IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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AI "RAGGI X" LE DICHIARAZIONI DI TAJANI:

L’affermazione del Ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, presuppone la confusione di tre piani distinti: 1) la genesi storica dell’ordinamento giudiziario del 1941; 2) la struttura costituzionale repubblicana dal 1948 in poi; 3) la differenza, decisiva, tra unità dell’ordine giudiziario e unicità delle carriere. Il regio decreto n. 12/1941 effettivamente collocava giudici e pubblici ministeri nello stesso “ordine giudiziario” (art. 4), ma nello stesso impianto il pubblico ministero esercitava le sue funzioni “sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia” (art. 69). Dunque il modello fascista non coincide affatto con quello costituzionale vigente: era un modello di unità ordinamentale dentro una magistratura strutturalmente subordinata all’Esecutivo. Perciò dire che “la carriera unica l’ha voluta Mussolini” è, tecnicamente, una semplificazione fuorviante. Più correttamente: il fascismo codificò nel 1941 un ordinamento unitario; ma la fonte di legittimazione dell’assetto attuale non è il regio decreto fascista, bensì la Costituzione repubblicana, che all’art. 104 stabilisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, e all’art. 107 precisa, da un lato, che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”, dall’altro che il pubblico ministero gode di proprie garanzie ordinamentali. È quindi la Costituzione ad aver rifondato il rapporto tra giudice e PM, sottraendolo alla dipendenza governativa che caratterizzava il modello del 1941.

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Non si uccide l'Ayatollah Khameney se non si vuole un conflitto senza quartiere con l'Iran. Non si bombarda scientemente una scuola ammazzando circa 160 piccole alunne se non si vuole innescare l'odio cieco del popolo che ha subito questa tragedia. Non si uccidono tutti i membri del governo con chi ha parole si dice di voler trattare. Non si bombardano i giacimenti di gas più importanti dell'Iran con il quale viene alimentata l'80% della rete elettrica del paese se non per provocare una immediata rappresaglia iraniana contro gli altir paesi del Golfo alleati degli USA.

La verità vera è che, al di là delle parole, gli USA vogliono un conflitto prolungato e di enorme virulenza che provochi uno shock nei mercati mondiali dell'energia e più in generale una enorme recessione.

Perchè vogliono tutto questo? Perchè la crisi sistema del dollaro e del sistema finanziario USA è alle porte. Ma se sarà annacquata in una più vasta crisi mondiale semplicemente nessuno ci farà caso e il Dollaro rimarrà ancora la moneta standard internazionale e Wall Street potrà rimanere in prospettiva la cuccagna per le élites di tutto il mondo.

Gli americani sono maestri nell'esportare le loro crisi al resto del mondo. Questo è il loro intento, questa è la loro strategia.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

SORTEGGIO ASIMMETRICO E SQUILIBRIO NEL GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA:

La proposta di modifica dell’art. 104, comma 4, Cost., da parte della legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 sottoposta al referendum confermativo/oppositivo dei giorni 22-23 marzo 2026, introduce, per i futuri Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, due criteri diversi di selezione: per i magistrati un sorteggio diretto; per i componenti laici, invece, un sorteggio soltanto parziale, perché preceduto dalla formazione parlamentare di un elenco di candidati. Proprio qui emerge il nodo critico. Se davvero il Csm fosse un organo meramente amministrativo, non si comprenderebbe per quale ragione il sorteggio “secco” debba valere soltanto per i magistrati e non anche per i laici. Si potrebbe obiettare che anche nel sistema vigente il Parlamento partecipa già alla composizione del Csm attraverso l’elezione dei membri laici, e che dunque la riforma non introdurrebbe nulla di sostanzialmente nuovo. Ora, l’obiezione non coglie il punto decisivo: non conta soltanto che il Parlamento sia presente, bensì il diverso peso costituzionale che la sua presenza assume nel nuovo assetto. Oggi, infatti, esiste un equilibrio tra due distinte fonti di legittimazione: i laici sono scelti dal Parlamento in seduta comune, mentre i togati sono eletti dai magistrati. Domani, invece, i magistrati perderebbero ogni effettiva capacità selettiva, sostituita dal caso, mentre il Parlamento conserverebbe un ruolo determinante nella formazione della componente laica. Ne deriva una evidente asimmetria (nonchè una possibile violazione del principio di ragionevolezza): la magistratura non sceglierebbe più i propri rappresentanti, mentre le forze politiche continuerebbero a incidere, sia pure indirettamente, sulla composizione dell’organo. Anzi, il rischio è che tale influenza risulti persino rafforzata, poiché il numero dei sorteggiabili e le modalità della loro previa individuazione sarebbero affidati alla legge ordinaria. Ciò significa che la maggioranza parlamentare potrebbe restringere sensibilmente la lista, riducendo l’effettiva casualità del sorteggio e aumentando il controllo politico sulla scelta finale. Più che eliminare le logiche di appartenenza, la riforma rischia così di colpirle soltanto su un versante, lasciandole intatte, se non accresciute, su quello parlamentare. Il vero problema, pertanto, non è essere favorevoli o meno alla separazione delle due magistrature (si vedano le sentt. n. 37/2000 e n. 58/2022), trattandosi di scelta affidata al legislatore statale, ma il modo mediante il quale avviene la suddetta separazione.

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DIBATTITO SUL REFERENDUM

Oggi pomeriggio, presso l'Ateneo Unicollege di Mantova a moderare il dibattito in vista del referendum. Con il Presidente del Tribunale ordinario di Mantova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Mantova.
Ne parla anche il Corriere della Sera
🎓 3 nuove laureate in Scienza della Mediazione Linguistica con Unidolomiti!
Martedì 17 marzo, nell’aula magna della SSML San Domenico di Roma, quattro studentesse del nostro Polo Unidolomiti hanno discusso la tesi e sono ufficialmente diventate traduttrici e interpreti!
Congratulazioni a Greta Peterle, Alice Stoka e Jasmine Tigliani.
👏 Un momento emozionante per loro, per le famiglie e per tutti noi!

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

LA RIFORMA "DEFORMATA"

Il punto più critico della riforma della Parte II, Titolo IV, del Testo fondamentale vigente, di cui alla legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025, sta in una evidente contraddizione interna che non può essere nascosta con formule di equilibrio istituzionale. Da un lato, il nuovo assetto afferma di voler separare in modo netto la carriera giudicante da quella requirente e, per dare concretezza a questa scelta, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura. Dall’altro lato, quando si giunge al terreno più delicato, cioè quello della responsabilità disciplinare (che esiste già ed è disciplinata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), la separazione improvvisamente scompare e lascia il posto a una nuova sede unitaria, l’Alta Corte disciplinare, nella quale giudici e pubblici ministeri tornano a essere ricondotti dentro un solo organismo. La riforma, dunque, proclama la distinzione e subito dopo la smentisce proprio nel luogo in cui essa dovrebbe manifestarsi con maggiore coerenza. Il dato diventa ancora più significativo se si guarda alla composizione dell’organo. I componenti togati sono nove, di cui sei giudicanti e tre requirenti. Non solo, quindi, la funzione disciplinare viene riunificata, ma viene anche riunificata secondo un criterio di evidente asimmetria interna. I magistrati requirenti non si trovano in una posizione di parità rispetto ai giudicanti e la stessa formula secondo cui essi devono essere semplicemente “rappresentati” nel collegio conferma che la riforma non vuole garantire un equilibrio effettivo tra le due componenti. Essere rappresentati non significa concorrere in condizioni paritarie alla formazione del giudizio. Significa, più modestamente, essere presenti entro una struttura già costruita secondo un diverso rapporto di forza. L’Alta Corte, perciò, non realizza la separazione delle carriere, bensì la neutralizza nel momento disciplinare. Il risultato è un istituto che nasce per completare la riforma e finisce per incrinarne la logica. Se le carriere sono davvero separate, anche il giudizio disciplinare dovrebbe riflettere tale separazione in modo lineare e rigoroso. Se, invece, il momento disciplinare resta unitario e per di più sbilanciato, allora la separazione diventa una dichiarazione di principio priva di reale coerenza sistematica. L’Alta Corte non risolve il problema, lo rende più evidente.

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Per chi fosse interessato: oggi pomeriggio, dalle ore 15:30, ultimo dibattito sul referendum. Seminario on line aperto a tutti. Per richiedere il link scrivere a universita@unidolomiti.it
La scelta per il SI o per il NO al prossimo referendum costituzionale non è una scelta politica ma una scelta
https://www.instagram.com/reel/DWGdzqcsYhz/?igsh=YzVpa3ViNGFobHhv
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