IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

AUTONOMIA “NON-LEP” A SALDO ZERO: LA PRE-INTESA GOVERNO DELLA REPUBBLICA-REGIONE DEL VENETO (FEBBRAIO 2026) COME OPERAZIONE COSMETICA

La pre-intesa tra la Regione del Veneto ed il Governo della Repubblica su alcune materie "non Lep", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2026, è, già per struttura, un’illusione semantica: promette “materie”, ma consegna (quando va bene) micro-funzioni puntuali, circondate da condizioni, controlli e clausole di salvaguardia. Lo dice la stessa architettura del testo, che circoscrive l’oggetto a tre ambiti: 1) "protezione civile", 2) "professioni", 3) “previdenza complementare e integrativa”, pur ricordando che nel 2024 il Veneto aveva chiesto ben nove materie non-LEP (giustizia di pace, commercio estero, finanza pubblica e tributi, rapporti UE, credito ecc.). E lo impone, a monte, il “nuovo” diritto vivente post-2001: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha chiarito che l’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente non può trasformarsi in un trasferimento “pieno” di materie, dovendo riguardare specifiche funzioni. In altre parole: l’autonomia non-LEP, nel 2026, nasce già “contenuta” e la pre-intesa è spesso la traduzione giuridica di un messaggio politico (“abbiamo firmato”) più che di un effettivo spostamento di potere. Primo esempio: protezione civile, cioè la materia che, paradossalmente, le Regioni già esercitano in modo robusto dopo la riscrittura del Titolo V nel 2001. Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) qualifica la disciplina codicistica come principi fondamentali della materia concorrente e riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze “di rilievo regionale” (art. 7, lett. b), con provvedimenti regionali e oneri regionali. La pre-intesa 2026, però, spaccia per “nuova autonomia” ciò che spesso è già fisiologico e aggiunge un potere simbolicamente forte ma giuridicamente subordinato: le ordinanze regionali “in deroga” alla disciplina statale, che richiedono (a) previa autorizzazione del Governo oppure (b) in “estrema urgenza” l’efficacia è appesa alla approvazione del Consiglio dei Ministri entro 8 giorni, altrimenti cessano. Dov’è l’autonomia, se la deroga, cioè l’unica vera leva straordinaria, resta condizionata dal centro? La stessa pre-intesa precisa che, se la deroga incide su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali, resta ferma la necessità della previa determinazione dei LEP. Ecco l’effetto concreto: immaginiamo un’alluvione (che speriamo ovviamente non si verifichi) nel Polesine con necessità di procedure rapide su appalti, personale, logistica. La Regione potrà anche “ordinare”, ma la deroga, cioè l’unico strumento realmente differenziante, o la chiede prima al Governo o la esercita col fiato sospeso, aspettando la convalida del Consiglio dei Ministri. L’autonomia diventa, allora, autorizzazione: un potere “regionale” che vive di un timbro statale. Secondo esempio: le professioni, ovvero il terreno su cui il bluff è quasi “strutturale”, perché dopo il 2001 la Corte ha costruito una linea rigidissima: nella materia concorrente “professioni”, in ragione del criterio di uniformità le Regioni non possono istituire nuove figure professionali con profili, titoli abilitanti e (soprattutto) registri/albi a funzione costitutiva. L’individuazione delle figure e dei relativi tratti genetici è riservata allo Stato, per esigenze unitarie e di coerenza anche con il mercato interno e la concorrenza. È un principio ripetuto in modo martellante (tra le altre) da sentenze n. 93/2008, n. 98/2013 e n. 127/2023, che colpiscono proprio l’“indice sintomatico” dell’autonomia apparente, ossia l’istituzione di elenchi/registri regionali che finiscono per creare la professione. Anche il d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali, è chiarissimo: la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
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Ora, la pre-intesa 2026 “suona” come trasferimento incisivo (si parla di disciplina regionale delle professioni di rilievo regionale, registri, percorsi, ecc.), ma l’ordinamento vivente dice che quel campo è minato. Infatti, aolena la Regione prova a trasformare una “attività” in “professione” (con requisiti, titoli, registri “abilitanti”), entra in rotta di collisione con l’art. 117, comma 3, come interpretato secondo i criteri della Corte che fungono da "ipoteca" sulle materie conferibili alle Regioni. Pertanto, l'unica autonomia realistamente residua è quella che il Veneto aveva già (e che già esercita): formazione, promozione, standard di qualità non discriminatori, supporto alle professioni non organizzate, regolazione di aspetti amministrativi collegati alla realtà territoriale senza creare barriere o “patenti venete”. Terzo esempio: la previdenza complementare e integrativa. Anche qui l’autonomia promessa è largamente compatibile con poteri già disponibili e comunque schiacciata su una normativa nazionale fittissima (d.lgs. n. 252/2005) e su una vigilanza unitaria (COVIP, regole sugli investimenti, trasparenza, fiscalità), che una pre-intesa regionale non può scalfire. La Regione può certamente promuovere l’adesione, fare campagne, costruire strumenti organizzativi per categorie del territorio, razionalizzare rapporti con enti e parti sociali, ma non può trasformare davvero l’equilibrio previdenziale senza leve che restano statali (incentivi fiscali, struttura delle prestazioni, cornice dei fondi, regole prudenziali). Il paradosso “a saldo zero” è che la pre-intesa rivendica autonomia mentre, per definizione, si muove dentro una gabbia nazionale: si ottiene, al più, una regia regionale su un film scritto altrove. E se l’autonomia non porta risorse aggiuntive e capacità normativa piena, l’effetto pratico è spesso un re-branding: più adempimenti e più retorica, non più diritti o migliori prestazioni. La conclusione è semplice: la pre-intesa Veneto 2026 sulle materie non-LEP è un bluff, perché la sostanza del potere resta in larghissima parte dove era già dopo la riforma del 2001 e dopo la giurisprudenza costituzionale che ha “riscritto” le materie in senso accentrante. E, quando sembra aprirsi uno spiraglio vero (la deroga in protezione civile), esso è commissariato: autorizzazione preventiva o convalida del Consiglio dei Ministri, più la clausola-LEP che può rientrare dalla finestra anche nella stanza “non-LEP”.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

LA GUERRA PER "INTERPOSTA BASE":

In data 05 marzo 2026 il Parlamento italiano è stato investito delle comunicazioni del Governo della Repubblica sulla crisi apertasi dopo l’attacco di Stati Uniti d'America e di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran e sulle conseguenze regionali, incluse richieste di assistenza provenienti dall’area del Golfo Persico. Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica impegnano l'Esecutivo lungo tre assi: 1) partecipazione allo “sforzo comune” in ambito UE per sostenere, su richiesta, Stati membri colpiti da attacchi missilistici o via droni; 2) dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza nel perimetro di quanto autorizzato a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo; 3) conferma del rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari in Italia concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, includendo profili di supporto tecnico logistico e addestrativo. Sullo sfondo peró, pesa un passaggio che inchioda l’atto alle sue responsabilità implicite: nelle comunicazioni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riconosciuto che gli Stati Uniti d'America ed Israele “hanno agito fuori dal diritto internazionale”. È un'affermazione grave che consente di analizzare in modo ancora più critico il testo delle risoluzioni e la loro coerenza tanto rispetto al diritto interno, quanto rispetto al diritto internazionale pubblico. Ora queste, com'è noto, sono un atto di indirizzo politico, o meglio uno strumento tipico con cui l’Assemblea può concludere un dibattito sulle comunicazioni del Governo e orientarne l’azione. Proprio in quanto atto di indirizzo, esse non producono di per sé una base legale nuova, non “autorizzano” nel senso proprio del termine, non integrano la riserva di legge quando questa è richiesta e, soprattutto, non possono surrogare gli snodi costituzionali che la materia bellica e para-bellica chiama in causa. In altre parole, siamo di fronte ad atti politicamente pesanti, ma giuridicamente leggeri. La combinazione è pericolosa perché consente di assumere come “coperta” una decisione che resta, sul piano interno, priva di quel grado di tipizzazione e controllabilità che la Costituzione vigente pretende quando il territorio, le basi, la logistica e la cooperazione operativa possono trasformarsi in concorso sostanziale all’uso della forza. Il primo urto è con l’art. 11 del Testo fondamentale. Il ripudio della guerra come strumento di offesa non è un’etichetta che si preserva dichiarando “l’Italia non è in guerra”, né si neutralizza qualificando tutto come difesa aerea, sorveglianza, supporto. In contesti di escalation, la distinzione tra protezione e partecipazione non è semantica, è fattuale e la fattualità dipende da catene di comando, regole d’ingaggio, interconnessioni informative, disponibilità di infrastrutture e tempi di autorizzazione. Una risoluzione che si limita a richiamare “il rispetto del quadro giuridico degli accordi vigenti” non impone, non delimita, non condiziona in modo verificabile e lascia all’Esecutivo l’onere e insieme il potere di collocare ogni scelta nella categoria che conviene. Il risultato è una normalizzazione della zona grigia, dove il ripudio rischia di restare principio declamato mentre l’apparato statale viene predisposto come piattaforma di proiezione altrui. Il secondo profilo riguarda la ratio sottesa all'art. 78 Cost. La deliberazione dello stato di guerra appartiene alle Camere e non è un reperto storico. È vero che i conflitti contemporanei sfuggono spesso alla forma della “guerra dichiarata”, però una democrazia costituzionale non può accettare che la metamorfosi della guerra in “operazioni”, “supporti” e “rischieramenti” diventi la scorciatoia per sostituire decisioni tipiche con atti di indirizzo volutamente indeterminati.
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Quando si parla di installazioni sul territorio nazionale messe a disposizione di un alleato impegnato in un’azione che lo stesso Governo qualifica fuori dal diritto internazionale, il punto non è se si sia pronunciata la parola guerra. Il punto è se lo Stato stia concorrendo, anche solo abilitando, a una dinamica che espone la comunità politica a rischi e responsabilità che dovrebbero passare da una sede decisionale più rigorosa e trasparente di un impegno generico. Il terzo snodo è l’art. 80 Cost. Se la concreta operatività richiesta agli accordi “vigenti” si traduce, oggi, in ampliamenti funzionali, in intese applicative nuove, in prestazioni ulteriori, in oneri non marginali o in scelte politiche che eccedono la fisiologia di accordi tecnici, la coperta dell’accordo pregresso non basta più. Le risoluzioni, invece di pretendere una ricostruzione puntuale del titolo giuridico e degli eventuali atti applicativi, fanno l’opposto: assumono la vigenza dell’accordo come argomento conclusivo e così spostano il baricentro dal Parlamento alla prassi amministrativo-diplomatica. È una torsione della forma di governo parlamentare, perché su materia che tocca la sicurezza collettiva il controllo democratico viene degradato a ratifica politica a bassa definizione. Quanto al versante del diritto internazionale pubblico la criticità si accentua, e qui l’intreccio con il diritto interno è diretto. La Costituzione, attraverso l’apertura internazionalistica, non consente che l’Italia si rifugi in una finta neutralità infrastrutturale. Se l’uso della forza è avvenuto, secondo la stessa ricostruzione governativa, fuori dalle regole del diritto internazionale, il minimo costituzionalmente dovuto era un vincolo esplicito e verificabile: non solo nessuna utilizzazione del territorio nazionale per operazioni offensive prive di un titolo chiaro alla luce della Carta delle Nazioni Unite del 1945, ma anche nessuna facilitazione che possa equivalere a assistenza materiale determinante coperta imprecisati e vaghi profili logistici e di addestramento. Ne esce un esito paradossale: le risoluzioni si presentano come atto prudente e, invece, proprio perché non incardinano limiti, abilitano la discrezionalità nel punto in cui la discrezionalità dovrebbe irrigidirsi. Gli atti parlamentari in esame, in questo modo, non governano la crisi, ma la assorbono nel linguaggio della continuità pattizia e finiscono per consegnare la sovranità a un meccanismo di automatismi politici, dove l’Italia rischia di apparire disponibile per default, salvo poi discutere a posteriori dell’intensità del proprio coinvolgimento. In termini costituzionali interni, è la trasformazione del Parlamento da organo che decide a organo che accompagna. In termini internazionalistici, è la rinuncia a rendere l’uso del territorio condizionato alla legalità della forza, proprio mentre la legalità è messa in discussione dagli stessi protagonisti del dibattito.
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Forwarded from Idee&Azione
ALL’ARMI!
Un dialogo di fantasia preso dal web


- Ma tu ci andresti in guerra?

- In che senso?

- Domani l’Italia viene attaccata, Russia, Cina, non importa, leva obbligatoria, tutti coscritti. Tu andresti?

- Ma sei fuori? No che non ci vado. Tu sì?

- Chiaro.

- Davvero? Tu andresti in guerra?

- Assolutamente. È il mio Paese. La mia casa. Il posto dove sono nato, dove sono cresciuto. Certo che combatterei per difenderlo e per difendere i suoi valori.

- Quindi tu se domani scoppia la guerra, ti arruoli e vai.

- Te l’ho detto, sì.

- Be’, sai che non pensavo che…

- A novanta giorni.

- Eh?

- Arruolamento a novanta giorni.

- Cioè?

- Mica lo Stato si può aspettare che mi presenti subito. Parto dopo novanta giorni. Anche centoventi, dipende.

- Vabbè, però poi ti arruoli.

- Sì, sì, mi arruolo. Se lo Stato fa domanda.

- Domanda per cosa?

- Perché io mi arruoli. Mi deve portare tutti i moduli giusti.

- Ci sono i moduli?

- Mica mi arruolo così, perché è bello lui. Si compila un bel modulino. Ma tranquillo, per rendergli le cose più semplici c’è anche il sito.

- Il sito per arruolarti?

- Certo, ho messo su questo bel portale a tinte pastello.

- È chiaro e facile da navigare?

- Non si capisce un cazzo. Sembra il puzzle di Hellraiser.

- Ecco.

- E comunque deve mandarmi tutto cartaceo, stampato, firmato e consegnato a mano. Marca da bollo, ricevuta della marca da bollo. Tutta la documentazione va autenticata da un notaio. Le spese notarili sono ovviamente a carico dello Stato.

- Ovviamente.

- Ah, e poi lo Stato dovrebbe farsi lo SPID.

- Lo SPID.

- È obbligatorio per arruolarmi.

- E dopo ti arruoli?

- Assolutamente. Se viene allo sportello. Lo sportello per arruolarmi è aperto il secondo martedì del mese, dalle nove alle nove e venti.

- Però poi…

- Altra cosa. Lo Stato deve dimostrare di avere residenza effettiva nel territorio che mi chiede di difendere.

- E quindi?

- Mi servono le sue ultime tre utenze.

- Poi però ti arruoli.

- No, perché l’arruolamento è di competenza della regione, quindi ci vuole tutto un altro iter. Prima disponibilità, vediamo subito… diciotto mesi. Se compila tutto per bene, fa le richieste giuste e io non perdo i moduli, fra diciotto mesi sono abile e arruolato.

- E poi combatti.

- Certo che combatto. Te l’ho detto, è il mio Paese, la mia Patria. Combatto in stage.

- In stage.

- Lontano dalle linee nemiche. Imparo a combattere, faccio esperienza. Ovviamente non posso versare né contributi né tanto meno sangue, capirai...

- Poi però, finito lo stage, combatti.

- A tempo determinato.

- Come determinato?

- A me dispiace, vorrei poter combattere subito a tempo indeterminato, ma non ci sono proprio le condizioni. Il massimo che posso fare è un rapporto di arruolamento occasionale. Lo Stato si deve accontentare. Intanto combatto così, poi fra due tre anni di combattimento precario valutiamo…

- Vabbè, ma in quel poco tempo lì dai il massimo.

- Do il 47%.

- Ma è meno della metà.

- Eh, caro mio, devi considerare l’IRPEF, l’IRAP, le addizionali regionali, quelle comunali, l’IVA sull’amor di patria e ovviamente l’INPS. Quindi sono pronto a dare tutto il 47% di me stesso per difendere alcune parti di questa bella terra.

- Alcune parti?

- Mica pretenderai che la difenda tutta? Difendo solo certe zone che convengono a me.

- Tipo?

- La mia banca, la mia azienda, l’azienda di mio cognato…

- Ma questo non è combattere.

- Certo, è combattere con lo stesso entusiasmo con cui il mio Paese combatte per me.

- Mi sembra un po’ sbilanciato.

- Oh no, non è affatto sbilanciato. Vedi, se scoppia una guerra, l’Italia vorrebbe vedere se sono disposto a morire per lei. Io vorrei solo vedere se è disposta a vivere un giorno come me.
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AUTONOMIA E MONTAGNA:

Questa sera, a Belluno, presso la "sala Bianchi", ospite dell'associazione "Belluno Libera", che ringrazio di cuore, per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (che ho redatto) inerente all'introduzione in Costituzione delle Province montane. Ho cercato di dimostrare sia come l'autonomia regionale non sia autonomia, ma unicamente una delega ipotecata di funzioni, sia le enormi criticità della legge ordinaria dello Stato n. 131/2025 sulla montagna. Bella la presenza di giovani.

P.S. La proposta è stata fortemente voluta dall'amica imprenditrice Mariangela Sernaglia.

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