IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

ACCA LARENTIA: UN'ALTRA SBERLA BEN ASSESTATA ALLA SINISTRA

Il non luogo a procedere disposto dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma in data 20 febbraio 2026 per 29 imputati, quasi tutti legati a CasaPound, in relazione al saluto romano compiuto il 7 gennaio 2024 durante la commemorazione di Acca Larentia, va letto con categorie giuridiche puntuali e corrette. Primariamente, bisogna ricordare che l'udienza preliminare è il luogo nel quale si verifica se gli atti consentano di prevedere ragionevolmente una condanna. Se tale previsione non è sostenibile il processo deve fermarsi per regola, non per indulgenza. La formula richiamata dal giudice, “non vi è una ragionevole previsione di condanna”, non costituisce uno slogan, è il cuore del filtro introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione del'art. 1, comma 9, della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134) che ha reso più selettiva la decisione ex art. 425, comma 3, c.p.p., imponendo il non luogo quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare quella previsione e questa regola risponde a un’idea semplice di Stato di diritto, cioè che il dibattimento non debba diventare il prolungamento mediatico di una contesa politica quando manca, già in radice, il materiale idoneo a sorreggere l’accusa. Chi pretende che il solo gesto del saluto romano determini automaticamente responsabilità penale ignora, o finge di ignorare, che la stessa tenuta costituzionale della legislazione di attuazione della XII disposizione transitoria e finale dipende da un requisito ulteriore, che è l’offensività in concreto, perché la Repubblica vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, però non consente di trasformare quel divieto in un reato d’opinione indistinto. La Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 1 del 1957 che i vari Bonelli, Fratoianni e compagni dovrebbero rileggersi con attenzione, ha spiegato come l’apologia del fascismo, di cui all'art. 4 della legge ordinaria dello Stato 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. "legge Scelba), non coincida con una difesa elogiativa, assumendo rilevanza solo quando si traduce in esaltazione idonea a condurre alla riorganizzazione vietata, cioè quando si collega funzionalmente al pericolo che la XII disposizione intende prevenire. La stessa logica è stata ribadita per l’art. 5 della legge Scelba inerente alle manifestazioni fasciste (e quelle comuniste?), che la Corte ha ritenuto compatibile con la Costituzione proprio perché la punibilità richiede la valutazione delle circostanze e la capacità concreta di alimentare la riorganizzazione (cfr. sentenza n. 74/1958 e dalla successiva n. 15/1973). Il diritto vivente più recente, spesso evocato in modo parziale, conferma questo impianto e rende ancora più comprensibile la scelta del Gup. Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 16153/2024, hanno fissato un principio di diritto inequivoco, secondo cui la risposta alla “chiamata del presente” e il cosiddetto “saluto romano” integrano l’art. 5 Scelba soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, siano idonei ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione vietata dalla XII disposizione e hanno aggiunto che la stessa condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla legge formale n. 205/1993, unicamente quando, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, essa sia espressiva di manifestazione propria o usuale dei gruppi richiamati dall’area oggi rifluita (d.lgs. n. 21/2018) nell’art. 604-bis, comma 2, c.p.
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Dentro questi confini, la “ragione” del Gup può essere detta in modo lineare e, proprio per questo, è difficilmente confutabile sul piano del metodo: se nel fascicolo non emergevano elementi capaci di dimostrare quel salto qualitativo richiesto dalle Sezioni Unite, cioè non il gesto in sé, bensì l’idoneità concreta a produrre il pericolo di riorganizzazione, oppure non emergeva un contesto complessivo tale da collocare la condotta nell’area tipica della normativa antidiscriminatoria del 1993, allora la condanna non era ragionevolmente prevedibile e il processo non doveva proseguire. Questa è la sostanza garantista della decisione, perché sottrae il penale alla funzione di certificazione morale richiesta a gran voce da chi scambia la giurisdizione per un megafono. Qui si innesta la critica, severa e inevitabile, a una certa sinistra che da anni pretende di essere custode dei diritti e del garantismo e poi, quando incontra un fatto simbolicamente utile, invoca scorciatoie punitive, pretende automatismi, alimenta l’idea che il processo debba “dare un segnale” anche quando le condizioni di tipicità e di prova non lo consentono. Sul piano teoretico, la vicenda mostra un nodo classico della modernità politica, cioè la tentazione di sostituire la mediazione del diritto con la logica amico-nemico di schmittiana memoria, nella quale il processo serve a segnare appartenenze e a produrre scomuniche civili che, alla fine, per i vari Bonelli, Fratoianni, Schlein e compagni si rivelano veri e propri fallimenti politici.
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Mi segnalano il convegno del prossimo mercoledì 25 febbraio 2026 ripreso anche dal Corriere della Sera.
AL VIA LE SELEZIONI PER I COLLABORATORI DI CATTEDRA:

In questi ultimi mesi mi sono pervenute diverse richieste di persone che desiderano collaborare con le mie cattedre di Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato. Nel ringraziare tutti per l'attenzione e le parole di stima ed apprezzamento, ho pensato di fare un colloquio individuale (anche in modalità on line) con quanti vogliono darmi una mano. I colloqui inizieranno dopo la metà del mese di marzo 2026 in data da stabilire. Sono fondamentali quattro requisiti: 1) la laurea magistrale in discipline giuridiche oppure, in alternativa, in discipline filosofiche ma con attenzione alla sfera giuridica o della scienza politica; 2) tanta voglia di studiare, fare ricerca ed acquisire un metodo scientifico; 3) disponibilità a spostamenti; 4) condivisione dell'impostazione giusnaturalistico-classica.

Per presentare la propria candidatura, vi chiedo gentilmente di inviare il curriculum vitae et studiorum all'indirizzo mail universita@unidolomiti.it oppure telefonare al +39 379 1075715.

Dopo il 10 marzo 2026 a quanti avranno scritto, sarà indicata una data di colloquio in presenza o on line.

Grazie a tutti.

Daniele

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA: Fonte: Il Fatto Quotidiano a pagina 04.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

DAZI, EMERGENZA E POTERE DELLA BORSA: LA CORTE SUPREMA CHIUDE LA VIA “STRAORDINARIA” E RIAPRE IL CIRCUITO DELLA LEGGE

La sentenza "Learning Resources, Inc. v. Trump", decisa dalla Corte Suprema il 20 febbraio 2026 con maggioranza 6–3, riguarda un punto classico del costituzionalismo americano applicato al commercio estero, cioè il confine tra il potere del Congresso di imporre dazi e regolare il commercio internazionale e la pretesa dell’Esecutivo di introdurre tariffe generalizzate invocando una legge emergenziale. Il caso è arrivato alla Corte attraverso un contenzioso promosso da importatori e imprese che hanno contestato le tariffe “reciproche” introdotte dall’amministrazione Trump nel 2025, sostenendo che non vi fosse un fondamento legislativo sufficientemente chiaro per trasformare un potere di gestione dell’emergenza economica in un vero potere tariffario. Nel fascicolo confluiscono due percorsi, uno proveniente dal circuito della giustizia federale ordinaria e uno dal circuito specializzato in materia doganale e commerciale e la Corte Suprema ha deciso di intervenire in modo risolutivo, proprio perché la questione tocca l’assetto dei poteri e produce effetti economici di sistema. Nel merito, la Corte afferma che la base normativa invocata dal Governo, l’International Emergency Economic Powers Act del 1977, consente al Presidente degli Stati Uniti d'America di adottare misure incisive sulle transazioni economiche internazionali in presenza di un’emergenza nazionale, ma non gli attribuisce il potere di imporre dazi in senso proprio. Il punto decisivo, nella motivazione, è che il potere di “regolare” l’importazione non equivale al potere di “tassare” l’importazione e non può essere letto come delega implicita di un potere che, nella logica dell’Articolo I, appartiene al Congresso e che, quando viene delegato, lo è in forme espresse e con vincoli accurati. La Corte, in sostanza, non nega la centralità della politica commerciale nell’azione di governo: essa pretende una autorizzazione congressuale chiara quando l’Esecutivo rivendica una potestà così ampia e fiscalmente connotata. Sul piano dei criteri argomentativi, la decisione viene letta come una applicazione del requisito di chiarezza nelle “grandi decisioni” di impatto economico e politico, mentre alcune opinioni concorrenti precisano che il risultato può essere raggiunto anche con gli ordinari strumenti di interpretazione statutaria. In questa cornice, la Corte non afferma che il Presidente sia privo di strumenti per incidere sui dazi, ma afferma che questa legge del 1977 non è la sede normativa idonea per istituire tariffe generalizzate su scala globale. Quanto alle conseguenze e alla traiettoria futura dell’amministrazione Trump, le reazioni ufficiali indicano una strategia di “migrazione” verso basi giuridiche diverse. In particolare, l’amministrazione americana ha annunciato l’uso della Section 122 del Trade Act del 1974, che consente un sovrapprezzo tariffario temporaneo fino al 15% per un periodo massimo di 150 giorni, in presenza di problemi rilevanti di pagamenti internazionali e ha anche segnalato la volontà di aprire o intensificare percorsi istruttori sotto altre leggi commerciali che presuppongono indagini e procedure dedicate, come la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 in materia di sicurezza nazionale e la Section 301 del Trade Act del 1974 per pratiche commerciali ritenute scorrette. Qui l’intenzione non è eludere la sentenza, semmai ricondurre la politica tariffaria entro canali legislativi alternativi, cioè entro deleghe più tipizzate e, almeno sul piano formale, più coerenti con l’idea di autorizzazione congressuale specifica.
Sul fronte delle intese già siglate, l’elemento più sensibile è l’accordo politico-commerciale raggiunto con l’Unione Europea nell’estate 2025, presentato come cornice di stabilizzazione delle relazioni tariffarie, con un assetto che, secondo le ricostruzioni pubbliche, include un tetto del 15% su una parte ampia delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti d'America e regole differenziate per alcuni settori, mentre talune tariffe settoriali, come quelle su acciaio e alluminio, restano su binari distinti. Dopo la pronuncia della Corte Suprema, le istituzioni europee hanno chiesto agli Stati Uniti “chiarezza” e hanno insistito sul principio che gli impegni assunti restano vincolanti sul piano politico e negoziale. La questione, quindi, non è soltanto se la sentenza faccia cadere il vecchio impianto tariffario emergenziale, ma se e come le nuove misure statunitensi, adottate su basi diverse, possano incidere sull’equilibrio dell’intesa del 2025 senza riaprire una spirale di contromisure e rinegoziazioni.
Forwarded from Unidolomiti
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

LA GIUSTIZIA COME MISURA DELL'ORDINE COMUNE: L'ATTUALITÀ DI ARISTOTELE

Nel pensiero politico di Aristotele la giustizia non è un criterio esterno che si appoggia sopra una convivenza già data, né una tecnica che distribuisce vantaggi fra soggetti pensati come originariamente separati, poiché essa appartiene alla costituzione stessa dell’umano in quanto essere che si compie soltanto entro un ordine condiviso e la città non è un riparo contro l’urto degli interessi, ma la forma nella quale il vivere insieme diventa intelligibile come vita buona, vale a dire come unità di senso e non come somma di scelte. Per questo la giustizia si presenta come una teoria della misura, misura fra persone, misura fra beni, misura fra azioni, misura fra il generale della norma e il singolare del caso e tale misura non nasce dal calcolo dell’utile, né dall’eguaglianza aritmetica, quanto dal riferimento a un fine, poiché ogni misura è misura di qualcosa in vista di qualcosa, e il fine politico è quel bene comune che fa della pluralità una figura e non una dispersione. La distinzione aristotelica fra giustizia generale e giustizia particolare è, allora, la distinzione fra due registri dello stesso principio ordinatore. La giustizia generale coincide con la virtù intera considerata nel rapporto con l’altro, perché essere giusti significa conformare la condotta a una ragione pubblica e la legge, quando merita questo nome, non è soltanto comando né semplice convenzione, ma una ragione resa stabile che mira a formare abiti, cioè a rendere i cittadini capaci di giudicare e di agire in modo proporzionato. La giustizia particolare, invece, opera dove i rapporti concreti richiedono proporzione e riequilibrio e si articola come distribuzione e correzione, poiché la prima assegna onori, cariche, beni e riconoscimenti secondo ciò che conta rispetto al bene in gioco, mentre la seconda ristabilisce l’eguaglianza quando un torto ha prodotto uno squilibrio fra le parti, e su entrambe si innalza l’equità, che non sospende la legge ma ne custodisce la verità pratica, perché riconosce che la generalità della formula può fallire il caso, e che il giusto non coincide con la lettera bensì con l’intenzione razionale che la lettera tenta di fissare. Da questa struttura emerge con chiarezza perché Aristotele risponde, con maggiore radicalità di quanto spesso si ammetta, alle obiezioni contemporanee, soprattutto a quelle che, in autori come Rawls (1921-2002), hanno cercato di fondare la giustizia su una neutralità rispetto alle concezioni del bene, affidandola a una procedura di imparzialità che astragga dalle posizioni reali e dalle differenze concrete, così che la convivenza venga pensata come cooperazione regolata da principi scelti senza presupporre una dottrina sostantiva. La risposta aristotelica non consiste nel rifiutare l’imparzialità, bensì nel mostrare che la neutralità procedurale, quando pretende di non assumere alcuna idea del bene umano, assume senza confessarlo un’idea decisiva, poiché presuppone un soggetto primariamente definito come centro di scelta, astrattamente separabile dai legami che lo costituiscono e questa non è una sospensione metafisica ma una metafisica implicita, nella quale la relazione viene dopo l’io e non l’io dopo la relazione. In tal modo ciò che si presenta come puro metodo decide già la figura dell’uomo politicamente rilevante e, dunque, decide già che cosa meriti tutela, che cosa debba essere assicurato, quale tipo di convivenza si ritenga accettabile. Aristotele costringe a rendere esplicito questo punto che le costruzioni procedurali tendono a velare, poiché nessuna città può evitare di rispondere, almeno implicitamente, alla domanda su quale umanità intenda promuovere e quando questa risposta è lasciata nell’ombra essa non scompare, riappare come forza non discussa, come potere sociale, come ricchezza che comanda senza apparire, come abitudine che guida senza essere pensata. Le obiezioni moderne alla teleologia aristotelica, se prese sul serio, rivelano, dunque, il loro rovescio.
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Si dice che riferire la giustizia a un fine conduca all’imposizione. A riguardo Aristotele replica, con la logica stessa della sua etica politica, che nessuna forma di convivenza si sostiene senza un’educazione alla misura, perché istituzioni anche ben disegnate possono essere svuotate dall’avidità, dalla faziosità, dall’indifferenza, e tali disposizioni non sono semplici preferenze private, sono forze politiche che decidono la sorte dell’ordine comune, sicché una città che si proclami neutrale rispetto alla formazione del carattere non elimina la dimensione formativa, la consegna soltanto a ciò che forma in modo cieco, al costume, al mercato, alla propaganda, all’emulazione sociale. Si dice poi che la giustizia aristotelica, quando distribuisce secondo merito, introduca gerarchia e, dunque, offenda l’eguaglianza. Il fondatore del "Liceo" risponde distinguendo con precisione ciò che è pertinente da ciò che è impertinente, perché la proporzione non giustifica qualsiasi privilegio, obbliga invece a dichiarare quale sia il bene che la città persegue e quali siano i titoli che, rispetto a quel bene, hanno peso e proprio questa esigenza di pertinenza consente di denunciare come corrotte le distribuzioni fondate sul denaro, sul sangue, sulla potenza, e di comprendere che l’eguaglianza non è livellamento, poiché è sempre eguaglianza rispetto a un fine condiviso. Si dice, infine, con l’accento tipico della teoria giuridica contemporanea, che la giustizia non debba contaminare la validità della norma e che l’ordine delle regole possa essere descritto senza riferimenti morali. Qui Aristotele mostra che la norma, per essere legge in senso pieno, deve essere ragione pubblica e non mera regolarità sociale, e che l’applicazione non è mai una deduzione meccanica, perché il caso singolare esige un giudizio che sappia vedere ciò che la formula non vede, e l’equità, come perfezionamento della regola in nome del suo fine, rivela che la giustizia non è un’aggiunta sentimentale al diritto, ma la sua verità pratica, che vive soltanto dove vive una capacità di giudizio formata. In questa luce la distanza da Rawls non è un semplice dissenso fra sostanza e procedura, quanto un dissenso sull’origine stessa del politico. Là dove la costruzione moderna tende a partire da condizioni di scelta che sospendono i fini per ottenere principi condivisibili, Aristotele parte dal fatto che la scelta ha bisogno di forma e che la forma è già un ordine di fini, e che dunque la giustizia non può essere ridotta a una grammatica dell’imparzialità, perché deve rispondere alla domanda su che cosa renda una convivenza degna, stabile, non corruttibile, capace di far crescere gli uomini invece di lasciarli semplicemente coesistere. Per questo la giustizia aristotelica appare più chiara quanto più è teoretica, poiché riporta ogni questione di attribuzione, di sanzione, di riconoscimento, di riparazione, al principio della misura secondo il fine comune, e mostra che il conflitto contemporaneo non si scioglie negando la sostanza, ma rendendola razionale, pubblica, discutibile e, quindi, realmente comune, così che l’ordine non dipenda dal caso, né dalla forza, né dall’accumulo, ma dalla capacità condivisa di vedere, nel generale e nel particolare, che cosa sia proporzionato all’umano in comune.
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