L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
https://quotidianoweb.it/cultura-e-societa/metafisica-della-guerra-nel-pensiero-orwelliano/
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Quotidianoweb.it
Metafisica della guerra nel pensiero orwelliano
La guerra in Orwell come forma del potere: linguaggio, verità e necessità nella modernità politica come necessità amministrativa
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
https://www.gazzettadellemilia.it/politica/item/52685-kiev-come-alibi-la-logica-di-cartone-di-giorgia-meloni-che-assolve-l%E2%80%99occidente-e-condanna-il-mondo
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Kiev come alibi: la logica di cartone di Giorgia Meloni che assolve l’occidente e condanna il mondo
Di Daniele Trabucco Belluno, 3 marzo 2026 - Nel pieno della nuova crisi mediorientale, innescata dall’offensiva congiunta statunitense e israeliana contro la Repubblica islamica dell'Iran, il Pres...
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
AUTONOMIA “NON-LEP” A SALDO ZERO: LA PRE-INTESA GOVERNO DELLA REPUBBLICA-REGIONE DEL VENETO (FEBBRAIO 2026) COME OPERAZIONE COSMETICA
La pre-intesa tra la Regione del Veneto ed il Governo della Repubblica su alcune materie "non Lep", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2026, è, già per struttura, un’illusione semantica: promette “materie”, ma consegna (quando va bene) micro-funzioni puntuali, circondate da condizioni, controlli e clausole di salvaguardia. Lo dice la stessa architettura del testo, che circoscrive l’oggetto a tre ambiti: 1) "protezione civile", 2) "professioni", 3) “previdenza complementare e integrativa”, pur ricordando che nel 2024 il Veneto aveva chiesto ben nove materie non-LEP (giustizia di pace, commercio estero, finanza pubblica e tributi, rapporti UE, credito ecc.). E lo impone, a monte, il “nuovo” diritto vivente post-2001: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha chiarito che l’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente non può trasformarsi in un trasferimento “pieno” di materie, dovendo riguardare specifiche funzioni. In altre parole: l’autonomia non-LEP, nel 2026, nasce già “contenuta” e la pre-intesa è spesso la traduzione giuridica di un messaggio politico (“abbiamo firmato”) più che di un effettivo spostamento di potere. Primo esempio: protezione civile, cioè la materia che, paradossalmente, le Regioni già esercitano in modo robusto dopo la riscrittura del Titolo V nel 2001. Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) qualifica la disciplina codicistica come principi fondamentali della materia concorrente e riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze “di rilievo regionale” (art. 7, lett. b), con provvedimenti regionali e oneri regionali. La pre-intesa 2026, però, spaccia per “nuova autonomia” ciò che spesso è già fisiologico e aggiunge un potere simbolicamente forte ma giuridicamente subordinato: le ordinanze regionali “in deroga” alla disciplina statale, che richiedono (a) previa autorizzazione del Governo oppure (b) in “estrema urgenza” l’efficacia è appesa alla approvazione del Consiglio dei Ministri entro 8 giorni, altrimenti cessano. Dov’è l’autonomia, se la deroga, cioè l’unica vera leva straordinaria, resta condizionata dal centro? La stessa pre-intesa precisa che, se la deroga incide su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali, resta ferma la necessità della previa determinazione dei LEP. Ecco l’effetto concreto: immaginiamo un’alluvione (che speriamo ovviamente non si verifichi) nel Polesine con necessità di procedure rapide su appalti, personale, logistica. La Regione potrà anche “ordinare”, ma la deroga, cioè l’unico strumento realmente differenziante, o la chiede prima al Governo o la esercita col fiato sospeso, aspettando la convalida del Consiglio dei Ministri. L’autonomia diventa, allora, autorizzazione: un potere “regionale” che vive di un timbro statale. Secondo esempio: le professioni, ovvero il terreno su cui il bluff è quasi “strutturale”, perché dopo il 2001 la Corte ha costruito una linea rigidissima: nella materia concorrente “professioni”, in ragione del criterio di uniformità le Regioni non possono istituire nuove figure professionali con profili, titoli abilitanti e (soprattutto) registri/albi a funzione costitutiva. L’individuazione delle figure e dei relativi tratti genetici è riservata allo Stato, per esigenze unitarie e di coerenza anche con il mercato interno e la concorrenza. È un principio ripetuto in modo martellante (tra le altre) da sentenze n. 93/2008, n. 98/2013 e n. 127/2023, che colpiscono proprio l’“indice sintomatico” dell’autonomia apparente, ossia l’istituzione di elenchi/registri regionali che finiscono per creare la professione. Anche il d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali, è chiarissimo: la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
AUTONOMIA “NON-LEP” A SALDO ZERO: LA PRE-INTESA GOVERNO DELLA REPUBBLICA-REGIONE DEL VENETO (FEBBRAIO 2026) COME OPERAZIONE COSMETICA
La pre-intesa tra la Regione del Veneto ed il Governo della Repubblica su alcune materie "non Lep", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2026, è, già per struttura, un’illusione semantica: promette “materie”, ma consegna (quando va bene) micro-funzioni puntuali, circondate da condizioni, controlli e clausole di salvaguardia. Lo dice la stessa architettura del testo, che circoscrive l’oggetto a tre ambiti: 1) "protezione civile", 2) "professioni", 3) “previdenza complementare e integrativa”, pur ricordando che nel 2024 il Veneto aveva chiesto ben nove materie non-LEP (giustizia di pace, commercio estero, finanza pubblica e tributi, rapporti UE, credito ecc.). E lo impone, a monte, il “nuovo” diritto vivente post-2001: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha chiarito che l’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente non può trasformarsi in un trasferimento “pieno” di materie, dovendo riguardare specifiche funzioni. In altre parole: l’autonomia non-LEP, nel 2026, nasce già “contenuta” e la pre-intesa è spesso la traduzione giuridica di un messaggio politico (“abbiamo firmato”) più che di un effettivo spostamento di potere. Primo esempio: protezione civile, cioè la materia che, paradossalmente, le Regioni già esercitano in modo robusto dopo la riscrittura del Titolo V nel 2001. Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) qualifica la disciplina codicistica come principi fondamentali della materia concorrente e riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze “di rilievo regionale” (art. 7, lett. b), con provvedimenti regionali e oneri regionali. La pre-intesa 2026, però, spaccia per “nuova autonomia” ciò che spesso è già fisiologico e aggiunge un potere simbolicamente forte ma giuridicamente subordinato: le ordinanze regionali “in deroga” alla disciplina statale, che richiedono (a) previa autorizzazione del Governo oppure (b) in “estrema urgenza” l’efficacia è appesa alla approvazione del Consiglio dei Ministri entro 8 giorni, altrimenti cessano. Dov’è l’autonomia, se la deroga, cioè l’unica vera leva straordinaria, resta condizionata dal centro? La stessa pre-intesa precisa che, se la deroga incide su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali, resta ferma la necessità della previa determinazione dei LEP. Ecco l’effetto concreto: immaginiamo un’alluvione (che speriamo ovviamente non si verifichi) nel Polesine con necessità di procedure rapide su appalti, personale, logistica. La Regione potrà anche “ordinare”, ma la deroga, cioè l’unico strumento realmente differenziante, o la chiede prima al Governo o la esercita col fiato sospeso, aspettando la convalida del Consiglio dei Ministri. L’autonomia diventa, allora, autorizzazione: un potere “regionale” che vive di un timbro statale. Secondo esempio: le professioni, ovvero il terreno su cui il bluff è quasi “strutturale”, perché dopo il 2001 la Corte ha costruito una linea rigidissima: nella materia concorrente “professioni”, in ragione del criterio di uniformità le Regioni non possono istituire nuove figure professionali con profili, titoli abilitanti e (soprattutto) registri/albi a funzione costitutiva. L’individuazione delle figure e dei relativi tratti genetici è riservata allo Stato, per esigenze unitarie e di coerenza anche con il mercato interno e la concorrenza. È un principio ripetuto in modo martellante (tra le altre) da sentenze n. 93/2008, n. 98/2013 e n. 127/2023, che colpiscono proprio l’“indice sintomatico” dell’autonomia apparente, ossia l’istituzione di elenchi/registri regionali che finiscono per creare la professione. Anche il d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali, è chiarissimo: la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
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Ora, la pre-intesa 2026 “suona” come trasferimento incisivo (si parla di disciplina regionale delle professioni di rilievo regionale, registri, percorsi, ecc.), ma l’ordinamento vivente dice che quel campo è minato. Infatti, aolena la Regione prova a trasformare una “attività” in “professione” (con requisiti, titoli, registri “abilitanti”), entra in rotta di collisione con l’art. 117, comma 3, come interpretato secondo i criteri della Corte che fungono da "ipoteca" sulle materie conferibili alle Regioni. Pertanto, l'unica autonomia realistamente residua è quella che il Veneto aveva già (e che già esercita): formazione, promozione, standard di qualità non discriminatori, supporto alle professioni non organizzate, regolazione di aspetti amministrativi collegati alla realtà territoriale senza creare barriere o “patenti venete”. Terzo esempio: la previdenza complementare e integrativa. Anche qui l’autonomia promessa è largamente compatibile con poteri già disponibili e comunque schiacciata su una normativa nazionale fittissima (d.lgs. n. 252/2005) e su una vigilanza unitaria (COVIP, regole sugli investimenti, trasparenza, fiscalità), che una pre-intesa regionale non può scalfire. La Regione può certamente promuovere l’adesione, fare campagne, costruire strumenti organizzativi per categorie del territorio, razionalizzare rapporti con enti e parti sociali, ma non può trasformare davvero l’equilibrio previdenziale senza leve che restano statali (incentivi fiscali, struttura delle prestazioni, cornice dei fondi, regole prudenziali). Il paradosso “a saldo zero” è che la pre-intesa rivendica autonomia mentre, per definizione, si muove dentro una gabbia nazionale: si ottiene, al più, una regia regionale su un film scritto altrove. E se l’autonomia non porta risorse aggiuntive e capacità normativa piena, l’effetto pratico è spesso un re-branding: più adempimenti e più retorica, non più diritti o migliori prestazioni. La conclusione è semplice: la pre-intesa Veneto 2026 sulle materie non-LEP è un bluff, perché la sostanza del potere resta in larghissima parte dove era già dopo la riforma del 2001 e dopo la giurisprudenza costituzionale che ha “riscritto” le materie in senso accentrante. E, quando sembra aprirsi uno spiraglio vero (la deroga in protezione civile), esso è commissariato: autorizzazione preventiva o convalida del Consiglio dei Ministri, più la clausola-LEP che può rientrare dalla finestra anche nella stanza “non-LEP”.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LA GUERRA PER "INTERPOSTA BASE":
In data 05 marzo 2026 il Parlamento italiano è stato investito delle comunicazioni del Governo della Repubblica sulla crisi apertasi dopo l’attacco di Stati Uniti d'America e di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran e sulle conseguenze regionali, incluse richieste di assistenza provenienti dall’area del Golfo Persico. Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica impegnano l'Esecutivo lungo tre assi: 1) partecipazione allo “sforzo comune” in ambito UE per sostenere, su richiesta, Stati membri colpiti da attacchi missilistici o via droni; 2) dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza nel perimetro di quanto autorizzato a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo; 3) conferma del rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari in Italia concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, includendo profili di supporto tecnico logistico e addestrativo. Sullo sfondo peró, pesa un passaggio che inchioda l’atto alle sue responsabilità implicite: nelle comunicazioni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riconosciuto che gli Stati Uniti d'America ed Israele “hanno agito fuori dal diritto internazionale”. È un'affermazione grave che consente di analizzare in modo ancora più critico il testo delle risoluzioni e la loro coerenza tanto rispetto al diritto interno, quanto rispetto al diritto internazionale pubblico. Ora queste, com'è noto, sono un atto di indirizzo politico, o meglio uno strumento tipico con cui l’Assemblea può concludere un dibattito sulle comunicazioni del Governo e orientarne l’azione. Proprio in quanto atto di indirizzo, esse non producono di per sé una base legale nuova, non “autorizzano” nel senso proprio del termine, non integrano la riserva di legge quando questa è richiesta e, soprattutto, non possono surrogare gli snodi costituzionali che la materia bellica e para-bellica chiama in causa. In altre parole, siamo di fronte ad atti politicamente pesanti, ma giuridicamente leggeri. La combinazione è pericolosa perché consente di assumere come “coperta” una decisione che resta, sul piano interno, priva di quel grado di tipizzazione e controllabilità che la Costituzione vigente pretende quando il territorio, le basi, la logistica e la cooperazione operativa possono trasformarsi in concorso sostanziale all’uso della forza. Il primo urto è con l’art. 11 del Testo fondamentale. Il ripudio della guerra come strumento di offesa non è un’etichetta che si preserva dichiarando “l’Italia non è in guerra”, né si neutralizza qualificando tutto come difesa aerea, sorveglianza, supporto. In contesti di escalation, la distinzione tra protezione e partecipazione non è semantica, è fattuale e la fattualità dipende da catene di comando, regole d’ingaggio, interconnessioni informative, disponibilità di infrastrutture e tempi di autorizzazione. Una risoluzione che si limita a richiamare “il rispetto del quadro giuridico degli accordi vigenti” non impone, non delimita, non condiziona in modo verificabile e lascia all’Esecutivo l’onere e insieme il potere di collocare ogni scelta nella categoria che conviene. Il risultato è una normalizzazione della zona grigia, dove il ripudio rischia di restare principio declamato mentre l’apparato statale viene predisposto come piattaforma di proiezione altrui. Il secondo profilo riguarda la ratio sottesa all'art. 78 Cost. La deliberazione dello stato di guerra appartiene alle Camere e non è un reperto storico. È vero che i conflitti contemporanei sfuggono spesso alla forma della “guerra dichiarata”, però una democrazia costituzionale non può accettare che la metamorfosi della guerra in “operazioni”, “supporti” e “rischieramenti” diventi la scorciatoia per sostituire decisioni tipiche con atti di indirizzo volutamente indeterminati.
LA GUERRA PER "INTERPOSTA BASE":
In data 05 marzo 2026 il Parlamento italiano è stato investito delle comunicazioni del Governo della Repubblica sulla crisi apertasi dopo l’attacco di Stati Uniti d'America e di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran e sulle conseguenze regionali, incluse richieste di assistenza provenienti dall’area del Golfo Persico. Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica impegnano l'Esecutivo lungo tre assi: 1) partecipazione allo “sforzo comune” in ambito UE per sostenere, su richiesta, Stati membri colpiti da attacchi missilistici o via droni; 2) dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza nel perimetro di quanto autorizzato a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo; 3) conferma del rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari in Italia concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, includendo profili di supporto tecnico logistico e addestrativo. Sullo sfondo peró, pesa un passaggio che inchioda l’atto alle sue responsabilità implicite: nelle comunicazioni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riconosciuto che gli Stati Uniti d'America ed Israele “hanno agito fuori dal diritto internazionale”. È un'affermazione grave che consente di analizzare in modo ancora più critico il testo delle risoluzioni e la loro coerenza tanto rispetto al diritto interno, quanto rispetto al diritto internazionale pubblico. Ora queste, com'è noto, sono un atto di indirizzo politico, o meglio uno strumento tipico con cui l’Assemblea può concludere un dibattito sulle comunicazioni del Governo e orientarne l’azione. Proprio in quanto atto di indirizzo, esse non producono di per sé una base legale nuova, non “autorizzano” nel senso proprio del termine, non integrano la riserva di legge quando questa è richiesta e, soprattutto, non possono surrogare gli snodi costituzionali che la materia bellica e para-bellica chiama in causa. In altre parole, siamo di fronte ad atti politicamente pesanti, ma giuridicamente leggeri. La combinazione è pericolosa perché consente di assumere come “coperta” una decisione che resta, sul piano interno, priva di quel grado di tipizzazione e controllabilità che la Costituzione vigente pretende quando il territorio, le basi, la logistica e la cooperazione operativa possono trasformarsi in concorso sostanziale all’uso della forza. Il primo urto è con l’art. 11 del Testo fondamentale. Il ripudio della guerra come strumento di offesa non è un’etichetta che si preserva dichiarando “l’Italia non è in guerra”, né si neutralizza qualificando tutto come difesa aerea, sorveglianza, supporto. In contesti di escalation, la distinzione tra protezione e partecipazione non è semantica, è fattuale e la fattualità dipende da catene di comando, regole d’ingaggio, interconnessioni informative, disponibilità di infrastrutture e tempi di autorizzazione. Una risoluzione che si limita a richiamare “il rispetto del quadro giuridico degli accordi vigenti” non impone, non delimita, non condiziona in modo verificabile e lascia all’Esecutivo l’onere e insieme il potere di collocare ogni scelta nella categoria che conviene. Il risultato è una normalizzazione della zona grigia, dove il ripudio rischia di restare principio declamato mentre l’apparato statale viene predisposto come piattaforma di proiezione altrui. Il secondo profilo riguarda la ratio sottesa all'art. 78 Cost. La deliberazione dello stato di guerra appartiene alle Camere e non è un reperto storico. È vero che i conflitti contemporanei sfuggono spesso alla forma della “guerra dichiarata”, però una democrazia costituzionale non può accettare che la metamorfosi della guerra in “operazioni”, “supporti” e “rischieramenti” diventi la scorciatoia per sostituire decisioni tipiche con atti di indirizzo volutamente indeterminati.
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Quando si parla di installazioni sul territorio nazionale messe a disposizione di un alleato impegnato in un’azione che lo stesso Governo qualifica fuori dal diritto internazionale, il punto non è se si sia pronunciata la parola guerra. Il punto è se lo Stato stia concorrendo, anche solo abilitando, a una dinamica che espone la comunità politica a rischi e responsabilità che dovrebbero passare da una sede decisionale più rigorosa e trasparente di un impegno generico. Il terzo snodo è l’art. 80 Cost. Se la concreta operatività richiesta agli accordi “vigenti” si traduce, oggi, in ampliamenti funzionali, in intese applicative nuove, in prestazioni ulteriori, in oneri non marginali o in scelte politiche che eccedono la fisiologia di accordi tecnici, la coperta dell’accordo pregresso non basta più. Le risoluzioni, invece di pretendere una ricostruzione puntuale del titolo giuridico e degli eventuali atti applicativi, fanno l’opposto: assumono la vigenza dell’accordo come argomento conclusivo e così spostano il baricentro dal Parlamento alla prassi amministrativo-diplomatica. È una torsione della forma di governo parlamentare, perché su materia che tocca la sicurezza collettiva il controllo democratico viene degradato a ratifica politica a bassa definizione. Quanto al versante del diritto internazionale pubblico la criticità si accentua, e qui l’intreccio con il diritto interno è diretto. La Costituzione, attraverso l’apertura internazionalistica, non consente che l’Italia si rifugi in una finta neutralità infrastrutturale. Se l’uso della forza è avvenuto, secondo la stessa ricostruzione governativa, fuori dalle regole del diritto internazionale, il minimo costituzionalmente dovuto era un vincolo esplicito e verificabile: non solo nessuna utilizzazione del territorio nazionale per operazioni offensive prive di un titolo chiaro alla luce della Carta delle Nazioni Unite del 1945, ma anche nessuna facilitazione che possa equivalere a assistenza materiale determinante coperta imprecisati e vaghi profili logistici e di addestramento. Ne esce un esito paradossale: le risoluzioni si presentano come atto prudente e, invece, proprio perché non incardinano limiti, abilitano la discrezionalità nel punto in cui la discrezionalità dovrebbe irrigidirsi. Gli atti parlamentari in esame, in questo modo, non governano la crisi, ma la assorbono nel linguaggio della continuità pattizia e finiscono per consegnare la sovranità a un meccanismo di automatismi politici, dove l’Italia rischia di apparire disponibile per default, salvo poi discutere a posteriori dell’intensità del proprio coinvolgimento. In termini costituzionali interni, è la trasformazione del Parlamento da organo che decide a organo che accompagna. In termini internazionalistici, è la rinuncia a rendere l’uso del territorio condizionato alla legalità della forza, proprio mentre la legalità è messa in discussione dagli stessi protagonisti del dibattito.
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