L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
ESITO REFERENDARIO: NON È UNA SFIDUCIA, MA UN SERIO AVVERTIMENTO
Il primo dato da cui partire è il più semplice e il più politico insieme. Il referendum confermativo/oppositivo sulla separazione delle magistrature e sull'istituzione dell'Alta Corte disciplinare è stato bocciato, con il No al 53,56% e un’affluenza del 58,93%. Non si è trattato di una vittoria stretta o geograficamente circoscritta, perché il No ha prevalso in tutte le Regioni tranne Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e in tutti i capoluoghi di Regione. Già questi numeri suggeriscono che il risultato non può essere letto come la sola rivincita dell’opposizione, né come una protesta confinata a zone tradizionalmente ostili al Governo. È stata una risposta larga, composita, diffusa, capace di attraversare territori e sensibilità diverse. Una parte della responsabilità politica di questa lettura allargata ricade, peraltro, sullo stesso Governo. Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relativa, ha impostato la campagna come una mobilitazione di tipo elettorale, chiedendo ai propri di andare in cerca di voti quasi come in una corsa per le preferenze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, è scesa direttamente in campo, ha definito il referendum una sfida tra chi vuole cambiare e chi vuole lasciare tutto immobile, ha collegato il voto anche ai temi della sicurezza e dell’immigrazione ed ha attribuito alla riforma un valore quasi decisivo per la capacità del sistema di correggere i propri squilibri. Ora, quando una consultazione di natura confermativa viene caricata in questo modo (lo sa bene Matteo Renzi), il rischio di trasformarla in una prova politica generale diventa inevitabile. Il referendum non è stato formalmente plebiscitario, però è stato certamente sospinto in quella direzione da una sovraesposizione del vertice dell’Esecutivo. E, tuttavia, sarebbe sbagliato dedurne che il No sia stato soltanto un voto contro Meloni. Secondo l’instant poll YouTrend per Sky TG24, il 69% dei votanti ha dichiarato che sulla scelta ha pesato soprattutto il giudizio nel merito della riforma, mentre solo il 28% ha indicato la volontà di dare un segnale politico. Persino tra gli elettori del No, nei quali rientra anche una percentuale non secondaria di elettori di centro-destra, prevale la motivazione di merito, al 63%, rispetto a quella più immediatamente politica, al 34%. Ancora più significativo è un altro dato: il 54% degli italiani ritiene che, anche dopo la vittoria del No, Giorgia Meloni debba continuare a guidare il Governo. Qui sta il punto decisivo. La bocciatura è reale, severa e inequivocabile, però non coincide con una domanda maggioritaria di caduta dell’Esecutivo. Del resto, sul piano giuridico, non esiste alcun automatismo dimissionario. Il referendum in questione è quello previsto dall’art. 138, comma 2, della Costituzione vigente, cioè uno strumento di conferma o di rigetto di una legge costituzionale, non un voto di fiducia sul Governo. La stessa architettura costituzionale, all’art. 94, chiarisce, inoltre, che il voto contrario delle Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni, obbligo che nasce, invece, da una formale revoca della fiducia. A maggior ragione, dunque, l’esito di un referendum confermativo/oppositivo non produce da sé alcun vincolo giuridico alle dimissioni. Neppure sul piano strettamente politico, oggi, sembrano esserci le condizioni per una crisi, perché la maggioranza parlamentare non è stata sfiduciata e il No ha avuto una composizione troppo ampia e trasversale per essere ridotto a un’investitura alternativa dell’opposizione. Questo, però, non significa che il Governo possa archiviare il voto come un incidente di percorso (da qui le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi). Un segnale c’è ed è un segnale serio.
ESITO REFERENDARIO: NON È UNA SFIDUCIA, MA UN SERIO AVVERTIMENTO
Il primo dato da cui partire è il più semplice e il più politico insieme. Il referendum confermativo/oppositivo sulla separazione delle magistrature e sull'istituzione dell'Alta Corte disciplinare è stato bocciato, con il No al 53,56% e un’affluenza del 58,93%. Non si è trattato di una vittoria stretta o geograficamente circoscritta, perché il No ha prevalso in tutte le Regioni tranne Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e in tutti i capoluoghi di Regione. Già questi numeri suggeriscono che il risultato non può essere letto come la sola rivincita dell’opposizione, né come una protesta confinata a zone tradizionalmente ostili al Governo. È stata una risposta larga, composita, diffusa, capace di attraversare territori e sensibilità diverse. Una parte della responsabilità politica di questa lettura allargata ricade, peraltro, sullo stesso Governo. Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relativa, ha impostato la campagna come una mobilitazione di tipo elettorale, chiedendo ai propri di andare in cerca di voti quasi come in una corsa per le preferenze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, è scesa direttamente in campo, ha definito il referendum una sfida tra chi vuole cambiare e chi vuole lasciare tutto immobile, ha collegato il voto anche ai temi della sicurezza e dell’immigrazione ed ha attribuito alla riforma un valore quasi decisivo per la capacità del sistema di correggere i propri squilibri. Ora, quando una consultazione di natura confermativa viene caricata in questo modo (lo sa bene Matteo Renzi), il rischio di trasformarla in una prova politica generale diventa inevitabile. Il referendum non è stato formalmente plebiscitario, però è stato certamente sospinto in quella direzione da una sovraesposizione del vertice dell’Esecutivo. E, tuttavia, sarebbe sbagliato dedurne che il No sia stato soltanto un voto contro Meloni. Secondo l’instant poll YouTrend per Sky TG24, il 69% dei votanti ha dichiarato che sulla scelta ha pesato soprattutto il giudizio nel merito della riforma, mentre solo il 28% ha indicato la volontà di dare un segnale politico. Persino tra gli elettori del No, nei quali rientra anche una percentuale non secondaria di elettori di centro-destra, prevale la motivazione di merito, al 63%, rispetto a quella più immediatamente politica, al 34%. Ancora più significativo è un altro dato: il 54% degli italiani ritiene che, anche dopo la vittoria del No, Giorgia Meloni debba continuare a guidare il Governo. Qui sta il punto decisivo. La bocciatura è reale, severa e inequivocabile, però non coincide con una domanda maggioritaria di caduta dell’Esecutivo. Del resto, sul piano giuridico, non esiste alcun automatismo dimissionario. Il referendum in questione è quello previsto dall’art. 138, comma 2, della Costituzione vigente, cioè uno strumento di conferma o di rigetto di una legge costituzionale, non un voto di fiducia sul Governo. La stessa architettura costituzionale, all’art. 94, chiarisce, inoltre, che il voto contrario delle Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni, obbligo che nasce, invece, da una formale revoca della fiducia. A maggior ragione, dunque, l’esito di un referendum confermativo/oppositivo non produce da sé alcun vincolo giuridico alle dimissioni. Neppure sul piano strettamente politico, oggi, sembrano esserci le condizioni per una crisi, perché la maggioranza parlamentare non è stata sfiduciata e il No ha avuto una composizione troppo ampia e trasversale per essere ridotto a un’investitura alternativa dell’opposizione. Questo, però, non significa che il Governo possa archiviare il voto come un incidente di percorso (da qui le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi). Un segnale c’è ed è un segnale serio.
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Non dice che il Paese abbia già scelto un’altra maggioranza (si illude, a riguardo, la sinistra), però dice che una parte rilevante dell’elettorato non si lascia più convincere da riforme presentate come risolutive e poi percepite come divisive, identitarie o sbilanciate. Nella misura in cui Palazzo Chigi ha personalizzato il referendum, il No finisce inevitabilmente per riverberarsi anche su altre scelte discutibili dell’Esecutivo: dalla politica estera alla linea energetica, dalle incertezze in materia pensionistica alla gestione dell’immigrazione, fino al modo ambiguo con cui viene vissuto il rapporto con l’Unione europea, talvolta evocata come vincolo oppressivo e talvolta utilizzata come alibi. Non è una sentenza definitiva, né una sfiducia formale. È qualcosa di forse più utile, e per questo più insidioso, un avvertimento politico. Chi governa farebbe bene a non scambiarlo per rumore di fondo.
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*Una proposta di legge per rendere autonome le Province montane, "blindandole" in Costituzione – Telebelluno*
https://www.telebelluno.it/wp/una-proposta-di-legge-per-rendere-autonome-le-province-montane-blindandole-in-costituzione/
https://www.telebelluno.it/wp/una-proposta-di-legge-per-rendere-autonome-le-province-montane-blindandole-in-costituzione/
Telebelluno
Una proposta di legge per rendere autonome le Province montane, "blindandole" in Costituzione
È attiva la raccolta delle sottoscrizioni per la proposta di iniziativa popolare che inciderebbe sulle province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola
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CASO SANTANCHÈ E LA VIA DELLA SFIDUCIA INDIVIDUALE
Se l’On. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo pro tempore, non si dimettesse, il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, non potrebbe costringerla con un atto unilaterale. Egli non dispone, infatti, di un autonomo potere di revoca del singolo Ministro. La via tecnicamente corretta sarebbe la mozione di sfiducia individuale. Si tratta di uno strumento non espressamente previsto dalla Costituzione. La sua ammissibilità è stata, però, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7/1996. La Corte ha ricavato tale istituto dal principio di responsabilità individuale dei ministri. Dunque, anche un singolo ministro può perdere la fiducia parlamentare. La sfiducia individuale spezza il rapporto fiduciario tra quel ministro e la Camera che la approva. Sul piano politico-costituzionale, ciò rende necessaria la sua uscita dal Governo e la sua sostituzione. In sintesi: niente dimissioni coatte, ma possibile sfiducia individuale.
Se l’On. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo pro tempore, non si dimettesse, il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, non potrebbe costringerla con un atto unilaterale. Egli non dispone, infatti, di un autonomo potere di revoca del singolo Ministro. La via tecnicamente corretta sarebbe la mozione di sfiducia individuale. Si tratta di uno strumento non espressamente previsto dalla Costituzione. La sua ammissibilità è stata, però, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 7/1996. La Corte ha ricavato tale istituto dal principio di responsabilità individuale dei ministri. Dunque, anche un singolo ministro può perdere la fiducia parlamentare. La sfiducia individuale spezza il rapporto fiduciario tra quel ministro e la Camera che la approva. Sul piano politico-costituzionale, ciò rende necessaria la sua uscita dal Governo e la sua sostituzione. In sintesi: niente dimissioni coatte, ma possibile sfiducia individuale.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL TRAMONTO DEI NOMI E IL VUOTO DEL COMANDO
Il problema dell’Italia, prima del referendum costituzionale di natura approvativa/oppositiva dei giorni 22 e 23 marzo 2026 e ancor più dopo il suo esito, non risiede nella dimissione di questo o di quel Ministro (ieri Sangiuliano, oggi Bartolozzi, Delmastro, Santanchè), non si esaurisce nel sacrificio di una figura governativa esposta alla furia del momento, non si lascia comprendere entro la povera grammatica giornalistica che riduce la crisi di un Paese alla caduta di una tessera dal mosaico del potere. Il nodo reale è più profondo, più grave, più antico e, perciò stesso, più difficilmente nominabile, poiché riguarda la qualità dei soggetti chiamati a reggere la cosa pubblica, la statura interiore di coloro che pretendono di governare una comunità politica, la loro capacità di elevarsi al di sopra dell’amministrazione del contingente per attingere quella prudenza superiore senza la quale il comando degenera in tecnica, la rappresentanza in teatro, la decisione in gesto, la politica in coreografia del consenso. Per questa ragione il dibattito sulle responsabilità ministeriali, pur comprensibile nel suo ordine immediato, appare secondario rispetto al difetto originario da cui tutto discende, vale a dire l’assenza di un criterio vero nella selezione della classe dirigente. Quando una Nazione smarrisce il principio della scelta, quando non sa più distinguere tra la visibilità e l’autorevolezza, tra la parola gridata e la parola pensata, tra il talento tattico e la sapienza politica, allora le crisi non producono mai chiarificazione, ma soltanto sostituzioni, non generano conversione dell’ordine, ma semplice rotazione delle maschere. Si cambia il volto e si conserva il vuoto, si muta il nome e resta intatta la sterilità del ceto dirigente, si invoca l’avvicendamento come rimedio, mentre il male continua a riprodursi nel medesimo grembo che lo ha generato. In questo senso né Giorgia Meloni, né Elly Schlein, né Angelo Bonelli etc. possiedono, per vie differenti e tuttavia convergenti, la caratura necessaria per guidare davvero il Paese. Il limite di costoro non è anzitutto psicologico, non è meramente temperamentale, non attiene soltanto alla maggiore o minore efficacia della loro comunicazione pubblica, bensì è di natura spirituale, intellettuale e filosofica, poiché tutti e tre abitano, ciascuno secondo il proprio lessico, le aporie del pensiero moderno e, dunque, si muovono entro un orizzonte che ha già consumato in se stesso le condizioni della vera politica. La loro distanza apparente, che tanta parte dell’opinione pubblica scambia per alternativa reale, è sovente la variazione interna di una medesima premessa, quasi che tre lingue diverse potessero ancora celare l’unità di una medesima povertà speculativa. Il pensiero moderno, infatti, ha compiuto una sostituzione radicale, la più decisiva di tutte, poiché ha rimosso l’ordine naturale e lo ha rimpiazzato con un ordine artificiale. Là dove la tradizione classica e cristiana riconosceva una struttura del reale, una misura oggettiva del bene, una finalità intrinseca dell’agire umano e della convivenza civile, la modernità ha progressivamente collocato la volontà al posto della verità, il contratto al posto della natura, la procedura al posto della giustizia, il desiderio al posto del fine, la tecnica al posto della prudenza. Da questo slittamento originario derivano le aporie che oggi si manifestano in tutta la loro forza distruttiva e che rendono la politica occidentale, e quella italiana in particolare, oscillante tra sovranismo verbale e nichilismo procedurale, tra moralismo sentimentale e impotenza decisionale, tra retorica della libertà e dissoluzione del bene comune. La prima aporia consiste nel primato della volontà sulla verità.
IL TRAMONTO DEI NOMI E IL VUOTO DEL COMANDO
Il problema dell’Italia, prima del referendum costituzionale di natura approvativa/oppositiva dei giorni 22 e 23 marzo 2026 e ancor più dopo il suo esito, non risiede nella dimissione di questo o di quel Ministro (ieri Sangiuliano, oggi Bartolozzi, Delmastro, Santanchè), non si esaurisce nel sacrificio di una figura governativa esposta alla furia del momento, non si lascia comprendere entro la povera grammatica giornalistica che riduce la crisi di un Paese alla caduta di una tessera dal mosaico del potere. Il nodo reale è più profondo, più grave, più antico e, perciò stesso, più difficilmente nominabile, poiché riguarda la qualità dei soggetti chiamati a reggere la cosa pubblica, la statura interiore di coloro che pretendono di governare una comunità politica, la loro capacità di elevarsi al di sopra dell’amministrazione del contingente per attingere quella prudenza superiore senza la quale il comando degenera in tecnica, la rappresentanza in teatro, la decisione in gesto, la politica in coreografia del consenso. Per questa ragione il dibattito sulle responsabilità ministeriali, pur comprensibile nel suo ordine immediato, appare secondario rispetto al difetto originario da cui tutto discende, vale a dire l’assenza di un criterio vero nella selezione della classe dirigente. Quando una Nazione smarrisce il principio della scelta, quando non sa più distinguere tra la visibilità e l’autorevolezza, tra la parola gridata e la parola pensata, tra il talento tattico e la sapienza politica, allora le crisi non producono mai chiarificazione, ma soltanto sostituzioni, non generano conversione dell’ordine, ma semplice rotazione delle maschere. Si cambia il volto e si conserva il vuoto, si muta il nome e resta intatta la sterilità del ceto dirigente, si invoca l’avvicendamento come rimedio, mentre il male continua a riprodursi nel medesimo grembo che lo ha generato. In questo senso né Giorgia Meloni, né Elly Schlein, né Angelo Bonelli etc. possiedono, per vie differenti e tuttavia convergenti, la caratura necessaria per guidare davvero il Paese. Il limite di costoro non è anzitutto psicologico, non è meramente temperamentale, non attiene soltanto alla maggiore o minore efficacia della loro comunicazione pubblica, bensì è di natura spirituale, intellettuale e filosofica, poiché tutti e tre abitano, ciascuno secondo il proprio lessico, le aporie del pensiero moderno e, dunque, si muovono entro un orizzonte che ha già consumato in se stesso le condizioni della vera politica. La loro distanza apparente, che tanta parte dell’opinione pubblica scambia per alternativa reale, è sovente la variazione interna di una medesima premessa, quasi che tre lingue diverse potessero ancora celare l’unità di una medesima povertà speculativa. Il pensiero moderno, infatti, ha compiuto una sostituzione radicale, la più decisiva di tutte, poiché ha rimosso l’ordine naturale e lo ha rimpiazzato con un ordine artificiale. Là dove la tradizione classica e cristiana riconosceva una struttura del reale, una misura oggettiva del bene, una finalità intrinseca dell’agire umano e della convivenza civile, la modernità ha progressivamente collocato la volontà al posto della verità, il contratto al posto della natura, la procedura al posto della giustizia, il desiderio al posto del fine, la tecnica al posto della prudenza. Da questo slittamento originario derivano le aporie che oggi si manifestano in tutta la loro forza distruttiva e che rendono la politica occidentale, e quella italiana in particolare, oscillante tra sovranismo verbale e nichilismo procedurale, tra moralismo sentimentale e impotenza decisionale, tra retorica della libertà e dissoluzione del bene comune. La prima aporia consiste nel primato della volontà sulla verità.
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Non si domanda più quale sia il giusto ordine delle cose, quale sia la forma buona della vita comune, quale sia il fine proprio della comunità politica, bensì chi disponga della forza sufficiente per imporre una decisione o per accreditarla nello spazio mediatico come inevitabile, progressiva, popolare o necessaria. La seconda aporia consiste nella riduzione del bene comune a somma di interessi, a equilibrio instabile di pretese, a negoziazione permanente tra appetiti concorrenti, cosicché la politica non è più l’arte di ordinare la pluralità entro un fine superiore, bensì la gestione provvisoria di conflitti che nessuno osa più giudicare a partire da un criterio di verità. La terza aporia consiste nella neutralizzazione della legge, ormai pensata non come misura razionale del giusto, ma come esito reversibile di rapporti di forza, di procedure formalmente corrette, di mediazioni numeriche prive di intrinseca nobiltà. La quarta aporia, forse la più devastante, consiste nell’oblio del limite e, dunque, nell’incapacità di comprendere che il potere, per essere legittimo, deve riconoscere ciò che lo precede e ciò che lo trascende, poiché una politica che non si lasci misurare da nulla finisce inevitabilmente col misurare tutto su se stessa. L’alternativa, se non va bene nessuno dei profili oggi dominanti, non consiste nell’attendere un uomo provvidenziale calato dall’alto, perché questa è ancora una categoria moderna, personalistica e in fondo spettacolare. L’alternativa vera è molto meno teatrale e molto più esigente, poiché consiste nel ricostruire il criterio della scelta, prima ancora che il nome del prescelto. In altri termini, l’alternativa è una nuova formazione della classe dirigente, cioè uomini e donne capaci di pensare la politica non come gestione del consenso, quanto come servizio al bene comune, non come amministrazione di interessi contrapposti, bensì come ordinamento dei fini, non come occupazione del potere, ma come assunzione di responsabilità entro un orizzonte di verità.
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SULLA LEGGE NATURALE:
"Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna" (cit. Cicerone, "De re publica", Libro III).
Traduzione: "Vi è infatti una vera legge, la retta ragione conforme alla natura, diffusa in tutti, costante, eterna" (cit. Cicerone, De re publica, Libro III).
La legge naturale è la vera bussola del pensiero politico e giuridico.
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Cicerone #DirittoNaturale #LexNaturalis #FilosofiaDelDiritto #Diritto #Giustizia #TradizioneClassica #CulturaClassica #RomaAntica #PensieroClassico #IusNaturale #Repubblica #Veritas #RectaRatio #OrdineNaturale
"Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna" (cit. Cicerone, "De re publica", Libro III).
Traduzione: "Vi è infatti una vera legge, la retta ragione conforme alla natura, diffusa in tutti, costante, eterna" (cit. Cicerone, De re publica, Libro III).
La legge naturale è la vera bussola del pensiero politico e giuridico.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL DESERTO SOTTO LE LUCI DEL PROGRESSO
La modernità ha creduto di poter liberare l’uomo sciogliendolo da ogni ordine precedente, collocando la volontà al centro del mondo e affidando alla soggettività il compito di decidere, quasi ex nihilo, il vero, il giusto e il bene. In questa promessa di emancipazione si nasconde, però, la sua aporia fondamentale, poiché l’uomo che si proclama misura di tutte le cose (lo aveva capito già Protagora) finisce con il non possedere più alcuna misura per giudicare se stesso, i propri desideri, le proprie istituzioni e perfino le proprie pretese di libertà. Quando la libertà viene separata dalla verità del bene, essa non si eleva, si svuota. Diventa possibilità indeterminata, energia senza forma, facoltà di scelta priva di criterio, e così ciò che dovrebbe perfezionare la persona si converte spesso nel principio della sua dispersione. La dignità umana viene, allora, continuamente invocata e, tuttavia, non si comprende più in che cosa consista davvero, dal momento che, negata una struttura intelligibile dell’uomo, essa si riduce a formula disponibile, a riconoscimento fragile, esposto al mutare delle convenzioni culturali e dei rapporti di forza. La medesima contraddizione attraversa il dominio della tecnica. L’età moderna ha accresciuto in modo straordinario la capacità di fare, di trasformare, di produrre e di intervenire e insieme ha indebolito la domanda decisiva sul fine, perché non tutto ciò che è possibile è per questo degno dell’uomo. Là dove il potere operativo prende il posto del giudizio sapienziale, il mezzo si erge silenziosamente a criterio, e l’efficienza diviene il surrogato della giustizia. Anche la politica subisce questo smarrimento. Se non esiste un bene umano oggettivo, la comunità civile si riduce a equilibrio instabile di interessi e la legge perde il suo carattere ordinativo, trasformandosi in semplice decisione formalmente valida. In tal modo la convivenza resta priva di un fondamento solido, e la pace pubblica non nasce più dalla giustizia, bensì dalla sola amministrazione del conflitto. L’uscita da queste aporie esige un ritorno alla ragione intera, capace di conoscere non soltanto l’utile, bensì anche il vero e il bene. Occorre ricondurre la libertà alla sua vocazione propria, che non consiste nel creare arbitrariamente i fini, bensì nel riconoscerli e nell’aderirvi. Occorre restituire centralità alla persona come realtà dotata di natura, di finalità e di intrinseca dignità. Occorre, infine, ricostruire la vita politica e giuridica attorno al bene comune, affinché la legge torni a essere misura razionale della convivenza e non semplice registrazione dei desideri dominanti. Solo così il progresso potrà cessare di essere una fuga dall’umano e tornare a essere il suo retto perfezionamento.
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IL DESERTO SOTTO LE LUCI DEL PROGRESSO
La modernità ha creduto di poter liberare l’uomo sciogliendolo da ogni ordine precedente, collocando la volontà al centro del mondo e affidando alla soggettività il compito di decidere, quasi ex nihilo, il vero, il giusto e il bene. In questa promessa di emancipazione si nasconde, però, la sua aporia fondamentale, poiché l’uomo che si proclama misura di tutte le cose (lo aveva capito già Protagora) finisce con il non possedere più alcuna misura per giudicare se stesso, i propri desideri, le proprie istituzioni e perfino le proprie pretese di libertà. Quando la libertà viene separata dalla verità del bene, essa non si eleva, si svuota. Diventa possibilità indeterminata, energia senza forma, facoltà di scelta priva di criterio, e così ciò che dovrebbe perfezionare la persona si converte spesso nel principio della sua dispersione. La dignità umana viene, allora, continuamente invocata e, tuttavia, non si comprende più in che cosa consista davvero, dal momento che, negata una struttura intelligibile dell’uomo, essa si riduce a formula disponibile, a riconoscimento fragile, esposto al mutare delle convenzioni culturali e dei rapporti di forza. La medesima contraddizione attraversa il dominio della tecnica. L’età moderna ha accresciuto in modo straordinario la capacità di fare, di trasformare, di produrre e di intervenire e insieme ha indebolito la domanda decisiva sul fine, perché non tutto ciò che è possibile è per questo degno dell’uomo. Là dove il potere operativo prende il posto del giudizio sapienziale, il mezzo si erge silenziosamente a criterio, e l’efficienza diviene il surrogato della giustizia. Anche la politica subisce questo smarrimento. Se non esiste un bene umano oggettivo, la comunità civile si riduce a equilibrio instabile di interessi e la legge perde il suo carattere ordinativo, trasformandosi in semplice decisione formalmente valida. In tal modo la convivenza resta priva di un fondamento solido, e la pace pubblica non nasce più dalla giustizia, bensì dalla sola amministrazione del conflitto. L’uscita da queste aporie esige un ritorno alla ragione intera, capace di conoscere non soltanto l’utile, bensì anche il vero e il bene. Occorre ricondurre la libertà alla sua vocazione propria, che non consiste nel creare arbitrariamente i fini, bensì nel riconoscerli e nell’aderirvi. Occorre restituire centralità alla persona come realtà dotata di natura, di finalità e di intrinseca dignità. Occorre, infine, ricostruire la vita politica e giuridica attorno al bene comune, affinché la legge torni a essere misura razionale della convivenza e non semplice registrazione dei desideri dominanti. Solo così il progresso potrà cessare di essere una fuga dall’umano e tornare a essere il suo retto perfezionamento.
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IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
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IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
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