IL GIUSNATURALISTA
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA: Fonte Rivista "Agenda Geopolitica".
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

AUTONOMIA “NON-LEP” A SALDO ZERO: LA PRE-INTESA GOVERNO DELLA REPUBBLICA-REGIONE DEL VENETO (FEBBRAIO 2026) COME OPERAZIONE COSMETICA

La pre-intesa tra la Regione del Veneto ed il Governo della Repubblica su alcune materie "non Lep", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2026, è, già per struttura, un’illusione semantica: promette “materie”, ma consegna (quando va bene) micro-funzioni puntuali, circondate da condizioni, controlli e clausole di salvaguardia. Lo dice la stessa architettura del testo, che circoscrive l’oggetto a tre ambiti: 1) "protezione civile", 2) "professioni", 3) “previdenza complementare e integrativa”, pur ricordando che nel 2024 il Veneto aveva chiesto ben nove materie non-LEP (giustizia di pace, commercio estero, finanza pubblica e tributi, rapporti UE, credito ecc.). E lo impone, a monte, il “nuovo” diritto vivente post-2001: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha chiarito che l’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente non può trasformarsi in un trasferimento “pieno” di materie, dovendo riguardare specifiche funzioni. In altre parole: l’autonomia non-LEP, nel 2026, nasce già “contenuta” e la pre-intesa è spesso la traduzione giuridica di un messaggio politico (“abbiamo firmato”) più che di un effettivo spostamento di potere. Primo esempio: protezione civile, cioè la materia che, paradossalmente, le Regioni già esercitano in modo robusto dopo la riscrittura del Titolo V nel 2001. Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) qualifica la disciplina codicistica come principi fondamentali della materia concorrente e riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze “di rilievo regionale” (art. 7, lett. b), con provvedimenti regionali e oneri regionali. La pre-intesa 2026, però, spaccia per “nuova autonomia” ciò che spesso è già fisiologico e aggiunge un potere simbolicamente forte ma giuridicamente subordinato: le ordinanze regionali “in deroga” alla disciplina statale, che richiedono (a) previa autorizzazione del Governo oppure (b) in “estrema urgenza” l’efficacia è appesa alla approvazione del Consiglio dei Ministri entro 8 giorni, altrimenti cessano. Dov’è l’autonomia, se la deroga, cioè l’unica vera leva straordinaria, resta condizionata dal centro? La stessa pre-intesa precisa che, se la deroga incide su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali, resta ferma la necessità della previa determinazione dei LEP. Ecco l’effetto concreto: immaginiamo un’alluvione (che speriamo ovviamente non si verifichi) nel Polesine con necessità di procedure rapide su appalti, personale, logistica. La Regione potrà anche “ordinare”, ma la deroga, cioè l’unico strumento realmente differenziante, o la chiede prima al Governo o la esercita col fiato sospeso, aspettando la convalida del Consiglio dei Ministri. L’autonomia diventa, allora, autorizzazione: un potere “regionale” che vive di un timbro statale. Secondo esempio: le professioni, ovvero il terreno su cui il bluff è quasi “strutturale”, perché dopo il 2001 la Corte ha costruito una linea rigidissima: nella materia concorrente “professioni”, in ragione del criterio di uniformità le Regioni non possono istituire nuove figure professionali con profili, titoli abilitanti e (soprattutto) registri/albi a funzione costitutiva. L’individuazione delle figure e dei relativi tratti genetici è riservata allo Stato, per esigenze unitarie e di coerenza anche con il mercato interno e la concorrenza. È un principio ripetuto in modo martellante (tra le altre) da sentenze n. 93/2008, n. 98/2013 e n. 127/2023, che colpiscono proprio l’“indice sintomatico” dell’autonomia apparente, ossia l’istituzione di elenchi/registri regionali che finiscono per creare la professione. Anche il d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali, è chiarissimo: la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
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