IL GIUSNATURALISTA
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Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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ALL’ARMI!
Un dialogo di fantasia preso dal web


- Ma tu ci andresti in guerra?

- In che senso?

- Domani l’Italia viene attaccata, Russia, Cina, non importa, leva obbligatoria, tutti coscritti. Tu andresti?

- Ma sei fuori? No che non ci vado. Tu sì?

- Chiaro.

- Davvero? Tu andresti in guerra?

- Assolutamente. È il mio Paese. La mia casa. Il posto dove sono nato, dove sono cresciuto. Certo che combatterei per difenderlo e per difendere i suoi valori.

- Quindi tu se domani scoppia la guerra, ti arruoli e vai.

- Te l’ho detto, sì.

- Be’, sai che non pensavo che…

- A novanta giorni.

- Eh?

- Arruolamento a novanta giorni.

- Cioè?

- Mica lo Stato si può aspettare che mi presenti subito. Parto dopo novanta giorni. Anche centoventi, dipende.

- Vabbè, però poi ti arruoli.

- Sì, sì, mi arruolo. Se lo Stato fa domanda.

- Domanda per cosa?

- Perché io mi arruoli. Mi deve portare tutti i moduli giusti.

- Ci sono i moduli?

- Mica mi arruolo così, perché è bello lui. Si compila un bel modulino. Ma tranquillo, per rendergli le cose più semplici c’è anche il sito.

- Il sito per arruolarti?

- Certo, ho messo su questo bel portale a tinte pastello.

- È chiaro e facile da navigare?

- Non si capisce un cazzo. Sembra il puzzle di Hellraiser.

- Ecco.

- E comunque deve mandarmi tutto cartaceo, stampato, firmato e consegnato a mano. Marca da bollo, ricevuta della marca da bollo. Tutta la documentazione va autenticata da un notaio. Le spese notarili sono ovviamente a carico dello Stato.

- Ovviamente.

- Ah, e poi lo Stato dovrebbe farsi lo SPID.

- Lo SPID.

- È obbligatorio per arruolarmi.

- E dopo ti arruoli?

- Assolutamente. Se viene allo sportello. Lo sportello per arruolarmi è aperto il secondo martedì del mese, dalle nove alle nove e venti.

- Però poi…

- Altra cosa. Lo Stato deve dimostrare di avere residenza effettiva nel territorio che mi chiede di difendere.

- E quindi?

- Mi servono le sue ultime tre utenze.

- Poi però ti arruoli.

- No, perché l’arruolamento è di competenza della regione, quindi ci vuole tutto un altro iter. Prima disponibilità, vediamo subito… diciotto mesi. Se compila tutto per bene, fa le richieste giuste e io non perdo i moduli, fra diciotto mesi sono abile e arruolato.

- E poi combatti.

- Certo che combatto. Te l’ho detto, è il mio Paese, la mia Patria. Combatto in stage.

- In stage.

- Lontano dalle linee nemiche. Imparo a combattere, faccio esperienza. Ovviamente non posso versare né contributi né tanto meno sangue, capirai...

- Poi però, finito lo stage, combatti.

- A tempo determinato.

- Come determinato?

- A me dispiace, vorrei poter combattere subito a tempo indeterminato, ma non ci sono proprio le condizioni. Il massimo che posso fare è un rapporto di arruolamento occasionale. Lo Stato si deve accontentare. Intanto combatto così, poi fra due tre anni di combattimento precario valutiamo…

- Vabbè, ma in quel poco tempo lì dai il massimo.

- Do il 47%.

- Ma è meno della metà.

- Eh, caro mio, devi considerare l’IRPEF, l’IRAP, le addizionali regionali, quelle comunali, l’IVA sull’amor di patria e ovviamente l’INPS. Quindi sono pronto a dare tutto il 47% di me stesso per difendere alcune parti di questa bella terra.

- Alcune parti?

- Mica pretenderai che la difenda tutta? Difendo solo certe zone che convengono a me.

- Tipo?

- La mia banca, la mia azienda, l’azienda di mio cognato…

- Ma questo non è combattere.

- Certo, è combattere con lo stesso entusiasmo con cui il mio Paese combatte per me.

- Mi sembra un po’ sbilanciato.

- Oh no, non è affatto sbilanciato. Vedi, se scoppia una guerra, l’Italia vorrebbe vedere se sono disposto a morire per lei. Io vorrei solo vedere se è disposta a vivere un giorno come me.
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AUTONOMIA E MONTAGNA:

Questa sera, a Belluno, presso la "sala Bianchi", ospite dell'associazione "Belluno Libera", che ringrazio di cuore, per la presentazione della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (che ho redatto) inerente all'introduzione in Costituzione delle Province montane. Ho cercato di dimostrare sia come l'autonomia regionale non sia autonomia, ma unicamente una delega ipotecata di funzioni, sia le enormi criticità della legge ordinaria dello Stato n. 131/2025 sulla montagna. Bella la presenza di giovani.

P.S. La proposta è stata fortemente voluta dall'amica imprenditrice Mariangela Sernaglia.

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Sto seriamente pensando di aprirmi un blog per articoli, commenti, riflessioni, spazio di confronto etc. Che ne pensate? Buona domenica a tutti. Dany.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

IL POTERE CHE RECIDE: IL CASO DELLA "FAMIGLIA NEL BOSCO"

L’ultimo provvedimento sulla “famiglia nel bosco” è criticabile non soltanto per la sua durezza, ma per la qualità del potere che esprime. Il 06 marzo 2026, proprio nel giorno in cui dovevano iniziare le perizie psicologiche sui minori, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto, con decreto, l’allontanamento della madre dalla struttura e il trasferimento dei tre figli in altra sede senza di lei. Nelle stesse ore, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha chiesto la sospensione della misura e un ulteriore approfondimento medico indipendente, avvertendo che essa rischiava di infliggere ai bambini un trauma ulteriore. Questa scansione temporale è già, di per sé, giuridicamente allarmante. La misura più invasiva non arriva all’esito di un accertamento ormai consolidato, ma nel momento in cui l’accertamento sta iniziando e mentre un’autorità indipendente domanda prudenza. Perciò il decreto non appare come la conclusione di una conoscenza piena, quanto come un atto anticipatorio che altera lo stesso quadro che avrebbe dovuto essere verificato. Il punto costituzionale, se colto nella sua altezza propria, è che la protezione del minore non attribuisce allo Stato una signoria morale sulla sua vita, ma impone una funzione servente, misurata e rigorosamente limitata. Quando la Repubblica è chiamata a proteggere maternità, infanzia e gioventù e quando la salute è tutelata entro il limite invalicabile del rispetto della persona, il potere pubblico non può tradurre la tutela in una tecnica di ingegneria relazionale. La legge sul diritto del minore a una famiglia dice con chiarezza che il minore ha diritto a crescere nel proprio nucleo, che prima della supplenza devono venire sostegno e aiuto, che l’affidamento o l’inserimento in comunità presuppongono una temporanea inidoneità del contesto familiare non superata dagli interventi di supporto e che il provvedimento deve indicare specificamente motivazioni, modalità di mantenimento dei rapporti, programma di assistenza e durata orientata al recupero della famiglia d’origine. Quando, invece, si giunge a spezzare anche l’ultimo legame di convivenza, senza che dall’esterno risulti dimostrata una necessità attuale, specifica e non surrogabile, la misura smette di essere l’extrema ratio e tende a diventare una scorciatoia autoritativa. È qui che il decreto appare in frizione con il dovere costituzionale di protezione e con i limiti del giusto procedimento, oltre che con il diritto europeo dei minori, che impone la preminenza dell’interesse del bambino e la considerazione effettiva della sua posizione concreta ((art. 31 Cost.; art. 32 Cost.; artt. 24 e 111 Cost.); (artt. 1, 2 e 4 l. n. 184/1983); (art. 24 CDFUE; art. 8 CEDU)). La giurisprudenza costituzionale, del resto, va in direzione opposta rispetto alla logica sottesa a un simile provvedimento. La Corte ha chiarito che l’interesse del minore non tollera automatismi e richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata. Ha affermato che l’interruzione di relazioni socio-affettive significative può essa stessa arrecare pregiudizio, e ha ribadito lo speciale rilievo del rapporto continuativo con entrambi i genitori. Il filo che unisce queste pronunce è netto. Il giudice non può presumere che la rottura del legame sia, quasi per definizione, benefica. Deve dimostrarlo. E deve farlo con una istruttoria solida e con una motivazione rafforzata, tanto più quando il provvedimento incide non su un aspetto periferico, ma sul nucleo primario della continuità affettiva. Se, invece, la separazione viene usata per neutralizzare il conflitto del genitore con l’istituzione, il fine reale muta. Non si protegge più il minore da un pregiudizio concreto, bensì l’apparato da una relazione difficile.
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Da questo punto di vista, il decreto sembra affetto da tre vizi convergenti: 1) difetto di proporzionalità, perché sceglie la misura più distruttiva; 2) difetto di istruttoria, perché interviene prima che la verifica tecnica sia compiuta; 3) difetto di finalità, perché il bene del minore rischia di essere ridotto alla governabilità del caso ((Corte cost., sent. n. 102 del 2020); (Corte cost., sent. n. 183 del 2023); (Corte cost., sent. n. 219 del 2023)). Sul piano teoretico, l’errore è ancora più grave. Un ordinamento giusto non può trattare il bambino come materiale da riallocare e il rapporto con la madre come una variabile ambientale da modificare secondo la funzionalità del dispositivo pubblico. Il minore, infatti, non è un oggetto di amministrazione: è una persona il cui bene si forma dentro una continuità di appartenenza, di memoria, di fiducia, di relazioni elementari. L’autorità è giusta, allora, quando soccorre ciò che è ferito, integra ciò che manca, limita ciò che distrugge. Diventa, invece, ingiusta quando presume di rifare dall’esterno la trama originaria della vita secondo il criterio della propria efficienza. In questo senso, il decreto del 06 marzo 2026 non appare soltanto severo. Appare concettualmente deviato, perché confonde la cura con la sottrazione, la protezione con la disponibilità del legame, il superiore interesse del minore con la sua semplice gestibilità. È la forma tipica di una tutela che, perdendo il senso del limite, degenera in potere che si autoassolve in nome del soggetto che più ferisce. Da ultimo, non possono non commentarsi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni. Affermare che i figli non sono dello Stato e parlare di decisioni dal “chiaro tenore ideologico” ha una resa polemica immediata ed anche corretta, ma rivela, in profondità, una povertà politica e costituzionale evidente. Il Governo della Repubblica conosce questa vicenda da mesi. L’istruttoria del Ministero della Giustizia era stata avviata già nel novembre 2025 e, al 06 marzo 2026, risultava ancora limitata all’esame della documentazione. Inoltre, il disegno di legge di iniziativa governativa sulla tutela dei minori in affidamento è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 ottobre 2025 e al Senato della Repubblica, il 04 febbraio 2026, ha soltanto concluso l’esame in Commissione, senza essere ancora divenuto legge. Inoltre, quel testo punta soprattutto su registri, monitoraggio e osservatorio. Sono strumenti accessori, ma toccano il punto decisivo, che è il limite sostanziale del potere di separare. Meloni, dunque, non ha fatto nulla di realmente incisivo sul terreno che conta. Avrebbe potuto imporre una motivazione rafforzata per ogni separazione dall’ultimo genitore convivente. Avrebbe potuto rendere obbligatorio un parere tecnico indipendente prima di una simile recisione. Avrebbe potuto vietare modifiche traumatiche dell’assetto relazionale durante lo svolgimento delle perizie, salvo un pericolo attuale e specificamente motivato. Avrebbe potuto introdurre un riesame automatico e ravvicinato dei provvedimenti più invasivi. Avrebbe potuto stabilire una preferenza normativa per soluzioni che conservino la continuità affettiva residua. Non lo ha fatto. Perciò la sua indignazione appare strumentale. Colpisce i giudici quando la vicenda è già esplosa, ma non costruisce il diritto che avrebbe potuto impedire proprio questo esito. Ed è qui che la responsabilità politica del Governo diventa, per certi aspetti, ancora più grave della sua retorica.
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Un onore aver avuto ospite a lezione il rev. Padre Alberto Carrara LC, eminentissimo studioso di Bioetica, professore aggregato dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, decano della facoltà di Filosofia.
Nel nutrito intervento, tenuto dentro il corso di alta formazione in Geopolitica dell'intelligenza artificiale, p. Carrara ha parlato di Algoretica, l'etica degli algoritmi, un argomento centrale per comprendere cosa siano le IA e il loro peso etico per l'intera società.

Qui potete trovare la trattazione della sua lezione:
https://albertocarrara.com/2026/03/unidolomiti-padre-carrara-a-lezione-di-algoretica-e-geopolitica/
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

IL DISPOTISMO DEL CONSENSO: ANATOMIA DEL FALLIMENTO DELLE DEMOCRAZIE MODERNE E NECESSITÀ DI UN ORDINE POLITICO SECONDO NATURA

La tragedia teorica delle democrazie contemporanee consiste nell’avere assunto come proprio fondamento ciò che avrebbe dovuto restare un semplice criterio operativo, cioè il consenso. Da forma possibile del deliberare politico, il numero è stato elevato a principio di verità pubblica. In tale trasfigurazione si coglie l’essenza del problema. La democrazia moderna non si limita a disciplinare la partecipazione dei molti al governo della città, pretende di derivare dalla volontà dei molti la misura stessa del giusto. Qui si annida la sua inclinazione totalitaria. Ogni ordine politico che non riconosca un limite anteriore e superiore alla decisione umana finisce infatti per attribuire a sé una competenza illimitata sulla vita comune. Il totalitarismo odierno, perciò, non si presenta di necessità con i lineamenti rozzi del partito unico o della repressione plateale. Esso assume forme più sottili, più amministrative, più pedagogiche. Investe il linguaggio, modella i costumi, disciplina le condotte, seleziona il dicibile, classifica il dissenso come anomalia e riduce la libertà a spazio residuale tollerato dall’apparato. Il fallimento di tali democrazie non è accidentale. Esso scaturisce dalla loro genealogia. La modernità politica ha progressivamente reciso il nesso tra legge e ordine del reale. Ha sostituito alla giustizia come adeguazione della ragione all’essere la legalità come produzione della volontà sovrana. Ha sciolto la comunità dalla sua finalità intrinseca e l’ha ricostruita come artificio contrattuale. In questo modo il potere non è più chiamato a riconoscere il bene, bensì a fabbricare le condizioni procedurali entro cui i desideri concorrenti si contendono il primato. L’esito è inevitabile. Se non esiste un bene umano oggettivo, il conflitto delle pretese non può essere composto dalla ragione pratica ordinata alla giustizia. Potrà soltanto essere amministrato da istanze tecniche, giurisdizionali, burocratiche e mediatiche che si investono del compito di stabilire, di volta in volta, quali desideri meritino consacrazione normativa e quali debbano essere compressi. In questo quadro, il lessico dei diritti soggettivi appare come il grande idolo della modernità giuridica. Occorre intendersi con precisione. I diritti, nel senso in cui il costituzionalismo moderno li ha elaborati e assolutizzati, esistono senza dubbio come categoria storica e come costruzione concettuale efficace. Essi hanno segnato l’età moderna e ne costituiscono uno dei prodotti più caratteristici. Tuttavia, proprio in questa forma, essi non coincidono con la struttura classica della giustizia. Il bene comune, infatti, non pensa originariamente in termini di diritti, pensa in termini di beni. E i beni non si dispongono su un piano uniforme, quasi fossero utilità equivalenti affidate alla negoziazione delle volontà individuali. Essi si ordinano gerarchicamente secondo la perfezione della natura umana e secondo il fine proprio della convivenza politica. Vi sono beni inferiori e beni superiori, beni strumentali e beni architettonici, beni dell’utile, beni dell’onesto, beni privati, beni familiari, beni civili e beni spirituali. La comunità ben ordinata non nasce dalla rivendicazione simmetrica di sfere soggettive, nasce dal riconoscimento razionale di tale ordinazione. Per questa ragione il paradigma dei diritti, quando viene assolutizzato, dissolve l’intelligenza del politico. Se ogni pretesa può aspirare a tradursi in diritto in forza della sola autodeterminazione del soggetto, allora la legge non è più ordinamento della ragione, bensì officina di legittimazione del desiderio. E poiché i desideri sono potenzialmente indefiniti e reciprocamente confliggenti, il sistema deve moltiplicare gli organi chiamati a bilanciarli, riconoscerli, estenderli, reinterpretarli e imporli. La crescita dei diritti genera così, per intrinseca necessità, la crescita dell’apparato.
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Là dove tutto tende a divenire diritto, tutto tende a divenire oggetto di amministrazione. Il cittadino viene proclamato sovrano nel medesimo istante in cui viene sottoposto a una normazione capillare della propria esistenza. La forma democratica conserva l’apparenza della partecipazione, mentre la sostanza del governo si trasferisce nelle sedi opache in cui si producono gli standard del lecito, del tollerabile e del socialmente approvato. Un solo esempio basta a illuminare il fenomeno. In Canada, durante la crisi delle proteste del 2022, il governo federale fece ricorso all’Emergencies Act e adottò anche misure che consentivano il congelamento dei conti di soggetti designati. Il 23 gennaio 2024 la Federal Court ha giudicato irragionevole e illegale la proclamazione dell’emergenza pubblica, ritenendo inoltre che le misure regolamentari avessero inciso, tra l’altro, sulla libertà di espressione e sulla protezione contro perquisizioni e sequestri irragionevoli. Non interessa qui il dettaglio del caso. Rileva il paradigma. Una democrazia che si proclama custode delle libertà, non appena percepisce una frattura dell’ordine pubblico o simbolico, tende a rivelare il proprio nucleo più profondo, cioè la pretesa di sospendere o comprimere le libertà concrete in nome della propria autoconservazione. Si comprende allora perché queste democrazie abbiano fallito. Non hanno fallito perché abbiano introdotto elementi partecipativi. Hanno fallito perché hanno separato la partecipazione dalla verità del bene umano. Hanno creduto che il consenso bastasse a fondare la legittimità e che la procedura potesse surrogare il fine. Hanno assunto l’individuo come principio, la volontà come misura e la neutralità come virtù sovrana. Così facendo, hanno smarrito la nozione stessa di bene comune, che non è la somma degli interessi, né il compromesso temporaneo fra pretese antagoniste, né il benessere materiale distribuito secondo calcoli tecnici. Il bene comune è il bene proprio della comunità in quanto comunità, cioè quell’ordine di giustizia che consente ai soggetti e ai corpi sociali di conseguire il loro perfezionamento secondo natura. Esso è comune non per indistinzione, bensì per superiorità formale. È più alto dei beni particolari perché li misura, li coordina e li finalizza. La soluzione, dunque, non consiste in una democrazia più estesa, né in una nuova proliferazione di diritti, né in un costituzionalismo ancora più giudizializzato. La soluzione è il recupero di un ordinamento politico fondato sul diritto naturale classico, cioè su una concezione dell’uomo e della comunità che riconosca la priorità dell’essere sulla volontà, della ragione pratica sull’arbitrio, del bene comune sulla somma delle pretese soggettive. In termini istituzionali, la forma più conforme a tale impianto è un governo misto organicamente ordinato al bene comune. Non un assolutismo dell’uno, non un’oligarchia dei pochi, non un idolo numerico dei molti. Piuttosto una composizione armonica dei princìpi di unità, competenza e partecipazione, entro un assetto in cui ogni funzione politica riceva misura dal fine oggettivo della convivenza. Un simile sistema è razionalmente superiore perché non domanda alla politica di creare l’ordine del giusto, le domanda di riconoscerlo e custodirlo. Esso sa che la famiglia precede lo Stato, che i corpi intermedi non sono concessioni dell’autorità, che la proprietà ha una funzione naturale e sociale, che la legge è giusta solo se è conforme alla retta ragione, che la sovranità non è un potere metafisicamente sciolto da ogni limite. Soprattutto, esso comprende che la libertà non è indeterminazione, bensì capacità di aderire al bene. Per questo non organizza la città attorno alla grammatica dei diritti infiniti, bensì attorno alla gerarchia dei beni reali. Solo una politica rifondata sul diritto naturale classico può sottrarre l’Occidente alla duplice miseria che oggi lo affligge, cioè l’anarchia delle pretese e il dispotismo della loro gestione tecnica.
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Quando il potere torna a sapere di non essere origine della verità, la legge ritrova il suo carattere di misura e la comunità ritrova il suo fine. Allora il governo degli uomini cessa di essere amministrazione di desideri concorrenti e ridiventa, nel senso più alto, arte architettonica del giusto vivere.
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Oggi si riprendono i corsi del II semestre: 1) Diritto Costituzionale; 2) Diritto Diplomatico.
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GRANDIOSAMENTE 2026

Venerdì 13 marzo 2026 a Limana (Belluno), con inizio fissato alle ore 20:30 presso la Sala De Fanti del Municipio di Limana, incontro con il dott. Riccardo Cascioli, direttore de La Nuova Bussola Quotidiana, uno dei maggiori quotidiani cattolici. Vi aspettiamo. Ingresso libero.

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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:

QUANDO IL POTERE FINGE DI NON SAPERE: L’IMPOSSIBILITÀ LOGICA DELL’ASTENSIONE DI CHI GOVERNA

Le recenti dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, in relazione all' "attacco preventivo" di Stati Uniti d'America e Israele nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran, secondo cui ella non condividerebbe, né condannerebbe la decisione di colpire Theran poiché non disporrebbe degli elementi necessari per assumere una posizione categorica, meritano di essere sottoposte a un esame severo non per un riflesso polemico, né per un gusto della contestazione personale, ma perché rivelano, sotto il profilo strettamente razionale, una contraddizione così profonda da investire il senso stesso della responsabilità politica nell’età contemporanea. Una simile formula, infatti, si presenta esteriormente come misura, equilibrio, ponderazione, mentre nella sua struttura più intima dischiude un cedimento logico di prim’ordine, poiché trasforma l’insufficienza della conoscenza totale nell’alibi per la sospensione del giudizio, come se l’uomo politico potesse esimersi dal discernere proprio nel momento in cui il discernimento si fa più necessario, cioè quando è in questione la guerra, l’ordine tra i popoli, la liceità dell’uso della forza e il confine, sempre decisivo, tra difesa e prevaricazione. Il primo errore consiste nel far dipendere la possibilità del giudizio dalla disponibilità di una conoscenza esaustiva, quasi integrale, quasi perfetta, che nessuna intelligenza politica possiede e che nessun ordinamento storico ha mai preteso come condizione preliminare della deliberazione pubblica, perché la vita degli Stati, a differenza delle costruzioni geometriche, non si lascia ricondurre al modello dell’evidenza assoluta, ma esige una ragione pratica capace di muoversi entro il limite, di valutare il verosimile, di distinguere il principale dall’accessorio e di pronunciare, sulla base di elementi sufficienti, un giudizio che non sarà mai onnisciente e tuttavia può essere pienamente razionale. Se si accogliesse davvero il criterio implicito in quella dichiarazione, secondo cui non si può prendere posizione su un’aggressione armata senza disporre di tutti gli elementi, bisognerebbe concludere che quasi nessun giudizio politico serio sia possibile, che la coscienza pubblica debba ammutolire di fronte ai fatti più gravi e che la responsabilità istituzionale debba ritirarsi proprio nel punto in cui dovrebbe manifestarsi con maggiore chiarezza. In tal modo la prudenza degenererebbe in neutralizzazione della ragione, e la complessità del reale verrebbe invocata non per affinare il giudizio, ma per impedirlo. Questa torsione intellettuale diventa ancora più problematica quando la pronuncia non proviene da un osservatore privo di accesso alle informazioni rilevanti, bensì da chi, per funzione, per struttura amministrativa, per collocazione ordinamentale e per rapporto con gli apparati dello Stato, dispone di ciò che il comune cittadino non possiede, cioè canali diplomatici, relazioni riservate, analisi di intelligence, valutazioni militari, informazioni provenienti dalle ambasciate, consultazioni multilaterali e strumenti di comprensione geopolitica precisamente istituiti per consentire all’organo di governo di orientarsi nella crisi internazionale. Di qui la difficoltà quasi insuperabile di prendere sul serio, in senso teorico, un simile argomento. Quando Giorgia Meloni dichiara di non avere elementi sufficienti per giudicare un attacco armato, la frase non produce l’effetto di una maggiore credibilità, semmai genera inevitabilmente il sospetto di una frattura tra funzione e coscienza, tra potere e responsabilità, tra il possesso dei mezzi cognitivi e il rifiuto di trarne le conseguenze.
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Il punto, allora, non è più soltanto l’illogicità dell’enunciato, ma la sua natura profondamente auto-confutatoria, perché chi più di altri avrebbe titolo istituzionale per giudicare afferma di non poter giudicare, e così facendo priva implicitamente di senso la stessa superiorità informativa che giustifica la sua centralità politica. Il carattere insostenibile di questa posizione emerge con forza ancora maggiore se si considera che l’oggetto del giudizio non è una questione secondaria, né una disputa interpretativa marginale, ma l’impiego della forza contro uno Stato sovrano, vale a dire uno dei punti nei quali il pensiero politico, se vuole conservare una residua serietà, è tenuto a distinguere con precisione tra ordine e arbitrio, tra necessità e pretesto, tra sicurezza e dominio. In simili circostanze, il criterio di valutazione non può essere sospeso fino all’ipotetico raggiungimento di una trasparenza assoluta, perché la stessa esperienza storica insegna che la trasparenza assoluta, in materia di guerra, non sopraggiunge quasi mai e che attendere la conoscenza totale equivale spesso a ratificare ex post ciò che avrebbe dovuto essere sottoposto a critica ex ante. Il risultato è che l’astensione dal giudizio finisce per operare, nella concretezza delle relazioni internazionali, come una forma attenuata di legittimazione del più forte. Là dove non si condanna l’espansione della violenza, soprattutto quando essa proviene da soggetti collocati al centro dell’egemonia globale o dai loro alleati privilegiati, si produce un effetto politico obiettivo di copertura, anche se tale effetto viene rivestito del linguaggio anodino della cautela. Vi è, in questa formula, un ulteriore vizio teorico che riguarda la natura stessa del giudicare. Giudicare non significa possedere l’intero segreto del reale, bensì riconoscere la qualità essenziale degli atti in rapporto alla loro forma, al loro oggetto, al loro contesto e alla loro prevedibile capacità di alterare l’ordine della convivenza. Nessun uomo assennato ritiene di dover conoscere ogni dettaglio interiore di un gesto per valutarne la struttura morale e politica fondamentale. Se così fosse, la ragione sarebbe condannata all’inerzia. Un attacco militare contro l’Iran non è un dato neutro che attende passivamente di essere decifrato da qualche archivio futuro. Esso si iscrive entro una trama di rapporti di forza, di strategie di contenimento, di unilateralismi ricorrenti, di doppi standard normativi e di sistematiche eccezioni alla grammatica universalistica con la quale l’Occidente ama presentare se stesso. Fingere che il problema risieda semplicemente nell’insufficienza degli elementi significa oscurare il dato più rilevante, cioè che l’intellegibilità politica di un atto non dipende soltanto dai documenti segreti che lo accompagnano, quanto dal suo significato oggettivo nell’economia del mondo. Sotto questo profilo, l’affermazione del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore appare doppiamente debole, perché non solo rinuncia a una valutazione che il suo ufficio le imporrebbe, ma assume come modello implicito di razionalità un criterio epistemico irrealistico, quasi fosse lecito parlare solo quando si è certi di tutto. Eppure chi governa parla e decide ogni giorno senza essere certo di tutto. Delibera bilanci, stipula accordi, assume posizioni internazionali, partecipa a consessi multilaterali, interpreta scenari di crisi, adotta misure che incidono sulla vita di milioni di persone e compie tutto ciò senza godere di alcuna scienza assoluta. Pretendere la certezza piena soltanto nel momento in cui si dovrebbe valutare la legittimità di un attacco armato equivale, dunque, a introdurre un criterio selettivo che non serve a fondare la prudenza, ma a giustificare una rinuncia. E una rinuncia del genere, quando si colloca sul terreno della guerra e della pace, non è mai neutrale, perché il vuoto del giudizio viene sempre occupato dall’inerzia del sistema dominante.
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Non meno rilevante è la evidente asimmetria che questa postura rivela se collocata nel quadro più ampio delle reazioni occidentali ai conflitti contemporanei. Quando la forza è impiegata da soggetti esterni all’orbita atlantica, il linguaggio pubblico si fa spesso improvvisamente limpido, assertivo, perentorio, moralisticamente risoluto. Quando invece la pressione militare, la destabilizzazione o l’iniziativa offensiva provengono da attori inseriti nell’architettura strategica dell’Occidente o ad essa organicamente collegati, allora la sintassi del potere si ritrae, il giudizio si sospende, il lessico si fa esitante, le parole si appesantiscono di condizionali e l’indeterminatezza diventa improvvisamente virtù. Non si tratta di finezza diplomatica. Si tratta, più spesso, di una subordinazione culturale che teme di nominare la realtà quando la realtà mette in imbarazzo il sistema delle fedeltà geopolitiche già consolidate. Da questo punto di vista, l’argomento della mancanza di elementi non è l’espressione di un autentico amore per la complessità, ma il sintomo di una incapacità di sottrarsi all’orizzonte interpretativo imposto da altri centri di decisione. Né si può eludere l’aspetto più decisivo della questione, cioè che la funzione di vertice del potere esecutivo non consiste soltanto nel registrare i fatti, ma nel ricondurli a un ordine intelligibile, distinguendo ciò che preserva la convivenza tra i popoli da ciò che la corrode. La politica, quando non è degradata a mera amministrazione delle compatibilità esterne, richiede il coraggio del giudizio, non l’eleganza dell’elusione. Una autorità che, di fronte a un atto bellico suscettibile di incendiare una regione e di aggravare ulteriormente la già precaria stabilità internazionale, dichiara di non poter condividere né condannare, non occupa il punto alto dell’equilibrio, ma quello ambiguo della sospensione calcolata. E la sospensione calcolata, lungi dall’essere il segno di una superiore saggezza, può diventare la forma linguisticamente raffinata con cui il potere evita di nominare l’ingiustizia quando questa si presenta munita di alleanze, coperture e legittimazioni mediatiche. In verità, il nucleo di irrazionalità dell’affermazione risiede nel fatto che essa recide il nesso tra conoscenza proporzionata e responsabilità del giudizio, sostituendolo con un nesso artificiale tra conoscenza totale e possibilità stessa del giudicare. Una simile sostituzione è filosoficamente insostenibile, perché dissolve la ragione pratica, svuota la responsabilità politica e apre la strada a una concezione puramente passiva dell’autorità, quasi che governare significhi assistere agli eventi in attesa che altri, altrove, stabiliscano il confine tra lecito e illecito. Chi ricopre la guida dell’esecutivo non può concedersi il lusso di questa neutralità apparente, soprattutto quando il prezzo di tale neutralità è la normalizzazione di un ordine internazionale nel quale alcuni possono colpire, destabilizzare, imporre e poi pretendere che il mondo sospenda il giudizio in nome della complessità. Per questa ragione le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, On. Giorgia Meloni, non risultano semplicemente discutibili sul piano dell’opportunità politica, ma appaiono deboli nel loro stesso statuto razionale. Esse non attestano una superiore cautela, ma una contraddizione tra ruolo e argomento, tra potere conoscitivo e rinuncia valutativa, tra esigenza del giudizio e sua elusione. Ed è proprio qui che la formula si lascia inchiodare con il massimo rispetto e con la massima fermezza. Se perfino chi governa, chi dispone dell’apparato diplomatico, delle relazioni degli ambasciatori, dei flussi dell’intelligence e delle chiavi di lettura internazionali dichiara di non sapere abbastanza per giudicare, allora non sta offrendo una prova di saggezza, ma sta confessando o un deficit di sovranità intellettuale oppure una volontà di non dire ciò che sa.
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