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DECRETO 7 Agosto 2023, n. 110 - GU 11-8-2023 n.197.pdf
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Nella GU 11-8-2023 n.197, è pubblicato il Decreto del Ministro di Giustizia 7 Agosto 2023, n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ovvero le "norme di redazione degli atti".
"Il concetto di razza non ha alcuna base scientifica."
Luigi Luca Cavalli-Sforza (Genova, 25 gennaio 1922 – Belluno, 31 agosto 2018)
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Nella recente sentenza 5479/2023 della III civile della Suprema Corte (presidente Frasca, rel Rubino) - https://tinyurl.com/wxxfepa2, PDF - ha ancora una volta ribadito che : "Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta
la firma apocrifa del legale rappresentante della società
apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società
stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica
, in applicazione
analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale
rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi,
manifesti univocamente la volontà di avvalersene".
E ciò, anche quando eventuali CTU abbiano riferito per la autenticità/falsità delle firme stesse.
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Sull'attaccare l'asino dove vuole il padrone ...
Le considerazioni in oggetto hanno valore, per così dire, riflesso anche per i consulenti.
"L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente sulle difficoltà del giudizio che intende intraprendere, sui rischi di insuccesso e sui costi che si dovranno sostenere con una prognosi quanto più possibile vicina alla realtà. Né è sufficiente, per l’avvocato, sostenere che è stato il cliente a insistere per una certa azione con poche chance di successo, perché la strategia difensiva è sempre un patrimonio del professionista che opera una scelta in prima persona (come ha affermato la Cassazione nella sentenza 10289/2015)."
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Sono state pubblicate sul sito del Ministero di Giustizia le SPECIFICHE TECNICHE per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, allegato in PDF.
Interessa il workflow (dillo in italiano?) per le domande dei precedentemente iscritti al cartaceo (sic)
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Forwarded from GrafologiaGenetica
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Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.298 del 22 Dicembre 2023.pdf
3.3 MB
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.298 del 22 Dicembre 2023 (allegata) sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
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CTU-Manuale Utente Candidato.pdf
6.4 MB
"Dal 4 gennaio 2024 sarà possibile procedere all’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici ed i periti presso il Tribunale, secondo quanto previsto dall’art.16 novies del DL n.179/2012, in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti.
Il Portale è già parzialmente accessibile, dalla pagina Servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST), autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS.
I professionisti già iscritti all’Albo dei CTU ed i periti presso il Tribunale dovranno procedere all’iscrizione attraverso il suddetto Portale entro il 4 marzo 2024 mentre i professionisti che devono effettuare la prima iscrizione potranno procedere esclusivamente dal 1° marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno come previsto dal DM 109 del 04/08/2023.
"
Per le modalità di compilazione della domanda si rimanda al "Manuale Utente Candidato" qui allegato.
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20231230_303.pdf
6 MB
Ieri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 Dicembre 2023 il decreto 29 Dicembre 2023, n. 217 (allegata) con il Regolamento che stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.
Tra le altre, si legge che : restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente. - ovvero, le Cancellerie la piantino di rifiutare il deposito dei saggi grafici.
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Frank Crispino, Towards a forensic semiotics, Forensic Science International, in press/preview online, Open Access, 15 February 2024
La gestione della qualità e i criteri legali non riescono a includere l’epistemologia delle scienze forensi - L’approccio bayesiano e quello cognitivo-descrittivo sono inconciliabili ? - La semiotica di Peirce sembra una ricca strada inesplorata che potrebbe unire entrambi gli approcci e servire alle varie specialità delle scienze forensi.

https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.111968
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Nei miei seminari del 2021 sull'arrivo della riforma Cartabia, dissi senza mezzi termini che lo scopo della riforma era quello di ostacolare l'accesso alla Giustizia, anziché dargli gli strumenti e i mezzi per funzionare, ovvero il paradigma del Processo McDonald's.
La scusa è sempre quella, sia per la riforma che per la controriforma che sta instaurando il governo dei Mejoni : "lo vuole l'Europa". Anche al processo penale la riforma Gerovital fa strage dei Diritti in nome di una presunta efficienza - come scriveva il 13 Febbraio scorso sul Riformista Gian Domenico Caiazza, a pagare sono sempre i Diritti dei poveri cristi.
Al tempo mi dissero che ero inutilmente cinico, antigrillino (sic) e non ricordo che altro ...
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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Decima Sezione, sentenza 29 Febbraio 2024, causa C-466/22 dichiara:
L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,
deve essere interpretato nel senso che:
i giudici degli Stati membri, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa.

Per firma elettronica qualificata deve intendersi, art. 5, comma 15 e segg. del regolamento n. 910/2014, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche. [sembra una tautologia ma nel contesto non lo è]
La sentenza integrale, anche in italiano, è qui: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ , cercate per numero di causa e lingua.