L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
SORTEGGIO ASIMMETRICO E SQUILIBRIO NEL GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA:
La proposta di modifica dell’art. 104, comma 4, Cost., da parte della legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 sottoposta al referendum confermativo/oppositivo dei giorni 22-23 marzo 2026, introduce, per i futuri Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, due criteri diversi di selezione: per i magistrati un sorteggio diretto; per i componenti laici, invece, un sorteggio soltanto parziale, perché preceduto dalla formazione parlamentare di un elenco di candidati. Proprio qui emerge il nodo critico. Se davvero il Csm fosse un organo meramente amministrativo, non si comprenderebbe per quale ragione il sorteggio “secco” debba valere soltanto per i magistrati e non anche per i laici. Si potrebbe obiettare che anche nel sistema vigente il Parlamento partecipa già alla composizione del Csm attraverso l’elezione dei membri laici, e che dunque la riforma non introdurrebbe nulla di sostanzialmente nuovo. Ora, l’obiezione non coglie il punto decisivo: non conta soltanto che il Parlamento sia presente, bensì il diverso peso costituzionale che la sua presenza assume nel nuovo assetto. Oggi, infatti, esiste un equilibrio tra due distinte fonti di legittimazione: i laici sono scelti dal Parlamento in seduta comune, mentre i togati sono eletti dai magistrati. Domani, invece, i magistrati perderebbero ogni effettiva capacità selettiva, sostituita dal caso, mentre il Parlamento conserverebbe un ruolo determinante nella formazione della componente laica. Ne deriva una evidente asimmetria (nonchè una possibile violazione del principio di ragionevolezza): la magistratura non sceglierebbe più i propri rappresentanti, mentre le forze politiche continuerebbero a incidere, sia pure indirettamente, sulla composizione dell’organo. Anzi, il rischio è che tale influenza risulti persino rafforzata, poiché il numero dei sorteggiabili e le modalità della loro previa individuazione sarebbero affidati alla legge ordinaria. Ciò significa che la maggioranza parlamentare potrebbe restringere sensibilmente la lista, riducendo l’effettiva casualità del sorteggio e aumentando il controllo politico sulla scelta finale. Più che eliminare le logiche di appartenenza, la riforma rischia così di colpirle soltanto su un versante, lasciandole intatte, se non accresciute, su quello parlamentare. Il vero problema, pertanto, non è essere favorevoli o meno alla separazione delle due magistrature (si vedano le sentt. n. 37/2000 e n. 58/2022), trattandosi di scelta affidata al legislatore statale, ma il modo mediante il quale avviene la suddetta separazione.
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SORTEGGIO ASIMMETRICO E SQUILIBRIO NEL GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA:
La proposta di modifica dell’art. 104, comma 4, Cost., da parte della legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025 sottoposta al referendum confermativo/oppositivo dei giorni 22-23 marzo 2026, introduce, per i futuri Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, due criteri diversi di selezione: per i magistrati un sorteggio diretto; per i componenti laici, invece, un sorteggio soltanto parziale, perché preceduto dalla formazione parlamentare di un elenco di candidati. Proprio qui emerge il nodo critico. Se davvero il Csm fosse un organo meramente amministrativo, non si comprenderebbe per quale ragione il sorteggio “secco” debba valere soltanto per i magistrati e non anche per i laici. Si potrebbe obiettare che anche nel sistema vigente il Parlamento partecipa già alla composizione del Csm attraverso l’elezione dei membri laici, e che dunque la riforma non introdurrebbe nulla di sostanzialmente nuovo. Ora, l’obiezione non coglie il punto decisivo: non conta soltanto che il Parlamento sia presente, bensì il diverso peso costituzionale che la sua presenza assume nel nuovo assetto. Oggi, infatti, esiste un equilibrio tra due distinte fonti di legittimazione: i laici sono scelti dal Parlamento in seduta comune, mentre i togati sono eletti dai magistrati. Domani, invece, i magistrati perderebbero ogni effettiva capacità selettiva, sostituita dal caso, mentre il Parlamento conserverebbe un ruolo determinante nella formazione della componente laica. Ne deriva una evidente asimmetria (nonchè una possibile violazione del principio di ragionevolezza): la magistratura non sceglierebbe più i propri rappresentanti, mentre le forze politiche continuerebbero a incidere, sia pure indirettamente, sulla composizione dell’organo. Anzi, il rischio è che tale influenza risulti persino rafforzata, poiché il numero dei sorteggiabili e le modalità della loro previa individuazione sarebbero affidati alla legge ordinaria. Ciò significa che la maggioranza parlamentare potrebbe restringere sensibilmente la lista, riducendo l’effettiva casualità del sorteggio e aumentando il controllo politico sulla scelta finale. Più che eliminare le logiche di appartenenza, la riforma rischia così di colpirle soltanto su un versante, lasciandole intatte, se non accresciute, su quello parlamentare. Il vero problema, pertanto, non è essere favorevoli o meno alla separazione delle due magistrature (si vedano le sentt. n. 37/2000 e n. 58/2022), trattandosi di scelta affidata al legislatore statale, ma il modo mediante il quale avviene la suddetta separazione.
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IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
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🎓 3 nuove laureate in Scienza della Mediazione Linguistica con Unidolomiti!
Martedì 17 marzo, nell’aula magna della SSML San Domenico di Roma, quattro studentesse del nostro Polo Unidolomiti hanno discusso la tesi e sono ufficialmente diventate traduttrici e interpreti!
Congratulazioni a Greta Peterle, Alice Stoka e Jasmine Tigliani.
👏 Un momento emozionante per loro, per le famiglie e per tutti noi!
#Unidolomiti #CentroConsorzi #MediazioneLinguistica #Laurea2026 #Traduttori #Interpreti
Martedì 17 marzo, nell’aula magna della SSML San Domenico di Roma, quattro studentesse del nostro Polo Unidolomiti hanno discusso la tesi e sono ufficialmente diventate traduttrici e interpreti!
Congratulazioni a Greta Peterle, Alice Stoka e Jasmine Tigliani.
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
LA RIFORMA "DEFORMATA"
Il punto più critico della riforma della Parte II, Titolo IV, del Testo fondamentale vigente, di cui alla legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025, sta in una evidente contraddizione interna che non può essere nascosta con formule di equilibrio istituzionale. Da un lato, il nuovo assetto afferma di voler separare in modo netto la carriera giudicante da quella requirente e, per dare concretezza a questa scelta, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura. Dall’altro lato, quando si giunge al terreno più delicato, cioè quello della responsabilità disciplinare (che esiste già ed è disciplinata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), la separazione improvvisamente scompare e lascia il posto a una nuova sede unitaria, l’Alta Corte disciplinare, nella quale giudici e pubblici ministeri tornano a essere ricondotti dentro un solo organismo. La riforma, dunque, proclama la distinzione e subito dopo la smentisce proprio nel luogo in cui essa dovrebbe manifestarsi con maggiore coerenza. Il dato diventa ancora più significativo se si guarda alla composizione dell’organo. I componenti togati sono nove, di cui sei giudicanti e tre requirenti. Non solo, quindi, la funzione disciplinare viene riunificata, ma viene anche riunificata secondo un criterio di evidente asimmetria interna. I magistrati requirenti non si trovano in una posizione di parità rispetto ai giudicanti e la stessa formula secondo cui essi devono essere semplicemente “rappresentati” nel collegio conferma che la riforma non vuole garantire un equilibrio effettivo tra le due componenti. Essere rappresentati non significa concorrere in condizioni paritarie alla formazione del giudizio. Significa, più modestamente, essere presenti entro una struttura già costruita secondo un diverso rapporto di forza. L’Alta Corte, perciò, non realizza la separazione delle carriere, bensì la neutralizza nel momento disciplinare. Il risultato è un istituto che nasce per completare la riforma e finisce per incrinarne la logica. Se le carriere sono davvero separate, anche il giudizio disciplinare dovrebbe riflettere tale separazione in modo lineare e rigoroso. Se, invece, il momento disciplinare resta unitario e per di più sbilanciato, allora la separazione diventa una dichiarazione di principio priva di reale coerenza sistematica. L’Alta Corte non risolve il problema, lo rende più evidente.
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#Parlamento
#giustodireno
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LA RIFORMA "DEFORMATA"
Il punto più critico della riforma della Parte II, Titolo IV, del Testo fondamentale vigente, di cui alla legge di revisione costituzionale 30 ottobre 2025, sta in una evidente contraddizione interna che non può essere nascosta con formule di equilibrio istituzionale. Da un lato, il nuovo assetto afferma di voler separare in modo netto la carriera giudicante da quella requirente e, per dare concretezza a questa scelta, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura. Dall’altro lato, quando si giunge al terreno più delicato, cioè quello della responsabilità disciplinare (che esiste già ed è disciplinata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), la separazione improvvisamente scompare e lascia il posto a una nuova sede unitaria, l’Alta Corte disciplinare, nella quale giudici e pubblici ministeri tornano a essere ricondotti dentro un solo organismo. La riforma, dunque, proclama la distinzione e subito dopo la smentisce proprio nel luogo in cui essa dovrebbe manifestarsi con maggiore coerenza. Il dato diventa ancora più significativo se si guarda alla composizione dell’organo. I componenti togati sono nove, di cui sei giudicanti e tre requirenti. Non solo, quindi, la funzione disciplinare viene riunificata, ma viene anche riunificata secondo un criterio di evidente asimmetria interna. I magistrati requirenti non si trovano in una posizione di parità rispetto ai giudicanti e la stessa formula secondo cui essi devono essere semplicemente “rappresentati” nel collegio conferma che la riforma non vuole garantire un equilibrio effettivo tra le due componenti. Essere rappresentati non significa concorrere in condizioni paritarie alla formazione del giudizio. Significa, più modestamente, essere presenti entro una struttura già costruita secondo un diverso rapporto di forza. L’Alta Corte, perciò, non realizza la separazione delle carriere, bensì la neutralizza nel momento disciplinare. Il risultato è un istituto che nasce per completare la riforma e finisce per incrinarne la logica. Se le carriere sono davvero separate, anche il giudizio disciplinare dovrebbe riflettere tale separazione in modo lineare e rigoroso. Se, invece, il momento disciplinare resta unitario e per di più sbilanciato, allora la separazione diventa una dichiarazione di principio priva di reale coerenza sistematica. L’Alta Corte non risolve il problema, lo rende più evidente.
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IL GIUSNATURALISTA
Canale pubblico ispirato al pensiero giusnaturalistico classico.
La scelta per il SI o per il NO al prossimo referendum costituzionale non è una scelta politica ma una scelta
https://www.instagram.com/reel/DWGdzqcsYhz/?igsh=YzVpa3ViNGFobHhv
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L'ANGOLO DEL GIUSNATURALISTA:
AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA:
È uscito in questi giorni, nella prestigiosa rivista scientifica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (fascia A) e a seguito di un ottimo referaggio, un mio saggio inerente ad alcuni problemi concernenti il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione vigente: 1) il rapporto tra intesa e legge di autonomia negoziata delle Camere; 2) l'ipoteca della Corte costituzionale sulle materie conferibili; 3) la questione della abrogabilità dopo la sentenza n. 10/2025; 4) la totale inadeguatezza dell'art. 116, comma 3, Cost. a conferire "forme e condizioni particolari di autonomia".
Il contributo è liberamente scaricabile dal sito web della Rivista. Vi pubblico le prime tre pagine. Il testo completo è reperibile qui: https://www.rivistaaic.it/it/
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AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA:
È uscito in questi giorni, nella prestigiosa rivista scientifica dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (fascia A) e a seguito di un ottimo referaggio, un mio saggio inerente ad alcuni problemi concernenti il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione vigente: 1) il rapporto tra intesa e legge di autonomia negoziata delle Camere; 2) l'ipoteca della Corte costituzionale sulle materie conferibili; 3) la questione della abrogabilità dopo la sentenza n. 10/2025; 4) la totale inadeguatezza dell'art. 116, comma 3, Cost. a conferire "forme e condizioni particolari di autonomia".
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