L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
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IMMUNITÀ NON È IMPUNITÀ: NEL CASO SALIS IL CONTROLLO IDENTIFICATIVO NON TOCCA LE PREROGATIVE PARLAMENTARI
Sul piano tecnico-giuridico, se si assume come base la ricostruzione ufficiale resa dalla Questura di Roma, nel caso di Ilaria Salis non si è verificata né una perquisizione né una compressione della libertà personale, e dunque non vi è stata alcuna lesione delle immunità parlamentari. La versione della Questura è netta: gli agenti si sarebbero limitati a chiedere i documenti a Salis e alla persona che era con lei, avrebbero interrotto ogni ulteriore verifica appena accertata la sua qualità di eurodeputata, non sarebbero entrati nella stanza e non avrebbero compiuto alcun atto ulteriore. La stessa Questura ha escluso un collegamento con la manifestazione romana del 28 marzo 2026, parlando, invece, di atto dovuto collegato a obblighi internazionali e a una segnalazione proveniente dalla Germania. In questa cornice, il fatto giuridicamente rilevante è semplice: una richiesta di identificazione, priva di accesso alla camera, priva di perquisizione personale o domiciliare e priva di arresto, fermo o detenzione, resta un controllo preliminare di polizia e non si trasforma, solo per la sua sgradevolezza o per il suo impatto simbolico, in un atto lesivo delle prerogative parlamentari. Le prerogative dell’europarlamentare sono contenute, anzitutto, negli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. L’art. 8 stabilisce l’irresponsabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. L’articolo 9 dispone che, nel territorio del proprio Stato, il membro del Parlamento europeo gode delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali, mentre nel territorio degli altri Stati membri gode dell’immunità da misure di detenzione e da procedimenti giudiziari. Per chi è eletto in Italia, il rinvio è all’articolo 68 della Costituzione, il quale tutela il parlamentare contro perquisizioni personali o domiciliari, arresto, altre forme di privazione della libertà personale, detenzione, intercettazioni e sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo i casi di sentenza irrevocabile o flagranza nei casi previsti. Ne segue una conclusione precisa: l’immunità copre atti tipici e invasivi espressamente individuati dalla Costituzione e dal diritto unionale, non ogni contatto con la polizia né ogni attività di mera identificazione. Un controllo documentale, se resta tale, non equivale a perquisizione, non equivale a arresto e non equivale a limitazione della libertà personale. La vicenda, ricostruita brevemente, è questa. Salis è imputata in Ungheria per i fatti di Budapest del febbraio 2023. Eletta poi al Parlamento europeo nel 2024, ha beneficiato del regime di immunità proprio dei membri dell’Eurocamera. Il 07 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha respinto la richiesta ungherese di revoca della sua immunità, ritenendo sussistente, secondo la propria valutazione politico-istituzionale, un possibile fumus persecutionis. Quel passaggio, però, riguarda la richiesta di prosecuzione del procedimento penale ungherese e non trasforma la parlamentare in una persona sottratta a ogni ordinaria verifica di polizia sul territorio italiano. Il punto decisivo è proprio questo: l’immunità parlamentare non è una zona franca personale, ma una garanzia funzionale dell’indipendenza dell’istituzione parlamentare. Lo dice espressamente anche il Parlamento europeo. Perciò, salvo che si dimostri che in concreto vi fu una vera perquisizione, o una coercizione fisica, o un trattenimento tale da integrare una limitazione della libertà personale, il controllo lamentato da Salis, per come è stato ufficialmente descritto, resta sul piano tecnico un’attività ordinaria di verifica e non un abuso contro le sue prerogative. 
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IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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Forwarded from Idee&Azione
Intanto, dal canale Telegram dei Pasdaran (mentre le cosiddette autorità cristiane sono impegnate a inumidire le terga dei sionisti e a blaterare di ecologismo e intelligenza artificiale).
Buona serata a tutti!
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Forwarded from l'AntiDiplomatico
Media is too big
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L'ex agente della CIA Josephine Gillio ha dichiarato: «In Iran, 165 bambine innocenti sono state uccise dai missili Tomahawk americani lanciati dai cacciatorpediniere».
«In qualità di ex agente, posso affermare: "Siamo noi i terroristi"».
@lantidiplomatico
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Forwarded from Idee&Azione
LE FORME DEL POTERE - edizione 2026
Dopo il successo del primo ciclo seminariale, tornano i dibattiti suddivisi in incontri tematici, nei quali verranno approfondite le forme del potere tramite le parole di grandi pensatori e autori del pensiero mondiale, da Oriente a Occidente. Gli incontri uniranno la lettura commentata di brani scelti e la riflessione e discussione condivisa con tutti i partecipanti, in modo da sviluppare il pensiero critico e trarre, assieme, delle soluzioni.
Il seminario è aperto a tutti e si svolgere comodamente online.
Per info & iscrizioni
Francesca Ferrazza
+39 379 107 5715
universita@unidolomiti.it
Dopo il successo del primo ciclo seminariale, tornano i dibattiti suddivisi in incontri tematici, nei quali verranno approfondite le forme del potere tramite le parole di grandi pensatori e autori del pensiero mondiale, da Oriente a Occidente. Gli incontri uniranno la lettura commentata di brani scelti e la riflessione e discussione condivisa con tutti i partecipanti, in modo da sviluppare il pensiero critico e trarre, assieme, delle soluzioni.
Il seminario è aperto a tutti e si svolgere comodamente online.
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universita@unidolomiti.it
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
SIGONELLA, IL NO SENZA FIEREZZA DI UN GOVERNO A SOVRANITÀ DIMINUITA
La vicenda di Sigonella, emersa pubblicamente il 31 marzo 2026, non è un semplice episodio tecnico nei rapporti tra Roma e Washington. L’Italia ha negato agli Stati Uniti d'America l’uso della base siciliana per l’atterraggio di velivoli militari diretti verso il Medio Oriente nel contesto dell'"attacco preventivo" di Israele e Usa alla Repubblica islamica dell'Iran, perché la richiesta non era stata previamente autorizzata dalle autorità italiane e non erano state rispettate le procedure previste per l’impiego delle installazioni statunitensi sul territorio nazionale. Pare il rifiuto risalga al 27 marzo 2026 e, comunque, subito dopo, il Governo della Repubblica ha tenuto a precisare che non vi erano frizioni con gli Stati Uniti d'America e che i rapporti con Washington restavano solidi e improntati a leale cooperazione. È proprio in questo contrasto tra il gesto e il modo in cui esso viene subito ridimensionato che si coglie il significato politico dell’intera vicenda. Il quadro normativo, letto con ordine, non consente affatto di considerare Sigonella come uno spazio liberamente disponibile per la strategia militare americana. La disciplina generale della presenza delle forze alleate si collega anzitutto alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, cioè il cosiddetto NATO SOFA, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e recepito in Italia con la legge ordinaria dello Stato n. 1335/1955. A questo livello si aggiunge poi il quadro bilaterale italo-statunitense. La documentazione della Camera dei Deputati ricorda, infatti, che il testo fondamentale in materia di basi americane in Italia è il Bilateral Infrastructure Agreement del 20 ottobre 1954, al quale si è poi affiancato il Memorandum d’intesa del 2 febbraio 1995, noto come Shell Agreement, oltre agli accordi tecnici relativi alle singole installazioni. In altri termini, la base di Sigonella resta collocata dentro l’ordinamento italiano e non fuori di esso, sicché il suo uso per finalità militari non può mai essere ridotto a una pretesa automatica dell’alleato americano. Proprio qui emerge il primo dato giuridico e politico decisivo. Il Governo Meloni non ha compiuto un atto di particolare coraggio, né ha improvvisamente riscoperto la dignità della sovranità nazionale. Ha fatto soltanto ciò che il diritto gli imponeva di fare. Quando un Governo straniero pretende di utilizzare una base collocata in territorio italiano per operazioni connesse a una guerra in corso, l’Italia non può essere trattata come una piattaforma logistica passiva, pronta a obbedire senza previa decisione politica. Il diniego, quindi, non è stato un atto di audacia. È stato il minimo sindacale della legalità. Ed è proprio questo a rendere ancora più grave il comportamento successivo dell’Esecutivo, perché un Governo realmente consapevole del proprio ruolo avrebbe rivendicato con fermezza il limite opposto, mentre qui si è scelto di trasformare un atto dovuto in una scusa diplomatica, quasi a voler rassicurare immediatamente il padrone che nulla, in fondo, era davvero cambiato. La posizione penosa del Ministro della Difesa pro tempore, On. Guido Crosetto, si colloca esattamente dentro questa logica di arretramento. Il Ministro ha negato qualunque rottura con Washington e qualunque mutamento di linea, precisando che le basi statunitensi restano operative e che, semplicemente, per gli usi non compresi negli accordi vigenti serve un’autorizzazione speciale. Formalmente il diniego non è stato ritirato, però politicamente è stato subito svuotato. Il no è rimasto in piedi, ma gli è stata tolta ogni forza simbolica e ogni portata autonoma. Così facendo, Crosetto ha mostrato la postura tipica del Governo subalterno, che si irrigidisce nel linguaggio interno e si piega appena teme di disturbare davvero gli Stati Uniti d'America. In questo senso il passo indietro c’è stato, non sul piano formale, ma sul piano politico, lessicale e morale.
SIGONELLA, IL NO SENZA FIEREZZA DI UN GOVERNO A SOVRANITÀ DIMINUITA
La vicenda di Sigonella, emersa pubblicamente il 31 marzo 2026, non è un semplice episodio tecnico nei rapporti tra Roma e Washington. L’Italia ha negato agli Stati Uniti d'America l’uso della base siciliana per l’atterraggio di velivoli militari diretti verso il Medio Oriente nel contesto dell'"attacco preventivo" di Israele e Usa alla Repubblica islamica dell'Iran, perché la richiesta non era stata previamente autorizzata dalle autorità italiane e non erano state rispettate le procedure previste per l’impiego delle installazioni statunitensi sul territorio nazionale. Pare il rifiuto risalga al 27 marzo 2026 e, comunque, subito dopo, il Governo della Repubblica ha tenuto a precisare che non vi erano frizioni con gli Stati Uniti d'America e che i rapporti con Washington restavano solidi e improntati a leale cooperazione. È proprio in questo contrasto tra il gesto e il modo in cui esso viene subito ridimensionato che si coglie il significato politico dell’intera vicenda. Il quadro normativo, letto con ordine, non consente affatto di considerare Sigonella come uno spazio liberamente disponibile per la strategia militare americana. La disciplina generale della presenza delle forze alleate si collega anzitutto alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, cioè il cosiddetto NATO SOFA, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e recepito in Italia con la legge ordinaria dello Stato n. 1335/1955. A questo livello si aggiunge poi il quadro bilaterale italo-statunitense. La documentazione della Camera dei Deputati ricorda, infatti, che il testo fondamentale in materia di basi americane in Italia è il Bilateral Infrastructure Agreement del 20 ottobre 1954, al quale si è poi affiancato il Memorandum d’intesa del 2 febbraio 1995, noto come Shell Agreement, oltre agli accordi tecnici relativi alle singole installazioni. In altri termini, la base di Sigonella resta collocata dentro l’ordinamento italiano e non fuori di esso, sicché il suo uso per finalità militari non può mai essere ridotto a una pretesa automatica dell’alleato americano. Proprio qui emerge il primo dato giuridico e politico decisivo. Il Governo Meloni non ha compiuto un atto di particolare coraggio, né ha improvvisamente riscoperto la dignità della sovranità nazionale. Ha fatto soltanto ciò che il diritto gli imponeva di fare. Quando un Governo straniero pretende di utilizzare una base collocata in territorio italiano per operazioni connesse a una guerra in corso, l’Italia non può essere trattata come una piattaforma logistica passiva, pronta a obbedire senza previa decisione politica. Il diniego, quindi, non è stato un atto di audacia. È stato il minimo sindacale della legalità. Ed è proprio questo a rendere ancora più grave il comportamento successivo dell’Esecutivo, perché un Governo realmente consapevole del proprio ruolo avrebbe rivendicato con fermezza il limite opposto, mentre qui si è scelto di trasformare un atto dovuto in una scusa diplomatica, quasi a voler rassicurare immediatamente il padrone che nulla, in fondo, era davvero cambiato. La posizione penosa del Ministro della Difesa pro tempore, On. Guido Crosetto, si colloca esattamente dentro questa logica di arretramento. Il Ministro ha negato qualunque rottura con Washington e qualunque mutamento di linea, precisando che le basi statunitensi restano operative e che, semplicemente, per gli usi non compresi negli accordi vigenti serve un’autorizzazione speciale. Formalmente il diniego non è stato ritirato, però politicamente è stato subito svuotato. Il no è rimasto in piedi, ma gli è stata tolta ogni forza simbolica e ogni portata autonoma. Così facendo, Crosetto ha mostrato la postura tipica del Governo subalterno, che si irrigidisce nel linguaggio interno e si piega appena teme di disturbare davvero gli Stati Uniti d'America. In questo senso il passo indietro c’è stato, non sul piano formale, ma sul piano politico, lessicale e morale.
La contraddizione del Governo Meloni appare, allora, in tutta la sua evidenza. Da anni questo Esecutivo vive di retorica sovranista, di richiami continui alla patria, all’interesse nazionale e alla libertà decisionale dello Stato. Quando però la sovranità dovrebbe essere esercitata nei confronti della potenza americana e della direttrice bellica condivisa con Israele, il tono cambia immediatamente. La decisione italiana viene compressa entro il linguaggio neutro della procedura, viene quasi miniaturizzata, viene presentata come un normale adempimento tecnico. A differenza del Regno di Spagna, il Governo italiano non ha assunto una linea dura contro la guerra e che Meloni, pur promettendo il coinvolgimento parlamentare in caso di richieste più ampie, ha mantenuto una posizione molto più cauta e vicina a Washington. Il risultato è impietoso. La sovranità (concetto già problematico sul piano teoretico in quanto "prodotto" della modernità che porta con sè aporie e contraddizioni) viene evocata quando serve consenso interno, ma viene addolcita quando rischia di disturbare i centri reali del potere atlantico. Sigonella, diversamente da quanto accaduto nel 1985 quando era Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi, mostra una sovranità residuale, esercitata soltanto quando l’alleato eccede perfino i margini della consuetudine subordinata. Il Governo Meloni non appare come il custode dell’indipendenza italiana, bensì come il gestore prudente di una dipendenza che non vuole mai mettere davvero in discussione. Per questo il diniego non nobilita l’Esecutivo. Lo smaschera. Mostra un Governo che sa dire no soltanto quando può subito spiegare che quel no non è un vero no, che sa ancora opporre un limite giuridico ma non sa più sostenerlo come scelta politica, che parla di sovranità al popolo italiano ma la esercita con esitazione quando si tratta di non urtare gli Stati Uniti d'America e Israele. Il problema, allora, non è soltanto giuridico o diplomatico. È filosofico e costituzionale insieme. Uno Stato che conserva i simboli della sovranità ma teme di usarne la sostanza è uno Stato che abita fino in fondo l’aporia della modernità politica, perché continua a proclamarsi sovrano mentre si abitua, ogni giorno di più, a vivere da soggetto limitato e da alleato subalterno.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA: Fonte: Agenda geopolitica n. 3/2026