizione, sono soggetti originari, perché la loro personalità giuridica internazionale non dipende da atti costitutivi di altri soggetti, ma sorge immediatamente dal diritto internazionale stesso. Le organizzazioni internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite), invece, sono soggetti derivati, in quanto la loro esistenza e capacità giuridica dipendono dalla volontà fondativa degli Stati. L’originarietà, dunque, è il segno distintivo dello Stato come soggetto pieno del diritto internazionale: essa non si riceve, ma si constata. Se si applicano tali categorie al caso della Palestina, le difficoltà emergono con evidenza. Sul piano territoriale, non si può parlare di controllo esclusivo e pacifico: il territorio palestinese è frammentato, sottoposto a regimi di occupazione e privo di confini certi. Sul piano governativo, manca un’autorità unica ed effettiva: l’Autorità Nazionale Palestinese esercita un potere limitato in Cisgiordania e condizionato da quanto permesso da Israele, mentre Hamas controlla la Striscia di Gaza, generando una dualità di poteri incompatibile con l’idea di governo unitario. La popolazione è certamente presente, ma soggetta a regimi differenziati e a una condizione di soggezione politico-giuridica che ne limita l’integrazione in un ordine statuale autonomo. Infine, la capacità internazionale della Palestina, pur attestata dalla partecipazione in qualità di osservatore alle Nazioni Unite e dall’intrattenere relazioni con numerosi Stati, rimane compressa da vincoli esterni che ne ostacolano l’effettiva autonomia. In tale contesto, l’ampio riconoscimento politico ottenuto dalla Palestina, pur rilevante sul piano diplomatico, non incide sul nodo centrale: senza effettività e senza originarietà, non si può parlare di soggettività internazionale piena.
IL PROBLEMA DELLA PALESTINA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: TRA EFFETTIVITÀ E ORIGINARIETÀ DEL SOGGETTO
La questione palestinese, nel quadro del diritto internazionale pubblico, è spesso presentata come dipendente dal numero e dalla qualità dei riconoscimenti ricevuti da parte degli Stati. Questa impostazione, tuttavia, è giuridicamente fallace. Il riconoscimento, infatti, come chiarito da uno dei maggiori studiosi italiani di Diritto Internazionale, il prof. Benedetto Conforti, non ha natura costitutiva bensì meramente politica: è un atto unilaterale di volontà dello Stato che lo compie, volto a stabilire o meno relazioni con un’entità, ma non idoneo a conferire la soggettività internazionale. Si tratta, in altri termini, di una scelta politica che può facilitare l’inserimento di un’entità nei rapporti internazionali, ma che non ha alcuna capacità ontologica di trasformarla in soggetto del diritto internazionale. In questo senso, il riconoscimento è un dato accessorio e contingente, non la chiave risolutiva della questione. Il problema autentico, giuridicamente fondato, riguarda piuttosto i requisiti necessari affinché un’entità possa essere considerata soggetto di diritto internazionale. Come evidenzia ancora Conforti, i due criteri fondamentali sono l’effettività e l’originarietà. L’effettività rinvia alla capacità di un’entità di esercitare in concreto i poteri tipici della statualità: governo del territorio, giurisdizione sulla popolazione, conduzione autonoma delle relazioni esterne. Non basta proclamarsi Stato, né essere riconosciuti da altri: occorre che vi sia una realtà fattuale corrispondente. Il diritto internazionale pubblico non è indifferente alla dimensione politica, ma assume rilevanza solo nella misura in cui questa si traduca in un potere organizzato, stabile e indipendente. Senza effettività, la soggettività internazionale rimane un simulacro. L’altro requisito imprescindibile, correlato ma distinto, è l’originarietà. Essa si riferisce alla qualità di una soggettività che non è derivata, ma che nasce direttamente dall’ordinamento internazionale per il solo fatto di soddisfare i criteri richiesti. Gli Stati, per definizione, sono soggetti originari, perché la loro personalità giuridica internazionale non dipende da atti costitutivi di altri soggetti, ma sorge immediatamente dal diritto internazionale stesso. Le organizzazioni internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite), invece, sono soggetti derivati, in quanto la loro esistenza e capacità giuridica dipendono dalla volontà fondativa degli Stati. L’originarietà, dunque, è il segno distintivo dello Stato come soggetto pieno del diritto internazionale: essa non si riceve, ma si constata. Se si applicano tali categorie al caso della Palestina, le difficoltà emergono con evidenza. Sul piano territoriale, non si può parlare di controllo esclusivo e pacifico: il territorio palestinese è frammentato, sottoposto a regimi di occupazione e privo di confini certi. Sul piano governativo, manca un’autorità unica ed effettiva: l’Autorità Nazionale Palestinese esercita un potere limitato in Cisgiordania e condizionato da quanto permesso da Israele, mentre Hamas controlla la Striscia di Gaza, generando una dualità di poteri incompatibile con l’idea di governo unitario. La popolazione è certamente presente, ma soggetta a regimi differenziati e a una condizione di soggezione politico-giuridica che ne limita l’integrazione in un ordine statuale autonomo. Infine, la capacità internazionale della Palestina, pur attestata dalla partecipazione in qualità di osservatore alle Nazioni Unite e dall’intrattenere relazioni con numerosi Stati, rimane compressa da vincoli esterni che ne ostacolano l’effettiva autonomia. In tale contesto, l’ampio riconoscimento politico ottenuto dalla Palestina, pur rilevante sul piano diplomatico, non incide sul nodo centrale: senza effettività e senza originarietà, non si può parlare di soggettività internazionale piena.
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Come ricorda Conforti, non basta che un’entità sia riconosciuta; occorre che essa esista come Stato secondo il diritto internazionale, e ciò avviene solo se è effettiva e originaria. La Palestina, oggi, appare piuttosto come un’entità in via di formazione, che tende verso la statualità, ma che non dispone ancora dei presupposti concreti richiesti. Il punto cruciale, dunque, non è moltiplicare i riconoscimenti, né invocare risoluzioni prive di forza costitutiva, bensì affrontare la questione giuridica di fondo: garantire alla Palestina le condizioni di effettività e di originarietà necessarie per essere, a pieno titolo, soggetto originario del diritto internazionale. Senza questo primo passo, ogni altra discussione resta confinata nel registro della retorica politica e delle dichiarazioni di principio. Solo quando la Palestina potrà esibire un Governo indipendente, un territorio effettivamente amministrato, una popolazione sottoposta a una giurisdizione unitaria e una reale capacità di agire sulla scena internazionale, allora la sua soggettività giuridica sarà un fatto oggettivo, e non una mera aspirazione sostenuta dal gioco dei riconoscimenti.