SULLA LEGGE NATURALE:
"Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna" (cit. Cicerone, "De re publica", Libro III).
Traduzione: "Vi è infatti una vera legge, la retta ragione conforme alla natura, diffusa in tutti, costante, eterna" (cit. Cicerone, De re publica, Libro III).
La legge naturale è la vera bussola del pensiero politico e giuridico.
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
Cicerone #DirittoNaturale #LexNaturalis #FilosofiaDelDiritto #Diritto #Giustizia #TradizioneClassica #CulturaClassica #RomaAntica #PensieroClassico #IusNaturale #Repubblica #Veritas #RectaRatio #OrdineNaturale
"Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna" (cit. Cicerone, "De re publica", Libro III).
Traduzione: "Vi è infatti una vera legge, la retta ragione conforme alla natura, diffusa in tutti, costante, eterna" (cit. Cicerone, De re publica, Libro III).
La legge naturale è la vera bussola del pensiero politico e giuridico.
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
Cicerone #DirittoNaturale #LexNaturalis #FilosofiaDelDiritto #Diritto #Giustizia #TradizioneClassica #CulturaClassica #RomaAntica #PensieroClassico #IusNaturale #Repubblica #Veritas #RectaRatio #OrdineNaturale
❤7👍2
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL DESERTO SOTTO LE LUCI DEL PROGRESSO
La modernità ha creduto di poter liberare l’uomo sciogliendolo da ogni ordine precedente, collocando la volontà al centro del mondo e affidando alla soggettività il compito di decidere, quasi ex nihilo, il vero, il giusto e il bene. In questa promessa di emancipazione si nasconde, però, la sua aporia fondamentale, poiché l’uomo che si proclama misura di tutte le cose (lo aveva capito già Protagora) finisce con il non possedere più alcuna misura per giudicare se stesso, i propri desideri, le proprie istituzioni e perfino le proprie pretese di libertà. Quando la libertà viene separata dalla verità del bene, essa non si eleva, si svuota. Diventa possibilità indeterminata, energia senza forma, facoltà di scelta priva di criterio, e così ciò che dovrebbe perfezionare la persona si converte spesso nel principio della sua dispersione. La dignità umana viene, allora, continuamente invocata e, tuttavia, non si comprende più in che cosa consista davvero, dal momento che, negata una struttura intelligibile dell’uomo, essa si riduce a formula disponibile, a riconoscimento fragile, esposto al mutare delle convenzioni culturali e dei rapporti di forza. La medesima contraddizione attraversa il dominio della tecnica. L’età moderna ha accresciuto in modo straordinario la capacità di fare, di trasformare, di produrre e di intervenire e insieme ha indebolito la domanda decisiva sul fine, perché non tutto ciò che è possibile è per questo degno dell’uomo. Là dove il potere operativo prende il posto del giudizio sapienziale, il mezzo si erge silenziosamente a criterio, e l’efficienza diviene il surrogato della giustizia. Anche la politica subisce questo smarrimento. Se non esiste un bene umano oggettivo, la comunità civile si riduce a equilibrio instabile di interessi e la legge perde il suo carattere ordinativo, trasformandosi in semplice decisione formalmente valida. In tal modo la convivenza resta priva di un fondamento solido, e la pace pubblica non nasce più dalla giustizia, bensì dalla sola amministrazione del conflitto. L’uscita da queste aporie esige un ritorno alla ragione intera, capace di conoscere non soltanto l’utile, bensì anche il vero e il bene. Occorre ricondurre la libertà alla sua vocazione propria, che non consiste nel creare arbitrariamente i fini, bensì nel riconoscerli e nell’aderirvi. Occorre restituire centralità alla persona come realtà dotata di natura, di finalità e di intrinseca dignità. Occorre, infine, ricostruire la vita politica e giuridica attorno al bene comune, affinché la legge torni a essere misura razionale della convivenza e non semplice registrazione dei desideri dominanti. Solo così il progresso potrà cessare di essere una fuga dall’umano e tornare a essere il suo retto perfezionamento.
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
IL DESERTO SOTTO LE LUCI DEL PROGRESSO
La modernità ha creduto di poter liberare l’uomo sciogliendolo da ogni ordine precedente, collocando la volontà al centro del mondo e affidando alla soggettività il compito di decidere, quasi ex nihilo, il vero, il giusto e il bene. In questa promessa di emancipazione si nasconde, però, la sua aporia fondamentale, poiché l’uomo che si proclama misura di tutte le cose (lo aveva capito già Protagora) finisce con il non possedere più alcuna misura per giudicare se stesso, i propri desideri, le proprie istituzioni e perfino le proprie pretese di libertà. Quando la libertà viene separata dalla verità del bene, essa non si eleva, si svuota. Diventa possibilità indeterminata, energia senza forma, facoltà di scelta priva di criterio, e così ciò che dovrebbe perfezionare la persona si converte spesso nel principio della sua dispersione. La dignità umana viene, allora, continuamente invocata e, tuttavia, non si comprende più in che cosa consista davvero, dal momento che, negata una struttura intelligibile dell’uomo, essa si riduce a formula disponibile, a riconoscimento fragile, esposto al mutare delle convenzioni culturali e dei rapporti di forza. La medesima contraddizione attraversa il dominio della tecnica. L’età moderna ha accresciuto in modo straordinario la capacità di fare, di trasformare, di produrre e di intervenire e insieme ha indebolito la domanda decisiva sul fine, perché non tutto ciò che è possibile è per questo degno dell’uomo. Là dove il potere operativo prende il posto del giudizio sapienziale, il mezzo si erge silenziosamente a criterio, e l’efficienza diviene il surrogato della giustizia. Anche la politica subisce questo smarrimento. Se non esiste un bene umano oggettivo, la comunità civile si riduce a equilibrio instabile di interessi e la legge perde il suo carattere ordinativo, trasformandosi in semplice decisione formalmente valida. In tal modo la convivenza resta priva di un fondamento solido, e la pace pubblica non nasce più dalla giustizia, bensì dalla sola amministrazione del conflitto. L’uscita da queste aporie esige un ritorno alla ragione intera, capace di conoscere non soltanto l’utile, bensì anche il vero e il bene. Occorre ricondurre la libertà alla sua vocazione propria, che non consiste nel creare arbitrariamente i fini, bensì nel riconoscerli e nell’aderirvi. Occorre restituire centralità alla persona come realtà dotata di natura, di finalità e di intrinseca dignità. Occorre, infine, ricostruire la vita politica e giuridica attorno al bene comune, affinché la legge torni a essere misura razionale della convivenza e non semplice registrazione dei desideri dominanti. Solo così il progresso potrà cessare di essere una fuga dall’umano e tornare a essere il suo retto perfezionamento.
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
Telegram
IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
👍5
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
Seguimi sul canale Telegram Il Giusnaturalista https://t.me/Giusnaturalista
Telegram
IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
👍6❤1
Forwarded from Idee&Azione
Intanto, dal canale Telegram dei Pasdaran (mentre le cosiddette autorità cristiane sono impegnate a inumidire le terga dei sionisti e a blaterare di ecologismo e intelligenza artificiale).
Buona serata a tutti!
Buona serata a tutti!
🙏9❤5👍4💯1
Forwarded from l'AntiDiplomatico
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
L'ex agente della CIA Josephine Gillio ha dichiarato: «In Iran, 165 bambine innocenti sono state uccise dai missili Tomahawk americani lanciati dai cacciatorpediniere».
«In qualità di ex agente, posso affermare: "Siamo noi i terroristi"».
@lantidiplomatico
«In qualità di ex agente, posso affermare: "Siamo noi i terroristi"».
@lantidiplomatico
👏9