L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LA CORTE E LA COSTITUZIONE ANFIBIA: SETTANT’ANNI DI GARANZIA IMPOSSIBILE
Settant’anni di attività della Corte costituzionale non consentono soltanto una commemorazione istituzionale, né autorizzano il consueto bilancio apologetico sul ruolo della giustizia costituzionale nella storia repubblicana. Impongono, se si vuole oltrepassare la superficie della dogmatica, una critica radicale della forma costituzionale contemporanea e del dispositivo che essa ha generato per assicurare la propria durata. Il punto non è stabilire se la Corte abbia garantito bene o male la Costituzione, se abbia contenuto il legislatore o se lo abbia supplito, se abbia rispettato il testo oppure lo abbia dilatato oltre la sua configurazione originaria. Il punto è più profondo e riguarda la possibilità stessa della garanzia, poiché un organo può dirsi garante solo quando custodisce un ordine che lo precede, lo eccede e lo misura, mentre la Corte opera dentro una Costituzione che non possiede altro fondamento effettivo se non il potere che la rende vigente e che, a sua volta, si lascia fondare da essa. La Corte costituzionale, dunque, non è mai stata garante della Costituzione in senso filosofico-giuridico forte. Lo è stata nella retorica dello Stato costituzionale di diritto, nella rappresentazione ufficiale dell’ordinamento, nel lessico della pubblicistica e nella liturgia civile della Repubblica. Non lo è stata sul piano teoretico, perché la garanzia presuppone una distanza tra il custode e il custodito, tra l’atto del giudicare e la misura del giudizio, tra l’organo che decide e il fondamento che lo vincola. Quando questa distanza manca, la garanzia si trasforma in funzione interna di autoconservazione del sistema, ossia in una tecnica mediante la quale l’ordinamento continua a produrre la propria validità presentandola come fedeltà a un fondamento già dato. La Costituzione moderna, nella sua forma positiva, è anfibia perché vive simultaneamente nell’elemento della norma e nell’elemento del fatto. Da un lato essa si presenta come fondamento dell’ordinamento, come norma superiore, come criterio di validità degli atti, come limite della volontà politica e come fonte della legittimazione dei poteri costituiti. Dall’altro lato essa non riesce a fondare se stessa, poiché la sua vigenza non deriva da una verità giuridica anteriore alla decisione, né da un ordine ontologico del giusto riconosciuto come superiore alla volontà umana, bensì dalla forza storica e istituzionale che la pone, la conserva, la interpreta e la fa valere. La Costituzione fonda il potere perché lo qualifica come costituzionale, tuttavia il potere fonda la Costituzione perché la rende effettiva, la sottrae alla mera enunciazione e la impone come forma reale della convivenza politica. Questa circolarità è il nucleo rimosso dello Stato costituzionale contemporaneo. Il potere riceve dalla Costituzione la propria forma legittima, mentre la Costituzione riceve dal potere la propria consistenza storica. Il fondamento fonda ciò che lo rende fondamento e ciò che è fondato produce la realtà del fondamento da cui pretende di dipendere. La Costituzione dice al potere da dove provenga la sua validità, eppure quella validità non esiste senza il potere che la riconosce come vincolante, che organizza gli apparati per renderla operativa, che istituisce giudici per applicarla e che accetta di essere giudicato secondo le categorie da essa stabilite. Si crea così un cerchio nel quale la validità rimanda all’effettività e l’effettività si riveste di validità, senza che vi sia un principio ulteriore capace di sottrarre il diritto alla sua fondazione immanente. Da questa struttura discende la natura reale della Corte. Essa non custodisce una Costituzione fondata al di sopra del potere, poiché la Costituzione che essa dovrebbe custodire è già inscritta nel circolo tra norma ed effettività.
LA CORTE E LA COSTITUZIONE ANFIBIA: SETTANT’ANNI DI GARANZIA IMPOSSIBILE
Settant’anni di attività della Corte costituzionale non consentono soltanto una commemorazione istituzionale, né autorizzano il consueto bilancio apologetico sul ruolo della giustizia costituzionale nella storia repubblicana. Impongono, se si vuole oltrepassare la superficie della dogmatica, una critica radicale della forma costituzionale contemporanea e del dispositivo che essa ha generato per assicurare la propria durata. Il punto non è stabilire se la Corte abbia garantito bene o male la Costituzione, se abbia contenuto il legislatore o se lo abbia supplito, se abbia rispettato il testo oppure lo abbia dilatato oltre la sua configurazione originaria. Il punto è più profondo e riguarda la possibilità stessa della garanzia, poiché un organo può dirsi garante solo quando custodisce un ordine che lo precede, lo eccede e lo misura, mentre la Corte opera dentro una Costituzione che non possiede altro fondamento effettivo se non il potere che la rende vigente e che, a sua volta, si lascia fondare da essa. La Corte costituzionale, dunque, non è mai stata garante della Costituzione in senso filosofico-giuridico forte. Lo è stata nella retorica dello Stato costituzionale di diritto, nella rappresentazione ufficiale dell’ordinamento, nel lessico della pubblicistica e nella liturgia civile della Repubblica. Non lo è stata sul piano teoretico, perché la garanzia presuppone una distanza tra il custode e il custodito, tra l’atto del giudicare e la misura del giudizio, tra l’organo che decide e il fondamento che lo vincola. Quando questa distanza manca, la garanzia si trasforma in funzione interna di autoconservazione del sistema, ossia in una tecnica mediante la quale l’ordinamento continua a produrre la propria validità presentandola come fedeltà a un fondamento già dato. La Costituzione moderna, nella sua forma positiva, è anfibia perché vive simultaneamente nell’elemento della norma e nell’elemento del fatto. Da un lato essa si presenta come fondamento dell’ordinamento, come norma superiore, come criterio di validità degli atti, come limite della volontà politica e come fonte della legittimazione dei poteri costituiti. Dall’altro lato essa non riesce a fondare se stessa, poiché la sua vigenza non deriva da una verità giuridica anteriore alla decisione, né da un ordine ontologico del giusto riconosciuto come superiore alla volontà umana, bensì dalla forza storica e istituzionale che la pone, la conserva, la interpreta e la fa valere. La Costituzione fonda il potere perché lo qualifica come costituzionale, tuttavia il potere fonda la Costituzione perché la rende effettiva, la sottrae alla mera enunciazione e la impone come forma reale della convivenza politica. Questa circolarità è il nucleo rimosso dello Stato costituzionale contemporaneo. Il potere riceve dalla Costituzione la propria forma legittima, mentre la Costituzione riceve dal potere la propria consistenza storica. Il fondamento fonda ciò che lo rende fondamento e ciò che è fondato produce la realtà del fondamento da cui pretende di dipendere. La Costituzione dice al potere da dove provenga la sua validità, eppure quella validità non esiste senza il potere che la riconosce come vincolante, che organizza gli apparati per renderla operativa, che istituisce giudici per applicarla e che accetta di essere giudicato secondo le categorie da essa stabilite. Si crea così un cerchio nel quale la validità rimanda all’effettività e l’effettività si riveste di validità, senza che vi sia un principio ulteriore capace di sottrarre il diritto alla sua fondazione immanente. Da questa struttura discende la natura reale della Corte. Essa non custodisce una Costituzione fondata al di sopra del potere, poiché la Costituzione che essa dovrebbe custodire è già inscritta nel circolo tra norma ed effettività.
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La Corte non è il soggetto esterno che salva la Costituzione dalla contingenza del politico, bensì l’organo interno mediante il quale quella contingenza viene tradotta in forma giuridica, ordinata secondo categorie di validità e restituita alla coscienza pubblica come necessità costituzionale. La sua funzione, pertanto, non è garantire un fondamento, bensì amministrare l’assenza di un fondamento ulteriore attraverso la produzione continua di compatibilità, coerenza, ragionevolezza e bilanciamento. Ciò che viene chiamato giudizio di costituzionalità non è, in senso rigoroso, il confronto tra una legge inferiore e una Costituzione superiore già interamente determinata. È piuttosto la verifica della validità di una interpretazione delle disposizioni normative all’interno di un sistema geometrico-legale che finge di possedere la purezza della forma e nasconde, sotto tale forma, il carattere decisionistico della produzione del senso. La disposizione legislativa non entra mai nel giudizio come dato neutro, perché deve essere interpretata, selezionata nella sua portata, ricondotta a una ratio e collocata dentro una trama sistematica. Anche il parametro costituzionale non si offre come misura immobile, poiché deve essere costruito come parametro, trasformato da enunciato in criterio operativo, isolato o combinato con altri principi, talora gerarchizzato, talora bilanciato, talora espanso sino a diventare matrice di soluzioni non ricavabili in modo lineare dal testo. Il sistema appare geometrico-legale perché dispone le fonti secondo una verticalità ordinata. La Costituzione al vertice, la legge in posizione subordinata, il giudice costituzionale nel punto di controllo della validità. Questa immagine suggerisce una razionalità quasi euclidea, nella quale l’atto inferiore deve rientrare nella figura superiore e la decisione giudiziale sembra consistere nella constatazione di una conformità o di una difformità. Tuttavia la geometria della legalità positiva non elimina la decisione, la dissimula. Il significato della norma non è un luogo già tracciato nello spazio dell’ordinamento, bensì l’esito di un atto interpretativo che decide quali elementi siano rilevanti, quali principi debbano prevalere, quali conseguenze siano tollerabili e quale equilibrio possa essere presentato come costituzionalmente necessario. In questa apparente geometria opera uno schmittismo sociale, più sottile dello schmittismo politico classico e per questo più penetrante. Non vi è il sovrano che proclama l’eccezione e sospende l’ordine in nome della decisione originaria, poiché il costituzionalismo contemporaneo non ama mostrarsi come decisione. Vi è invece una società frammentata, attraversata da conflitti morali, antropologici, economici e simbolici, che continuamente spinge tali conflitti dentro la forma del giudizio costituzionale. L’eccezione non viene più dichiarata come sospensione del diritto, bensì normalizzata come problema di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Il conflitto non viene risolto dal sovrano politico in modo manifesto, viene assorbito dal giudice costituzionale e restituito come esito tecnico di una razionalità superiore. La Corte, in questo senso, non supera il decisionismo. Lo giuridicizza. Non lo nega, lo rende presentabile. Non lo elimina, lo converte in motivazione. La decisione non appare più come volontà, poiché si dispone nel linguaggio dei principi, dei parametri, delle compatibilità e della coerenza sistemica. La forza della Corte sta proprio in questa trasfigurazione. Essa decide senza apparire sovrana, produce diritto senza apparire legislatrice, orienta il sistema senza assumere formalmente la responsabilità politica dell’indirizzo, trasforma il significato della Costituzione presentando tale trasformazione come fedeltà alla Costituzione medesima.
LE APORIE DEL POST-COSTITUZIONALISMO:
Sulla rivista di fascia A "Nomos" n.1/2026 trovate un mio contributo nel quale cerco di dimostrare tutte le contraddizioni del costituzionalismo, del neocostituzionalismo e del post-costituzionalismo.
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista.
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Forwarded from Idee&Azione
LE FORME DEL POTERE - edizione 2026
Dopo il successo del primo ciclo seminariale, tornano i dibattiti suddivisi in incontri tematici, nei quali verranno approfondite le forme del potere tramite le parole di grandi pensatori e autori del pensiero mondiale, da Oriente a Occidente. Gli incontri uniranno la lettura commentata di brani scelti e la riflessione e discussione condivisa con tutti i partecipanti, in modo da sviluppare il pensiero critico e trarre, assieme, delle soluzioni.
Il seminario è aperto a tutti e si svolgere comodamente online.
Per info & iscrizioni
Francesca Ferrazza
+39 379 107 5715
universita@unidolomiti.it
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CASO MINETTI: IL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E POLITICO CON TRABUCCO E BECCHI
Il caso Minetti si complica. Proviamo a dare qualche risposta alle tante domande intorno ad una vicenda intricata, che coinvolge il Quirinale