Forwarded from Idee&Azione
LE FORME DEL POTERE - edizione 2026
Dopo il successo del primo ciclo seminariale, tornano i dibattiti suddivisi in incontri tematici, nei quali verranno approfondite le forme del potere tramite le parole di grandi pensatori e autori del pensiero mondiale, da Oriente a Occidente. Gli incontri uniranno la lettura commentata di brani scelti e la riflessione e discussione condivisa con tutti i partecipanti, in modo da sviluppare il pensiero critico e trarre, assieme, delle soluzioni.
Il seminario è aperto a tutti e si svolgere comodamente online.
Per info & iscrizioni
Francesca Ferrazza
+39 379 107 5715
universita@unidolomiti.it
Dopo il successo del primo ciclo seminariale, tornano i dibattiti suddivisi in incontri tematici, nei quali verranno approfondite le forme del potere tramite le parole di grandi pensatori e autori del pensiero mondiale, da Oriente a Occidente. Gli incontri uniranno la lettura commentata di brani scelti e la riflessione e discussione condivisa con tutti i partecipanti, in modo da sviluppare il pensiero critico e trarre, assieme, delle soluzioni.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
SIGONELLA, IL NO SENZA FIEREZZA DI UN GOVERNO A SOVRANITÀ DIMINUITA
La vicenda di Sigonella, emersa pubblicamente il 31 marzo 2026, non è un semplice episodio tecnico nei rapporti tra Roma e Washington. L’Italia ha negato agli Stati Uniti d'America l’uso della base siciliana per l’atterraggio di velivoli militari diretti verso il Medio Oriente nel contesto dell'"attacco preventivo" di Israele e Usa alla Repubblica islamica dell'Iran, perché la richiesta non era stata previamente autorizzata dalle autorità italiane e non erano state rispettate le procedure previste per l’impiego delle installazioni statunitensi sul territorio nazionale. Pare il rifiuto risalga al 27 marzo 2026 e, comunque, subito dopo, il Governo della Repubblica ha tenuto a precisare che non vi erano frizioni con gli Stati Uniti d'America e che i rapporti con Washington restavano solidi e improntati a leale cooperazione. È proprio in questo contrasto tra il gesto e il modo in cui esso viene subito ridimensionato che si coglie il significato politico dell’intera vicenda. Il quadro normativo, letto con ordine, non consente affatto di considerare Sigonella come uno spazio liberamente disponibile per la strategia militare americana. La disciplina generale della presenza delle forze alleate si collega anzitutto alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, cioè il cosiddetto NATO SOFA, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e recepito in Italia con la legge ordinaria dello Stato n. 1335/1955. A questo livello si aggiunge poi il quadro bilaterale italo-statunitense. La documentazione della Camera dei Deputati ricorda, infatti, che il testo fondamentale in materia di basi americane in Italia è il Bilateral Infrastructure Agreement del 20 ottobre 1954, al quale si è poi affiancato il Memorandum d’intesa del 2 febbraio 1995, noto come Shell Agreement, oltre agli accordi tecnici relativi alle singole installazioni. In altri termini, la base di Sigonella resta collocata dentro l’ordinamento italiano e non fuori di esso, sicché il suo uso per finalità militari non può mai essere ridotto a una pretesa automatica dell’alleato americano. Proprio qui emerge il primo dato giuridico e politico decisivo. Il Governo Meloni non ha compiuto un atto di particolare coraggio, né ha improvvisamente riscoperto la dignità della sovranità nazionale. Ha fatto soltanto ciò che il diritto gli imponeva di fare. Quando un Governo straniero pretende di utilizzare una base collocata in territorio italiano per operazioni connesse a una guerra in corso, l’Italia non può essere trattata come una piattaforma logistica passiva, pronta a obbedire senza previa decisione politica. Il diniego, quindi, non è stato un atto di audacia. È stato il minimo sindacale della legalità. Ed è proprio questo a rendere ancora più grave il comportamento successivo dell’Esecutivo, perché un Governo realmente consapevole del proprio ruolo avrebbe rivendicato con fermezza il limite opposto, mentre qui si è scelto di trasformare un atto dovuto in una scusa diplomatica, quasi a voler rassicurare immediatamente il padrone che nulla, in fondo, era davvero cambiato. La posizione penosa del Ministro della Difesa pro tempore, On. Guido Crosetto, si colloca esattamente dentro questa logica di arretramento. Il Ministro ha negato qualunque rottura con Washington e qualunque mutamento di linea, precisando che le basi statunitensi restano operative e che, semplicemente, per gli usi non compresi negli accordi vigenti serve un’autorizzazione speciale. Formalmente il diniego non è stato ritirato, però politicamente è stato subito svuotato. Il no è rimasto in piedi, ma gli è stata tolta ogni forza simbolica e ogni portata autonoma. Così facendo, Crosetto ha mostrato la postura tipica del Governo subalterno, che si irrigidisce nel linguaggio interno e si piega appena teme di disturbare davvero gli Stati Uniti d'America. In questo senso il passo indietro c’è stato, non sul piano formale, ma sul piano politico, lessicale e morale.
SIGONELLA, IL NO SENZA FIEREZZA DI UN GOVERNO A SOVRANITÀ DIMINUITA
La vicenda di Sigonella, emersa pubblicamente il 31 marzo 2026, non è un semplice episodio tecnico nei rapporti tra Roma e Washington. L’Italia ha negato agli Stati Uniti d'America l’uso della base siciliana per l’atterraggio di velivoli militari diretti verso il Medio Oriente nel contesto dell'"attacco preventivo" di Israele e Usa alla Repubblica islamica dell'Iran, perché la richiesta non era stata previamente autorizzata dalle autorità italiane e non erano state rispettate le procedure previste per l’impiego delle installazioni statunitensi sul territorio nazionale. Pare il rifiuto risalga al 27 marzo 2026 e, comunque, subito dopo, il Governo della Repubblica ha tenuto a precisare che non vi erano frizioni con gli Stati Uniti d'America e che i rapporti con Washington restavano solidi e improntati a leale cooperazione. È proprio in questo contrasto tra il gesto e il modo in cui esso viene subito ridimensionato che si coglie il significato politico dell’intera vicenda. Il quadro normativo, letto con ordine, non consente affatto di considerare Sigonella come uno spazio liberamente disponibile per la strategia militare americana. La disciplina generale della presenza delle forze alleate si collega anzitutto alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, cioè il cosiddetto NATO SOFA, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e recepito in Italia con la legge ordinaria dello Stato n. 1335/1955. A questo livello si aggiunge poi il quadro bilaterale italo-statunitense. La documentazione della Camera dei Deputati ricorda, infatti, che il testo fondamentale in materia di basi americane in Italia è il Bilateral Infrastructure Agreement del 20 ottobre 1954, al quale si è poi affiancato il Memorandum d’intesa del 2 febbraio 1995, noto come Shell Agreement, oltre agli accordi tecnici relativi alle singole installazioni. In altri termini, la base di Sigonella resta collocata dentro l’ordinamento italiano e non fuori di esso, sicché il suo uso per finalità militari non può mai essere ridotto a una pretesa automatica dell’alleato americano. Proprio qui emerge il primo dato giuridico e politico decisivo. Il Governo Meloni non ha compiuto un atto di particolare coraggio, né ha improvvisamente riscoperto la dignità della sovranità nazionale. Ha fatto soltanto ciò che il diritto gli imponeva di fare. Quando un Governo straniero pretende di utilizzare una base collocata in territorio italiano per operazioni connesse a una guerra in corso, l’Italia non può essere trattata come una piattaforma logistica passiva, pronta a obbedire senza previa decisione politica. Il diniego, quindi, non è stato un atto di audacia. È stato il minimo sindacale della legalità. Ed è proprio questo a rendere ancora più grave il comportamento successivo dell’Esecutivo, perché un Governo realmente consapevole del proprio ruolo avrebbe rivendicato con fermezza il limite opposto, mentre qui si è scelto di trasformare un atto dovuto in una scusa diplomatica, quasi a voler rassicurare immediatamente il padrone che nulla, in fondo, era davvero cambiato. La posizione penosa del Ministro della Difesa pro tempore, On. Guido Crosetto, si colloca esattamente dentro questa logica di arretramento. Il Ministro ha negato qualunque rottura con Washington e qualunque mutamento di linea, precisando che le basi statunitensi restano operative e che, semplicemente, per gli usi non compresi negli accordi vigenti serve un’autorizzazione speciale. Formalmente il diniego non è stato ritirato, però politicamente è stato subito svuotato. Il no è rimasto in piedi, ma gli è stata tolta ogni forza simbolica e ogni portata autonoma. Così facendo, Crosetto ha mostrato la postura tipica del Governo subalterno, che si irrigidisce nel linguaggio interno e si piega appena teme di disturbare davvero gli Stati Uniti d'America. In questo senso il passo indietro c’è stato, non sul piano formale, ma sul piano politico, lessicale e morale.
La contraddizione del Governo Meloni appare, allora, in tutta la sua evidenza. Da anni questo Esecutivo vive di retorica sovranista, di richiami continui alla patria, all’interesse nazionale e alla libertà decisionale dello Stato. Quando però la sovranità dovrebbe essere esercitata nei confronti della potenza americana e della direttrice bellica condivisa con Israele, il tono cambia immediatamente. La decisione italiana viene compressa entro il linguaggio neutro della procedura, viene quasi miniaturizzata, viene presentata come un normale adempimento tecnico. A differenza del Regno di Spagna, il Governo italiano non ha assunto una linea dura contro la guerra e che Meloni, pur promettendo il coinvolgimento parlamentare in caso di richieste più ampie, ha mantenuto una posizione molto più cauta e vicina a Washington. Il risultato è impietoso. La sovranità (concetto già problematico sul piano teoretico in quanto "prodotto" della modernità che porta con sè aporie e contraddizioni) viene evocata quando serve consenso interno, ma viene addolcita quando rischia di disturbare i centri reali del potere atlantico. Sigonella, diversamente da quanto accaduto nel 1985 quando era Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi, mostra una sovranità residuale, esercitata soltanto quando l’alleato eccede perfino i margini della consuetudine subordinata. Il Governo Meloni non appare come il custode dell’indipendenza italiana, bensì come il gestore prudente di una dipendenza che non vuole mai mettere davvero in discussione. Per questo il diniego non nobilita l’Esecutivo. Lo smaschera. Mostra un Governo che sa dire no soltanto quando può subito spiegare che quel no non è un vero no, che sa ancora opporre un limite giuridico ma non sa più sostenerlo come scelta politica, che parla di sovranità al popolo italiano ma la esercita con esitazione quando si tratta di non urtare gli Stati Uniti d'America e Israele. Il problema, allora, non è soltanto giuridico o diplomatico. È filosofico e costituzionale insieme. Uno Stato che conserva i simboli della sovranità ma teme di usarne la sostanza è uno Stato che abita fino in fondo l’aporia della modernità politica, perché continua a proclamarsi sovrano mentre si abitua, ogni giorno di più, a vivere da soggetto limitato e da alleato subalterno.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA: Fonte: Agenda geopolitica n. 3/2026
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
L’ECONOMIA DELL’ESSERE E IL DEBITO DELLA COLPA: IL CANTO VII DEL PARADISO COME TRATTATO DELLA REDENZIONE
Nel canto VII del Paradiso Dante (1265-1321) non si limita a chiarire un dubbio esegetico relativo alla morte di Cristo, né si arresta alla dimensione devota della contemplazione del sacrificio redentore, poiché ciò che qui viene progressivamente portato alla luce è la struttura intelligibile dell’intera economia della salvezza, cioè il nesso interno che unisce la creazione, la dignità originaria della natura umana, la dislocazione introdotta dal peccato, l’esigenza della soddisfazione e la necessità sapienziale dell’Incarnazione del Verbo. In questo senso il canto assume il profilo di un vero trattato, perché la poesia accoglie e trasfigura una sequenza di questioni che appartengono alla più alta metafisica teologica e lo fa secondo un ordine rigoroso nel quale ogni proposizione rinvia alla successiva come a un proprio svolgimento necessario. Il punto da cui Beatrice prende le mosse è la nobiltà ontologica della creatura razionale, la quale non deriva da una semplice preminenza funzionale all’interno del cosmo, bensì dalla sua immediata derivazione da Dio e dalla sua ordinazione diretta al Bene primo come fine. L’uomo, in quanto creato secondo una forma spirituale capace di verità e di libertà, non si colloca nel reale come un ente tra gli altri, ma come quel vivente nel quale l’ordine dell’essere si raccoglie in autocoscienza e tende consapevolmente al proprio principio. Per questa ragione il peccato delle origini non può essere inteso in termini puramente morali o giuridici, quasi si trattasse della violazione esterna di un comando positivo, poiché esso è, nel suo nucleo più profondo, un atto di avversione dell’intelletto e della volontà rispetto alla misura stessa del bene, cioè il tentativo della creatura di appropriarsi del fine fuori dall’ordine del fine e di affermarsi non secondo partecipazione, ma secondo una impossibile autonomia. La colpa, pertanto, assume subito una portata metafisica, dal momento che introduce nella natura umana non una distruzione dell’essere, che in quanto tale resta dono divino e perciò bene, ma una sua radicale disarticolazione secondo l’ordine della giustizia. Su questo fondamento si comprende la necessità del problema redentivo. Se il peccato ha ferito l’ordine in un soggetto che, proprio per la sua eccellenza ontologica, era chiamato a ricapitolare in sé il movimento ascensivo del creato verso Dio, ne segue che la restaurazione di tale ordine non può consistere in una semplice remissione estrinseca, quasi che il male potesse essere ignorato o revocato per pura decisione sovrana senza che l’essere leso venga reintegrato secondo verità. La giustizia divina, quale Dante la concepisce, non è affatto assimilabile a una logica compensativa o punitiva di carattere semplicemente forense, poiché essa coincide piuttosto con l’inviolabile rettitudine del bene in quanto voluto dalla sapienza eterna. Di conseguenza il disordine introdotto dalla colpa deve essere ricondotto all’ordine non mediante una sospensione della giustizia, ma attraverso il suo compimento, il che implica che la reintegrazione provenga precisamente da quella natura che ha peccato e tuttavia possieda una dignità capace di eccedere la misura finita della creatura decaduta. Qui il ragionamento di Dante raggiunge una densità straordinaria, perché mostra che la salvezza esige simultaneamente identità del soggetto debitore e trascendenza del principio soddisfattorio. Deve essere l’uomo a rispondere del peccato dell’uomo e, tuttavia, nessun puro uomo può offrire una soddisfazione proporzionata a un disordine che, in ragione dell’altezza del termine offeso, assume una gravità che oltrepassa ogni misura creata. Da tale aporia, che in realtà è il luogo speculativo in cui si dischiude il mistero cristiano, sorge la necessità del Verbo incarnato.
L’ECONOMIA DELL’ESSERE E IL DEBITO DELLA COLPA: IL CANTO VII DEL PARADISO COME TRATTATO DELLA REDENZIONE
Nel canto VII del Paradiso Dante (1265-1321) non si limita a chiarire un dubbio esegetico relativo alla morte di Cristo, né si arresta alla dimensione devota della contemplazione del sacrificio redentore, poiché ciò che qui viene progressivamente portato alla luce è la struttura intelligibile dell’intera economia della salvezza, cioè il nesso interno che unisce la creazione, la dignità originaria della natura umana, la dislocazione introdotta dal peccato, l’esigenza della soddisfazione e la necessità sapienziale dell’Incarnazione del Verbo. In questo senso il canto assume il profilo di un vero trattato, perché la poesia accoglie e trasfigura una sequenza di questioni che appartengono alla più alta metafisica teologica e lo fa secondo un ordine rigoroso nel quale ogni proposizione rinvia alla successiva come a un proprio svolgimento necessario. Il punto da cui Beatrice prende le mosse è la nobiltà ontologica della creatura razionale, la quale non deriva da una semplice preminenza funzionale all’interno del cosmo, bensì dalla sua immediata derivazione da Dio e dalla sua ordinazione diretta al Bene primo come fine. L’uomo, in quanto creato secondo una forma spirituale capace di verità e di libertà, non si colloca nel reale come un ente tra gli altri, ma come quel vivente nel quale l’ordine dell’essere si raccoglie in autocoscienza e tende consapevolmente al proprio principio. Per questa ragione il peccato delle origini non può essere inteso in termini puramente morali o giuridici, quasi si trattasse della violazione esterna di un comando positivo, poiché esso è, nel suo nucleo più profondo, un atto di avversione dell’intelletto e della volontà rispetto alla misura stessa del bene, cioè il tentativo della creatura di appropriarsi del fine fuori dall’ordine del fine e di affermarsi non secondo partecipazione, ma secondo una impossibile autonomia. La colpa, pertanto, assume subito una portata metafisica, dal momento che introduce nella natura umana non una distruzione dell’essere, che in quanto tale resta dono divino e perciò bene, ma una sua radicale disarticolazione secondo l’ordine della giustizia. Su questo fondamento si comprende la necessità del problema redentivo. Se il peccato ha ferito l’ordine in un soggetto che, proprio per la sua eccellenza ontologica, era chiamato a ricapitolare in sé il movimento ascensivo del creato verso Dio, ne segue che la restaurazione di tale ordine non può consistere in una semplice remissione estrinseca, quasi che il male potesse essere ignorato o revocato per pura decisione sovrana senza che l’essere leso venga reintegrato secondo verità. La giustizia divina, quale Dante la concepisce, non è affatto assimilabile a una logica compensativa o punitiva di carattere semplicemente forense, poiché essa coincide piuttosto con l’inviolabile rettitudine del bene in quanto voluto dalla sapienza eterna. Di conseguenza il disordine introdotto dalla colpa deve essere ricondotto all’ordine non mediante una sospensione della giustizia, ma attraverso il suo compimento, il che implica che la reintegrazione provenga precisamente da quella natura che ha peccato e tuttavia possieda una dignità capace di eccedere la misura finita della creatura decaduta. Qui il ragionamento di Dante raggiunge una densità straordinaria, perché mostra che la salvezza esige simultaneamente identità del soggetto debitore e trascendenza del principio soddisfattorio. Deve essere l’uomo a rispondere del peccato dell’uomo e, tuttavia, nessun puro uomo può offrire una soddisfazione proporzionata a un disordine che, in ragione dell’altezza del termine offeso, assume una gravità che oltrepassa ogni misura creata. Da tale aporia, che in realtà è il luogo speculativo in cui si dischiude il mistero cristiano, sorge la necessità del Verbo incarnato.
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