Ora, la pre-intesa 2026 “suona” come trasferimento incisivo (si parla di disciplina regionale delle professioni di rilievo regionale, registri, percorsi, ecc.), ma l’ordinamento vivente dice che quel campo è minato. Infatti, aolena la Regione prova a trasformare una “attività” in “professione” (con requisiti, titoli, registri “abilitanti”), entra in rotta di collisione con l’art. 117, comma 3, come interpretato secondo i criteri della Corte che fungono da "ipoteca" sulle materie conferibili alle Regioni. Pertanto, l'unica autonomia realistamente residua è quella che il Veneto aveva già (e che già esercita): formazione, promozione, standard di qualità non discriminatori, supporto alle professioni non organizzate, regolazione di aspetti amministrativi collegati alla realtà territoriale senza creare barriere o “patenti venete”. Terzo esempio: la previdenza complementare e integrativa. Anche qui l’autonomia promessa è largamente compatibile con poteri già disponibili e comunque schiacciata su una normativa nazionale fittissima (d.lgs. n. 252/2005) e su una vigilanza unitaria (COVIP, regole sugli investimenti, trasparenza, fiscalità), che una pre-intesa regionale non può scalfire. La Regione può certamente promuovere l’adesione, fare campagne, costruire strumenti organizzativi per categorie del territorio, razionalizzare rapporti con enti e parti sociali, ma non può trasformare davvero l’equilibrio previdenziale senza leve che restano statali (incentivi fiscali, struttura delle prestazioni, cornice dei fondi, regole prudenziali). Il paradosso “a saldo zero” è che la pre-intesa rivendica autonomia mentre, per definizione, si muove dentro una gabbia nazionale: si ottiene, al più, una regia regionale su un film scritto altrove. E se l’autonomia non porta risorse aggiuntive e capacità normativa piena, l’effetto pratico è spesso un re-branding: più adempimenti e più retorica, non più diritti o migliori prestazioni. La conclusione è semplice: la pre-intesa Veneto 2026 sulle materie non-LEP è un bluff, perché la sostanza del potere resta in larghissima parte dove era già dopo la riforma del 2001 e dopo la giurisprudenza costituzionale che ha “riscritto” le materie in senso accentrante. E, quando sembra aprirsi uno spiraglio vero (la deroga in protezione civile), esso è commissariato: autorizzazione preventiva o convalida del Consiglio dei Ministri, più la clausola-LEP che può rientrare dalla finestra anche nella stanza “non-LEP”.
L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LA GUERRA PER "INTERPOSTA BASE":
In data 05 marzo 2026 il Parlamento italiano è stato investito delle comunicazioni del Governo della Repubblica sulla crisi apertasi dopo l’attacco di Stati Uniti d'America e di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran e sulle conseguenze regionali, incluse richieste di assistenza provenienti dall’area del Golfo Persico. Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica impegnano l'Esecutivo lungo tre assi: 1) partecipazione allo “sforzo comune” in ambito UE per sostenere, su richiesta, Stati membri colpiti da attacchi missilistici o via droni; 2) dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza nel perimetro di quanto autorizzato a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo; 3) conferma del rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari in Italia concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, includendo profili di supporto tecnico logistico e addestrativo. Sullo sfondo peró, pesa un passaggio che inchioda l’atto alle sue responsabilità implicite: nelle comunicazioni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riconosciuto che gli Stati Uniti d'America ed Israele “hanno agito fuori dal diritto internazionale”. È un'affermazione grave che consente di analizzare in modo ancora più critico il testo delle risoluzioni e la loro coerenza tanto rispetto al diritto interno, quanto rispetto al diritto internazionale pubblico. Ora queste, com'è noto, sono un atto di indirizzo politico, o meglio uno strumento tipico con cui l’Assemblea può concludere un dibattito sulle comunicazioni del Governo e orientarne l’azione. Proprio in quanto atto di indirizzo, esse non producono di per sé una base legale nuova, non “autorizzano” nel senso proprio del termine, non integrano la riserva di legge quando questa è richiesta e, soprattutto, non possono surrogare gli snodi costituzionali che la materia bellica e para-bellica chiama in causa. In altre parole, siamo di fronte ad atti politicamente pesanti, ma giuridicamente leggeri. La combinazione è pericolosa perché consente di assumere come “coperta” una decisione che resta, sul piano interno, priva di quel grado di tipizzazione e controllabilità che la Costituzione vigente pretende quando il territorio, le basi, la logistica e la cooperazione operativa possono trasformarsi in concorso sostanziale all’uso della forza. Il primo urto è con l’art. 11 del Testo fondamentale. Il ripudio della guerra come strumento di offesa non è un’etichetta che si preserva dichiarando “l’Italia non è in guerra”, né si neutralizza qualificando tutto come difesa aerea, sorveglianza, supporto. In contesti di escalation, la distinzione tra protezione e partecipazione non è semantica, è fattuale e la fattualità dipende da catene di comando, regole d’ingaggio, interconnessioni informative, disponibilità di infrastrutture e tempi di autorizzazione. Una risoluzione che si limita a richiamare “il rispetto del quadro giuridico degli accordi vigenti” non impone, non delimita, non condiziona in modo verificabile e lascia all’Esecutivo l’onere e insieme il potere di collocare ogni scelta nella categoria che conviene. Il risultato è una normalizzazione della zona grigia, dove il ripudio rischia di restare principio declamato mentre l’apparato statale viene predisposto come piattaforma di proiezione altrui. Il secondo profilo riguarda la ratio sottesa all'art. 78 Cost. La deliberazione dello stato di guerra appartiene alle Camere e non è un reperto storico. È vero che i conflitti contemporanei sfuggono spesso alla forma della “guerra dichiarata”, però una democrazia costituzionale non può accettare che la metamorfosi della guerra in “operazioni”, “supporti” e “rischieramenti” diventi la scorciatoia per sostituire decisioni tipiche con atti di indirizzo volutamente indeterminati.
LA GUERRA PER "INTERPOSTA BASE":
In data 05 marzo 2026 il Parlamento italiano è stato investito delle comunicazioni del Governo della Repubblica sulla crisi apertasi dopo l’attacco di Stati Uniti d'America e di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran e sulle conseguenze regionali, incluse richieste di assistenza provenienti dall’area del Golfo Persico. Le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica impegnano l'Esecutivo lungo tre assi: 1) partecipazione allo “sforzo comune” in ambito UE per sostenere, su richiesta, Stati membri colpiti da attacchi missilistici o via droni; 2) dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza nel perimetro di quanto autorizzato a protezione dei cittadini italiani e a supporto dei partner del Golfo; 3) conferma del rispetto, nell’utilizzo delle installazioni militari in Italia concesse alle forze statunitensi, del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti, includendo profili di supporto tecnico logistico e addestrativo. Sullo sfondo peró, pesa un passaggio che inchioda l’atto alle sue responsabilità implicite: nelle comunicazioni, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riconosciuto che gli Stati Uniti d'America ed Israele “hanno agito fuori dal diritto internazionale”. È un'affermazione grave che consente di analizzare in modo ancora più critico il testo delle risoluzioni e la loro coerenza tanto rispetto al diritto interno, quanto rispetto al diritto internazionale pubblico. Ora queste, com'è noto, sono un atto di indirizzo politico, o meglio uno strumento tipico con cui l’Assemblea può concludere un dibattito sulle comunicazioni del Governo e orientarne l’azione. Proprio in quanto atto di indirizzo, esse non producono di per sé una base legale nuova, non “autorizzano” nel senso proprio del termine, non integrano la riserva di legge quando questa è richiesta e, soprattutto, non possono surrogare gli snodi costituzionali che la materia bellica e para-bellica chiama in causa. In altre parole, siamo di fronte ad atti politicamente pesanti, ma giuridicamente leggeri. La combinazione è pericolosa perché consente di assumere come “coperta” una decisione che resta, sul piano interno, priva di quel grado di tipizzazione e controllabilità che la Costituzione vigente pretende quando il territorio, le basi, la logistica e la cooperazione operativa possono trasformarsi in concorso sostanziale all’uso della forza. Il primo urto è con l’art. 11 del Testo fondamentale. Il ripudio della guerra come strumento di offesa non è un’etichetta che si preserva dichiarando “l’Italia non è in guerra”, né si neutralizza qualificando tutto come difesa aerea, sorveglianza, supporto. In contesti di escalation, la distinzione tra protezione e partecipazione non è semantica, è fattuale e la fattualità dipende da catene di comando, regole d’ingaggio, interconnessioni informative, disponibilità di infrastrutture e tempi di autorizzazione. Una risoluzione che si limita a richiamare “il rispetto del quadro giuridico degli accordi vigenti” non impone, non delimita, non condiziona in modo verificabile e lascia all’Esecutivo l’onere e insieme il potere di collocare ogni scelta nella categoria che conviene. Il risultato è una normalizzazione della zona grigia, dove il ripudio rischia di restare principio declamato mentre l’apparato statale viene predisposto come piattaforma di proiezione altrui. Il secondo profilo riguarda la ratio sottesa all'art. 78 Cost. La deliberazione dello stato di guerra appartiene alle Camere e non è un reperto storico. È vero che i conflitti contemporanei sfuggono spesso alla forma della “guerra dichiarata”, però una democrazia costituzionale non può accettare che la metamorfosi della guerra in “operazioni”, “supporti” e “rischieramenti” diventi la scorciatoia per sostituire decisioni tipiche con atti di indirizzo volutamente indeterminati.
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Quando si parla di installazioni sul territorio nazionale messe a disposizione di un alleato impegnato in un’azione che lo stesso Governo qualifica fuori dal diritto internazionale, il punto non è se si sia pronunciata la parola guerra. Il punto è se lo Stato stia concorrendo, anche solo abilitando, a una dinamica che espone la comunità politica a rischi e responsabilità che dovrebbero passare da una sede decisionale più rigorosa e trasparente di un impegno generico. Il terzo snodo è l’art. 80 Cost. Se la concreta operatività richiesta agli accordi “vigenti” si traduce, oggi, in ampliamenti funzionali, in intese applicative nuove, in prestazioni ulteriori, in oneri non marginali o in scelte politiche che eccedono la fisiologia di accordi tecnici, la coperta dell’accordo pregresso non basta più. Le risoluzioni, invece di pretendere una ricostruzione puntuale del titolo giuridico e degli eventuali atti applicativi, fanno l’opposto: assumono la vigenza dell’accordo come argomento conclusivo e così spostano il baricentro dal Parlamento alla prassi amministrativo-diplomatica. È una torsione della forma di governo parlamentare, perché su materia che tocca la sicurezza collettiva il controllo democratico viene degradato a ratifica politica a bassa definizione. Quanto al versante del diritto internazionale pubblico la criticità si accentua, e qui l’intreccio con il diritto interno è diretto. La Costituzione, attraverso l’apertura internazionalistica, non consente che l’Italia si rifugi in una finta neutralità infrastrutturale. Se l’uso della forza è avvenuto, secondo la stessa ricostruzione governativa, fuori dalle regole del diritto internazionale, il minimo costituzionalmente dovuto era un vincolo esplicito e verificabile: non solo nessuna utilizzazione del territorio nazionale per operazioni offensive prive di un titolo chiaro alla luce della Carta delle Nazioni Unite del 1945, ma anche nessuna facilitazione che possa equivalere a assistenza materiale determinante coperta imprecisati e vaghi profili logistici e di addestramento. Ne esce un esito paradossale: le risoluzioni si presentano come atto prudente e, invece, proprio perché non incardinano limiti, abilitano la discrezionalità nel punto in cui la discrezionalità dovrebbe irrigidirsi. Gli atti parlamentari in esame, in questo modo, non governano la crisi, ma la assorbono nel linguaggio della continuità pattizia e finiscono per consegnare la sovranità a un meccanismo di automatismi politici, dove l’Italia rischia di apparire disponibile per default, salvo poi discutere a posteriori dell’intensità del proprio coinvolgimento. In termini costituzionali interni, è la trasformazione del Parlamento da organo che decide a organo che accompagna. In termini internazionalistici, è la rinuncia a rendere l’uso del territorio condizionato alla legalità della forza, proprio mentre la legalità è messa in discussione dagli stessi protagonisti del dibattito.
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Forwarded from Unidolomiti
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Forwarded from Idee&Azione
ALL’ARMI!
Un dialogo di fantasia preso dal web
- Ma tu ci andresti in guerra?
- In che senso?
- Domani l’Italia viene attaccata, Russia, Cina, non importa, leva obbligatoria, tutti coscritti. Tu andresti?
- Ma sei fuori? No che non ci vado. Tu sì?
- Chiaro.
- Davvero? Tu andresti in guerra?
- Assolutamente. È il mio Paese. La mia casa. Il posto dove sono nato, dove sono cresciuto. Certo che combatterei per difenderlo e per difendere i suoi valori.
- Quindi tu se domani scoppia la guerra, ti arruoli e vai.
- Te l’ho detto, sì.
- Be’, sai che non pensavo che…
- A novanta giorni.
- Eh?
- Arruolamento a novanta giorni.
- Cioè?
- Mica lo Stato si può aspettare che mi presenti subito. Parto dopo novanta giorni. Anche centoventi, dipende.
- Vabbè, però poi ti arruoli.
- Sì, sì, mi arruolo. Se lo Stato fa domanda.
- Domanda per cosa?
- Perché io mi arruoli. Mi deve portare tutti i moduli giusti.
- Ci sono i moduli?
- Mica mi arruolo così, perché è bello lui. Si compila un bel modulino. Ma tranquillo, per rendergli le cose più semplici c’è anche il sito.
- Il sito per arruolarti?
- Certo, ho messo su questo bel portale a tinte pastello.
- È chiaro e facile da navigare?
- Non si capisce un cazzo. Sembra il puzzle di Hellraiser.
- Ecco.
- E comunque deve mandarmi tutto cartaceo, stampato, firmato e consegnato a mano. Marca da bollo, ricevuta della marca da bollo. Tutta la documentazione va autenticata da un notaio. Le spese notarili sono ovviamente a carico dello Stato.
- Ovviamente.
- Ah, e poi lo Stato dovrebbe farsi lo SPID.
- Lo SPID.
- È obbligatorio per arruolarmi.
- E dopo ti arruoli?
- Assolutamente. Se viene allo sportello. Lo sportello per arruolarmi è aperto il secondo martedì del mese, dalle nove alle nove e venti.
- Però poi…
- Altra cosa. Lo Stato deve dimostrare di avere residenza effettiva nel territorio che mi chiede di difendere.
- E quindi?
- Mi servono le sue ultime tre utenze.
- Poi però ti arruoli.
- No, perché l’arruolamento è di competenza della regione, quindi ci vuole tutto un altro iter. Prima disponibilità, vediamo subito… diciotto mesi. Se compila tutto per bene, fa le richieste giuste e io non perdo i moduli, fra diciotto mesi sono abile e arruolato.
- E poi combatti.
- Certo che combatto. Te l’ho detto, è il mio Paese, la mia Patria. Combatto in stage.
- In stage.
- Lontano dalle linee nemiche. Imparo a combattere, faccio esperienza. Ovviamente non posso versare né contributi né tanto meno sangue, capirai...
- Poi però, finito lo stage, combatti.
- A tempo determinato.
- Come determinato?
- A me dispiace, vorrei poter combattere subito a tempo indeterminato, ma non ci sono proprio le condizioni. Il massimo che posso fare è un rapporto di arruolamento occasionale. Lo Stato si deve accontentare. Intanto combatto così, poi fra due tre anni di combattimento precario valutiamo…
- Vabbè, ma in quel poco tempo lì dai il massimo.
- Do il 47%.
- Ma è meno della metà.
- Eh, caro mio, devi considerare l’IRPEF, l’IRAP, le addizionali regionali, quelle comunali, l’IVA sull’amor di patria e ovviamente l’INPS. Quindi sono pronto a dare tutto il 47% di me stesso per difendere alcune parti di questa bella terra.
- Alcune parti?
- Mica pretenderai che la difenda tutta? Difendo solo certe zone che convengono a me.
- Tipo?
- La mia banca, la mia azienda, l’azienda di mio cognato…
- Ma questo non è combattere.
- Certo, è combattere con lo stesso entusiasmo con cui il mio Paese combatte per me.
- Mi sembra un po’ sbilanciato.
- Oh no, non è affatto sbilanciato. Vedi, se scoppia una guerra, l’Italia vorrebbe vedere se sono disposto a morire per lei. Io vorrei solo vedere se è disposta a vivere un giorno come me.
Un dialogo di fantasia preso dal web
- Ma tu ci andresti in guerra?
- In che senso?
- Domani l’Italia viene attaccata, Russia, Cina, non importa, leva obbligatoria, tutti coscritti. Tu andresti?
- Ma sei fuori? No che non ci vado. Tu sì?
- Chiaro.
- Davvero? Tu andresti in guerra?
- Assolutamente. È il mio Paese. La mia casa. Il posto dove sono nato, dove sono cresciuto. Certo che combatterei per difenderlo e per difendere i suoi valori.
- Quindi tu se domani scoppia la guerra, ti arruoli e vai.
- Te l’ho detto, sì.
- Be’, sai che non pensavo che…
- A novanta giorni.
- Eh?
- Arruolamento a novanta giorni.
- Cioè?
- Mica lo Stato si può aspettare che mi presenti subito. Parto dopo novanta giorni. Anche centoventi, dipende.
- Vabbè, però poi ti arruoli.
- Sì, sì, mi arruolo. Se lo Stato fa domanda.
- Domanda per cosa?
- Perché io mi arruoli. Mi deve portare tutti i moduli giusti.
- Ci sono i moduli?
- Mica mi arruolo così, perché è bello lui. Si compila un bel modulino. Ma tranquillo, per rendergli le cose più semplici c’è anche il sito.
- Il sito per arruolarti?
- Certo, ho messo su questo bel portale a tinte pastello.
- È chiaro e facile da navigare?
- Non si capisce un cazzo. Sembra il puzzle di Hellraiser.
- Ecco.
- E comunque deve mandarmi tutto cartaceo, stampato, firmato e consegnato a mano. Marca da bollo, ricevuta della marca da bollo. Tutta la documentazione va autenticata da un notaio. Le spese notarili sono ovviamente a carico dello Stato.
- Ovviamente.
- Ah, e poi lo Stato dovrebbe farsi lo SPID.
- Lo SPID.
- È obbligatorio per arruolarmi.
- E dopo ti arruoli?
- Assolutamente. Se viene allo sportello. Lo sportello per arruolarmi è aperto il secondo martedì del mese, dalle nove alle nove e venti.
- Però poi…
- Altra cosa. Lo Stato deve dimostrare di avere residenza effettiva nel territorio che mi chiede di difendere.
- E quindi?
- Mi servono le sue ultime tre utenze.
- Poi però ti arruoli.
- No, perché l’arruolamento è di competenza della regione, quindi ci vuole tutto un altro iter. Prima disponibilità, vediamo subito… diciotto mesi. Se compila tutto per bene, fa le richieste giuste e io non perdo i moduli, fra diciotto mesi sono abile e arruolato.
- E poi combatti.
- Certo che combatto. Te l’ho detto, è il mio Paese, la mia Patria. Combatto in stage.
- In stage.
- Lontano dalle linee nemiche. Imparo a combattere, faccio esperienza. Ovviamente non posso versare né contributi né tanto meno sangue, capirai...
- Poi però, finito lo stage, combatti.
- A tempo determinato.
- Come determinato?
- A me dispiace, vorrei poter combattere subito a tempo indeterminato, ma non ci sono proprio le condizioni. Il massimo che posso fare è un rapporto di arruolamento occasionale. Lo Stato si deve accontentare. Intanto combatto così, poi fra due tre anni di combattimento precario valutiamo…
- Vabbè, ma in quel poco tempo lì dai il massimo.
- Do il 47%.
- Ma è meno della metà.
- Eh, caro mio, devi considerare l’IRPEF, l’IRAP, le addizionali regionali, quelle comunali, l’IVA sull’amor di patria e ovviamente l’INPS. Quindi sono pronto a dare tutto il 47% di me stesso per difendere alcune parti di questa bella terra.
- Alcune parti?
- Mica pretenderai che la difenda tutta? Difendo solo certe zone che convengono a me.
- Tipo?
- La mia banca, la mia azienda, l’azienda di mio cognato…
- Ma questo non è combattere.
- Certo, è combattere con lo stesso entusiasmo con cui il mio Paese combatte per me.
- Mi sembra un po’ sbilanciato.
- Oh no, non è affatto sbilanciato. Vedi, se scoppia una guerra, l’Italia vorrebbe vedere se sono disposto a morire per lei. Io vorrei solo vedere se è disposta a vivere un giorno come me.
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AUTONOMIA E MONTAGNA:
Questa sera, a Belluno, presso la "sala Bianchi", ospite dell'associazione "Belluno Libera", che ringrazio di cuore, per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (che ho redatto) inerente all'introduzione in Costituzione delle Province montane. Ho cercato di dimostrare sia come l'autonomia regionale non sia autonomia, ma unicamente una delega ipotecata di funzioni, sia le enormi criticità della legge ordinaria dello Stato n. 131/2025 sulla montagna. Bella la presenza di giovani.
P.S. La proposta è stata fortemente voluta dall'amica imprenditrice Mariangela Sernaglia.
#instagram
#Inprimopiano
#montagna
#Meloni
#corrierealpi
#Byoblu
#ilfattoquotidiano
#IlMessaggero
#ilsole24ore
#belluno
#dolomiti
#Feltre
#sedico
#unidolomiti
#limana
#cortinadampezzo
#lastampa
Questa sera, a Belluno, presso la "sala Bianchi", ospite dell'associazione "Belluno Libera", che ringrazio di cuore, per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (che ho redatto) inerente all'introduzione in Costituzione delle Province montane. Ho cercato di dimostrare sia come l'autonomia regionale non sia autonomia, ma unicamente una delega ipotecata di funzioni, sia le enormi criticità della legge ordinaria dello Stato n. 131/2025 sulla montagna. Bella la presenza di giovani.
P.S. La proposta è stata fortemente voluta dall'amica imprenditrice Mariangela Sernaglia.
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#montagna
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Sto seriamente pensando di aprirmi un blog per articoli, commenti, riflessioni, spazio di confronto etc. Che ne pensate? Buona domenica a tutti. Dany.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL POTERE CHE RECIDE: IL CASO DELLA "FAMIGLIA NEL BOSCO"
L’ultimo provvedimento sulla “famiglia nel bosco” è criticabile non soltanto per la sua durezza, ma per la qualità del potere che esprime. Il 06 marzo 2026, proprio nel giorno in cui dovevano iniziare le perizie psicologiche sui minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto, con decreto, l’allontanamento della madre dalla struttura e il trasferimento dei tre figli in altra sede senza di lei. Nelle stesse ore, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha chiesto la sospensione della misura e un ulteriore approfondimento medico indipendente, avvertendo che essa rischiava di infliggere ai bambini un trauma ulteriore. Questa scansione temporale è già, di per sé, giuridicamente allarmante. La misura più invasiva non arriva all’esito di un accertamento ormai consolidato, ma nel momento in cui l’accertamento sta iniziando e mentre un’autorità indipendente domanda prudenza. Perciò il decreto non appare come la conclusione di una conoscenza piena, quanto come un atto anticipatorio che altera lo stesso quadro che avrebbe dovuto essere verificato. Il punto costituzionale, se colto nella sua altezza propria, è che la protezione del minore non attribuisce allo Stato una signoria morale sulla sua vita, ma impone una funzione servente, misurata e rigorosamente limitata. Quando la Repubblica è chiamata a proteggere maternità, infanzia e gioventù e quando la salute è tutelata entro il limite invalicabile del rispetto della persona, il potere pubblico non può tradurre la tutela in una tecnica di ingegneria relazionale. La legge sul diritto del minore a una famiglia dice con chiarezza che il minore ha diritto a crescere nel proprio nucleo, che prima della supplenza devono venire sostegno e aiuto, che l’affidamento o l’inserimento in comunità presuppongono una temporanea inidoneità del contesto familiare non superata dagli interventi di supporto e che il provvedimento deve indicare specificamente motivazioni, modalità di mantenimento dei rapporti, programma di assistenza e durata orientata al recupero della famiglia d’origine. Quando, invece, si giunge a spezzare anche l’ultimo legame di convivenza, senza che dall’esterno risulti dimostrata una necessità attuale, specifica e non surrogabile, la misura smette di essere l’extrema ratio e tende a diventare una scorciatoia autoritativa. È qui che il decreto appare in frizione con il dovere costituzionale di protezione e con i limiti del giusto procedimento, oltre che con il diritto europeo dei minori, che impone la preminenza dell’interesse del bambino e la considerazione effettiva della sua posizione concreta ((art. 31 Cost.; art. 32 Cost.; artt. 24 e 111 Cost.); (artt. 1, 2 e 4 l. n. 184/1983); (art. 24 CDFUE; art. 8 CEDU)). La giurisprudenza costituzionale, del resto, va in direzione opposta rispetto alla logica sottesa a un simile provvedimento. La Corte ha chiarito che l’interesse del minore non tollera automatismi e richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata. Ha affermato che l’interruzione di relazioni socio-affettive significative può essa stessa arrecare pregiudizio, e ha ribadito lo speciale rilievo del rapporto continuativo con entrambi i genitori. Il filo che unisce queste pronunce è netto. Il giudice non può presumere che la rottura del legame sia, quasi per definizione, benefica. Deve dimostrarlo. E deve farlo con una istruttoria solida e con una motivazione rafforzata, tanto più quando il provvedimento incide non su un aspetto periferico, ma sul nucleo primario della continuità affettiva. Se, invece, la separazione viene usata per neutralizzare il conflitto del genitore con l’istituzione, il fine reale muta. Non si protegge più il minore da un pregiudizio concreto, bensì l’apparato da una relazione difficile.
IL POTERE CHE RECIDE: IL CASO DELLA "FAMIGLIA NEL BOSCO"
L’ultimo provvedimento sulla “famiglia nel bosco” è criticabile non soltanto per la sua durezza, ma per la qualità del potere che esprime. Il 06 marzo 2026, proprio nel giorno in cui dovevano iniziare le perizie psicologiche sui minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto, con decreto, l’allontanamento della madre dalla struttura e il trasferimento dei tre figli in altra sede senza di lei. Nelle stesse ore, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha chiesto la sospensione della misura e un ulteriore approfondimento medico indipendente, avvertendo che essa rischiava di infliggere ai bambini un trauma ulteriore. Questa scansione temporale è già, di per sé, giuridicamente allarmante. La misura più invasiva non arriva all’esito di un accertamento ormai consolidato, ma nel momento in cui l’accertamento sta iniziando e mentre un’autorità indipendente domanda prudenza. Perciò il decreto non appare come la conclusione di una conoscenza piena, quanto come un atto anticipatorio che altera lo stesso quadro che avrebbe dovuto essere verificato. Il punto costituzionale, se colto nella sua altezza propria, è che la protezione del minore non attribuisce allo Stato una signoria morale sulla sua vita, ma impone una funzione servente, misurata e rigorosamente limitata. Quando la Repubblica è chiamata a proteggere maternità, infanzia e gioventù e quando la salute è tutelata entro il limite invalicabile del rispetto della persona, il potere pubblico non può tradurre la tutela in una tecnica di ingegneria relazionale. La legge sul diritto del minore a una famiglia dice con chiarezza che il minore ha diritto a crescere nel proprio nucleo, che prima della supplenza devono venire sostegno e aiuto, che l’affidamento o l’inserimento in comunità presuppongono una temporanea inidoneità del contesto familiare non superata dagli interventi di supporto e che il provvedimento deve indicare specificamente motivazioni, modalità di mantenimento dei rapporti, programma di assistenza e durata orientata al recupero della famiglia d’origine. Quando, invece, si giunge a spezzare anche l’ultimo legame di convivenza, senza che dall’esterno risulti dimostrata una necessità attuale, specifica e non surrogabile, la misura smette di essere l’extrema ratio e tende a diventare una scorciatoia autoritativa. È qui che il decreto appare in frizione con il dovere costituzionale di protezione e con i limiti del giusto procedimento, oltre che con il diritto europeo dei minori, che impone la preminenza dell’interesse del bambino e la considerazione effettiva della sua posizione concreta ((art. 31 Cost.; art. 32 Cost.; artt. 24 e 111 Cost.); (artt. 1, 2 e 4 l. n. 184/1983); (art. 24 CDFUE; art. 8 CEDU)). La giurisprudenza costituzionale, del resto, va in direzione opposta rispetto alla logica sottesa a un simile provvedimento. La Corte ha chiarito che l’interesse del minore non tollera automatismi e richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata. Ha affermato che l’interruzione di relazioni socio-affettive significative può essa stessa arrecare pregiudizio, e ha ribadito lo speciale rilievo del rapporto continuativo con entrambi i genitori. Il filo che unisce queste pronunce è netto. Il giudice non può presumere che la rottura del legame sia, quasi per definizione, benefica. Deve dimostrarlo. E deve farlo con una istruttoria solida e con una motivazione rafforzata, tanto più quando il provvedimento incide non su un aspetto periferico, ma sul nucleo primario della continuità affettiva. Se, invece, la separazione viene usata per neutralizzare il conflitto del genitore con l’istituzione, il fine reale muta. Non si protegge più il minore da un pregiudizio concreto, bensì l’apparato da una relazione difficile.
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Da questo punto di vista, il decreto sembra affetto da tre vizi convergenti: 1) difetto di proporzionalità, perché sceglie la misura più distruttiva; 2) difetto di istruttoria, perché interviene prima che la verifica tecnica sia compiuta; 3) difetto di finalità, perché il bene del minore rischia di essere ridotto alla governabilità del caso ((Corte cost., sent. n. 102 del 2020); (Corte cost., sent. n. 183 del 2023); (Corte cost., sent. n. 219 del 2023)). Sul piano teoretico, l’errore è ancora più grave. Un ordinamento giusto non può trattare il bambino come materiale da riallocare e il rapporto con la madre come una variabile ambientale da modificare secondo la funzionalità del dispositivo pubblico. Il minore, infatti, non è un oggetto di amministrazione: è una persona il cui bene si forma dentro una continuità di appartenenza, di memoria, di fiducia, di relazioni elementari. L’autorità è giusta, allora, quando soccorre ciò che è ferito, integra ciò che manca, limita ciò che distrugge. Diventa, invece, ingiusta quando presume di rifare dall’esterno la trama originaria della vita secondo il criterio della propria efficienza. In questo senso, il decreto del 06 marzo 2026 non appare soltanto severo. Appare concettualmente deviato, perché confonde la cura con la sottrazione, la protezione con la disponibilità del legame, il superiore interesse del minore con la sua semplice gestibilità. È la forma tipica di una tutela che, perdendo il senso del limite, degenera in potere che si autoassolve in nome del soggetto che più ferisce. Da ultimo, non possono non commentarsi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni. Affermare che i figli non sono dello Stato e parlare di decisioni dal “chiaro tenore ideologico” ha una resa polemica immediata ed anche corretta, ma rivela, in profondità, una povertà politica e costituzionale evidente. Il Governo della Repubblica conosce questa vicenda da mesi. L’istruttoria del Ministero della Giustizia era stata avviata già nel novembre 2025 e, al 06 marzo 2026, risultava ancora limitata all’esame della documentazione. Inoltre, il disegno di legge di iniziativa governativa sulla tutela dei minori in affidamento è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 ottobre 2025 e al Senato della Repubblica, il 04 febbraio 2026, ha soltanto concluso l’esame in Commissione, senza essere ancora divenuto legge. Inoltre, quel testo punta soprattutto su registri, monitoraggio e osservatorio. Sono strumenti accessori, ma toccano il punto decisivo, che è il limite sostanziale del potere di separare. Meloni, dunque, non ha fatto nulla di realmente incisivo sul terreno che conta. Avrebbe potuto imporre una motivazione rafforzata per ogni separazione dall’ultimo genitore convivente. Avrebbe potuto rendere obbligatorio un parere tecnico indipendente prima di una simile recisione. Avrebbe potuto vietare modifiche traumatiche dell’assetto relazionale durante lo svolgimento delle perizie, salvo un pericolo attuale e specificamente motivato. Avrebbe potuto introdurre un riesame automatico e ravvicinato dei provvedimenti più invasivi. Avrebbe potuto stabilire una preferenza normativa per soluzioni che conservino la continuità affettiva residua. Non lo ha fatto. Perciò la sua indignazione appare strumentale. Colpisce i giudici quando la vicenda è già esplosa, ma non costruisce il diritto che avrebbe potuto impedire proprio questo esito. Ed è qui che la responsabilità politica del Governo diventa, per certi aspetti, ancora più grave della sua retorica.
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Un onore aver avuto ospite a lezione il rev. Padre Alberto Carrara LC, eminentissimo studioso di Bioetica, professore aggregato dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, decano della facoltà di Filosofia.
Nel nutrito intervento, tenuto dentro il corso di alta formazione in Geopolitica dell'intelligenza artificiale, p. Carrara ha parlato di Algoretica, l'etica degli algoritmi, un argomento centrale per comprendere cosa siano le IA e il loro peso etico per l'intera società.
Qui potete trovare la trattazione della sua lezione:
https://albertocarrara.com/2026/03/unidolomiti-padre-carrara-a-lezione-di-algoretica-e-geopolitica/
Nel nutrito intervento, tenuto dentro il corso di alta formazione in Geopolitica dell'intelligenza artificiale, p. Carrara ha parlato di Algoretica, l'etica degli algoritmi, un argomento centrale per comprendere cosa siano le IA e il loro peso etico per l'intera società.
Qui potete trovare la trattazione della sua lezione:
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
IL DISPOTISMO DEL CONSENSO: ANATOMIA DEL FALLIMENTO DELLE DEMOCRAZIE MODERNE E NECESSITÀ DI UN ORDINE POLITICO SECONDO NATURA
La tragedia teorica delle democrazie contemporanee consiste nell’avere assunto come proprio fondamento ciò che avrebbe dovuto restare un semplice criterio operativo, cioè il consenso. Da forma possibile del deliberare politico, il numero è stato elevato a principio di verità pubblica. In tale trasfigurazione si coglie l’essenza del problema. La democrazia moderna non si limita a disciplinare la partecipazione dei molti al governo della città, pretende di derivare dalla volontà dei molti la misura stessa del giusto. Qui si annida la sua inclinazione totalitaria. Ogni ordine politico che non riconosca un limite anteriore e superiore alla decisione umana finisce infatti per attribuire a sé una competenza illimitata sulla vita comune. Il totalitarismo odierno, perciò, non si presenta di necessità con i lineamenti rozzi del partito unico o della repressione plateale. Esso assume forme più sottili, più amministrative, più pedagogiche. Investe il linguaggio, modella i costumi, disciplina le condotte, seleziona il dicibile, classifica il dissenso come anomalia e riduce la libertà a spazio residuale tollerato dall’apparato. Il fallimento di tali democrazie non è accidentale. Esso scaturisce dalla loro genealogia. La modernità politica ha progressivamente reciso il nesso tra legge e ordine del reale. Ha sostituito alla giustizia come adeguazione della ragione all’essere la legalità come produzione della volontà sovrana. Ha sciolto la comunità dalla sua finalità intrinseca e l’ha ricostruita come artificio contrattuale. In questo modo il potere non è più chiamato a riconoscere il bene, bensì a fabbricare le condizioni procedurali entro cui i desideri concorrenti si contendono il primato. L’esito è inevitabile. Se non esiste un bene umano oggettivo, il conflitto delle pretese non può essere composto dalla ragione pratica ordinata alla giustizia. Potrà soltanto essere amministrato da istanze tecniche, giurisdizionali, burocratiche e mediatiche che si investono del compito di stabilire, di volta in volta, quali desideri meritino consacrazione normativa e quali debbano essere compressi. In questo quadro, il lessico dei diritti soggettivi appare come il grande idolo della modernità giuridica. Occorre intendersi con precisione. I diritti, nel senso in cui il costituzionalismo moderno li ha elaborati e assolutizzati, esistono senza dubbio come categoria storica e come costruzione concettuale efficace. Essi hanno segnato l’età moderna e ne costituiscono uno dei prodotti più caratteristici. Tuttavia, proprio in questa forma, essi non coincidono con la struttura classica della giustizia. Il bene comune, infatti, non pensa originariamente in termini di diritti, pensa in termini di beni. E i beni non si dispongono su un piano uniforme, quasi fossero utilità equivalenti affidate alla negoziazione delle volontà individuali. Essi si ordinano gerarchicamente secondo la perfezione della natura umana e secondo il fine proprio della convivenza politica. Vi sono beni inferiori e beni superiori, beni strumentali e beni architettonici, beni dell’utile, beni dell’onesto, beni privati, beni familiari, beni civili e beni spirituali. La comunità ben ordinata non nasce dalla rivendicazione simmetrica di sfere soggettive, nasce dal riconoscimento razionale di tale ordinazione. Per questa ragione il paradigma dei diritti, quando viene assolutizzato, dissolve l’intelligenza del politico. Se ogni pretesa può aspirare a tradursi in diritto in forza della sola autodeterminazione del soggetto, allora la legge non è più ordinamento della ragione, bensì officina di legittimazione del desiderio. E poiché i desideri sono potenzialmente indefiniti e reciprocamente confliggenti, il sistema deve moltiplicare gli organi chiamati a bilanciarli, riconoscerli, estenderli, reinterpretarli e imporli. La crescita dei diritti genera così, per intrinseca necessità, la crescita dell’apparato.
IL DISPOTISMO DEL CONSENSO: ANATOMIA DEL FALLIMENTO DELLE DEMOCRAZIE MODERNE E NECESSITÀ DI UN ORDINE POLITICO SECONDO NATURA
La tragedia teorica delle democrazie contemporanee consiste nell’avere assunto come proprio fondamento ciò che avrebbe dovuto restare un semplice criterio operativo, cioè il consenso. Da forma possibile del deliberare politico, il numero è stato elevato a principio di verità pubblica. In tale trasfigurazione si coglie l’essenza del problema. La democrazia moderna non si limita a disciplinare la partecipazione dei molti al governo della città, pretende di derivare dalla volontà dei molti la misura stessa del giusto. Qui si annida la sua inclinazione totalitaria. Ogni ordine politico che non riconosca un limite anteriore e superiore alla decisione umana finisce infatti per attribuire a sé una competenza illimitata sulla vita comune. Il totalitarismo odierno, perciò, non si presenta di necessità con i lineamenti rozzi del partito unico o della repressione plateale. Esso assume forme più sottili, più amministrative, più pedagogiche. Investe il linguaggio, modella i costumi, disciplina le condotte, seleziona il dicibile, classifica il dissenso come anomalia e riduce la libertà a spazio residuale tollerato dall’apparato. Il fallimento di tali democrazie non è accidentale. Esso scaturisce dalla loro genealogia. La modernità politica ha progressivamente reciso il nesso tra legge e ordine del reale. Ha sostituito alla giustizia come adeguazione della ragione all’essere la legalità come produzione della volontà sovrana. Ha sciolto la comunità dalla sua finalità intrinseca e l’ha ricostruita come artificio contrattuale. In questo modo il potere non è più chiamato a riconoscere il bene, bensì a fabbricare le condizioni procedurali entro cui i desideri concorrenti si contendono il primato. L’esito è inevitabile. Se non esiste un bene umano oggettivo, il conflitto delle pretese non può essere composto dalla ragione pratica ordinata alla giustizia. Potrà soltanto essere amministrato da istanze tecniche, giurisdizionali, burocratiche e mediatiche che si investono del compito di stabilire, di volta in volta, quali desideri meritino consacrazione normativa e quali debbano essere compressi. In questo quadro, il lessico dei diritti soggettivi appare come il grande idolo della modernità giuridica. Occorre intendersi con precisione. I diritti, nel senso in cui il costituzionalismo moderno li ha elaborati e assolutizzati, esistono senza dubbio come categoria storica e come costruzione concettuale efficace. Essi hanno segnato l’età moderna e ne costituiscono uno dei prodotti più caratteristici. Tuttavia, proprio in questa forma, essi non coincidono con la struttura classica della giustizia. Il bene comune, infatti, non pensa originariamente in termini di diritti, pensa in termini di beni. E i beni non si dispongono su un piano uniforme, quasi fossero utilità equivalenti affidate alla negoziazione delle volontà individuali. Essi si ordinano gerarchicamente secondo la perfezione della natura umana e secondo il fine proprio della convivenza politica. Vi sono beni inferiori e beni superiori, beni strumentali e beni architettonici, beni dell’utile, beni dell’onesto, beni privati, beni familiari, beni civili e beni spirituali. La comunità ben ordinata non nasce dalla rivendicazione simmetrica di sfere soggettive, nasce dal riconoscimento razionale di tale ordinazione. Per questa ragione il paradigma dei diritti, quando viene assolutizzato, dissolve l’intelligenza del politico. Se ogni pretesa può aspirare a tradursi in diritto in forza della sola autodeterminazione del soggetto, allora la legge non è più ordinamento della ragione, bensì officina di legittimazione del desiderio. E poiché i desideri sono potenzialmente indefiniti e reciprocamente confliggenti, il sistema deve moltiplicare gli organi chiamati a bilanciarli, riconoscerli, estenderli, reinterpretarli e imporli. La crescita dei diritti genera così, per intrinseca necessità, la crescita dell’apparato.
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Là dove tutto tende a divenire diritto, tutto tende a divenire oggetto di amministrazione. Il cittadino viene proclamato sovrano nel medesimo istante in cui viene sottoposto a una normazione capillare della propria esistenza. La forma democratica conserva l’apparenza della partecipazione, mentre la sostanza del governo si trasferisce nelle sedi opache in cui si producono gli standard del lecito, del tollerabile e del socialmente approvato. Un solo esempio basta a illuminare il fenomeno. In Canada, durante la crisi delle proteste del 2022, il governo federale fece ricorso all’Emergencies Act e adottò anche misure che consentivano il congelamento dei conti di soggetti designati. Il 23 gennaio 2024 la Federal Court ha giudicato irragionevole e illegale la proclamazione dell’emergenza pubblica, ritenendo inoltre che le misure regolamentari avessero inciso, tra l’altro, sulla libertà di espressione e sulla protezione contro perquisizioni e sequestri irragionevoli. Non interessa qui il dettaglio del caso. Rileva il paradigma. Una democrazia che si proclama custode delle libertà, non appena percepisce una frattura dell’ordine pubblico o simbolico, tende a rivelare il proprio nucleo più profondo, cioè la pretesa di sospendere o comprimere le libertà concrete in nome della propria autoconservazione. Si comprende allora perché queste democrazie abbiano fallito. Non hanno fallito perché abbiano introdotto elementi partecipativi. Hanno fallito perché hanno separato la partecipazione dalla verità del bene umano. Hanno creduto che il consenso bastasse a fondare la legittimità e che la procedura potesse surrogare il fine. Hanno assunto l’individuo come principio, la volontà come misura e la neutralità come virtù sovrana. Così facendo, hanno smarrito la nozione stessa di bene comune, che non è la somma degli interessi, né il compromesso temporaneo fra pretese antagoniste, né il benessere materiale distribuito secondo calcoli tecnici. Il bene comune è il bene proprio della comunità in quanto comunità, cioè quell’ordine di giustizia che consente ai soggetti e ai corpi sociali di conseguire il loro perfezionamento secondo natura. Esso è comune non per indistinzione, bensì per superiorità formale. È più alto dei beni particolari perché li misura, li coordina e li finalizza. La soluzione, dunque, non consiste in una democrazia più estesa, né in una nuova proliferazione di diritti, né in un costituzionalismo ancora più giudizializzato. La soluzione è il recupero di un ordinamento politico fondato sul diritto naturale classico, cioè su una concezione dell’uomo e della comunità che riconosca la priorità dell’essere sulla volontà, della ragione pratica sull’arbitrio, del bene comune sulla somma delle pretese soggettive. In termini istituzionali, la forma più conforme a tale impianto è un governo misto organicamente ordinato al bene comune. Non un assolutismo dell’uno, non un’oligarchia dei pochi, non un idolo numerico dei molti. Piuttosto una composizione armonica dei princìpi di unità, competenza e partecipazione, entro un assetto in cui ogni funzione politica riceva misura dal fine oggettivo della convivenza. Un simile sistema è razionalmente superiore perché non domanda alla politica di creare l’ordine del giusto, le domanda di riconoscerlo e custodirlo. Esso sa che la famiglia precede lo Stato, che i corpi intermedi non sono concessioni dell’autorità, che la proprietà ha una funzione naturale e sociale, che la legge è giusta solo se è conforme alla retta ragione, che la sovranità non è un potere metafisicamente sciolto da ogni limite. Soprattutto, esso comprende che la libertà non è indeterminazione, bensì capacità di aderire al bene. Per questo non organizza la città attorno alla grammatica dei diritti infiniti, bensì attorno alla gerarchia dei beni reali. Solo una politica rifondata sul diritto naturale classico può sottrarre l’Occidente alla duplice miseria che oggi lo affligge, cioè l’anarchia delle pretese e il dispotismo della loro gestione tecnica.
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Quando il potere torna a sapere di non essere origine della verità, la legge ritrova il suo carattere di misura e la comunità ritrova il suo fine. Allora il governo degli uomini cessa di essere amministrazione di desideri concorrenti e ridiventa, nel senso più alto, arte architettonica del giusto vivere.
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